Domande di contributo per immobili compresi in zone perimetrate

Parere in merito alla domanda di contributo per la ricostruzione degli immobili compresi nelle perimetrazioni approvate ai fini dei piani attuativi.

Rispondendo al quesito posto si chiarisce che, come disposto dall’art 5, primo comma, dell’ordinanza 107/2020 “gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, ove non presenti nella domanda”, e ciò con la disciplina edilizia prevista dall’art.12, comma 2 del decreto legge 189/2016 nel testo novellato dal decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n 120.

Pertanto, il divieto stabilito dall’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017, che impediva l’esecuzione dell’intervento prima dell’approvazione dei piani attuativi, è da ritenersi abrogato.

Occorre altresì precisare che anche anteriormente a detta abrogazione, ossia in vigenza dell’ordinanza 25/2017, in alcun modo era da ritenersi vietata la presentazione della domanda per gli interventi di riparazione/ricostruzione “conformi” agli edifici preesistenti: un tale divieto, infatti, non risulta in alcuna norma di legge o di ordinanza e deriva solo dall’interpretazione, in via presuntiva, di una possibile eventuale delocalizzazione dell’edificio stabilita dal futuro piano attuativo.

Peraltro, una tale interpretazione dei piani attuativi risulterebbe sorretta dall’idea di una pianificazione ex novo del disegno urbano dei centri storici, secondo una logica propria dell’urbanistica di tradizione che disciplina i rapporti tra nuova collocazione degli edifici nello spazio – territorio e non già della logica della “ricostruzione”, ossia secondo una filosofia in alcun modo presente nella legislazione speciale del sisma che non è ispirata alla costruzione di nuovi tessuti urbani ma alla ricostruzione di quelli esistenti, con un più alto grado di efficienza sismica ed energetica.

Neppure rilevano ragioni di sicurezza poiché anche gli interventi “conformi” realizzati con SCIA devono basarsi sui presupposti delle indagini sismo-geognostiche.

L’abrogazione del divieto contenuto nell’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017 è inoltre dettata da ragioni pratiche e di sostenibilità amministrativa degli interventi poiché se tutti gli interventi  nelle aree perimetrate ai fini dell’approvazione dei piani attuativi fossero vietati, in attesa dell’approvazione dei piani attuativi, sarebbe  proprio la mancata approvazione di questi ultimi la vera causa “del blocco della ricostruzione” ove si pensi che, a distanza di anni, solo pochissimi comuni hanno piani attuativi in itinere e neppure approvati.

Se in assenza dei piani attuativi non si può ricostruire e se i piani attuativi sono ben lungi dall’essere adottati o approvati, la responsabilità dovrebbe evidentemente gravare sui comuni e sulle regole dettate per la ricostruzione che, di fatto, la impediscono.

Con l’ordinanza 107/2020 si è inteso affrontare questa situazione di “stallo” consentendo gli interventi edilizi conformi al preesistente senza in alcun modo pregiudicare il prosieguo e l’accelerazione degli strumenti urbanistici avviati.

Per i comuni maggiormente colpiti, di cui all’ordinanza 101/2020, si è consentita l’adozione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione come strumento per una programmazione ordinata, con nuove opportunità.

È pertanto erronea la tesi, affacciata in qualche misura nel quesito, secondo cui l’ordinanza 107/2020 avrebbe “cancellato le perimetrazioni approvate” che invece restano vigenti ai fini previsti dall’art. 5 del decreto legge 189/2016. È parimenti erronea la tesi secondo cui le perimetrazioni abbiano un “valore ostativo ai fini della presentazione della domanda di contributo alla ricostruzione”.

La nuova “legge della ricostruzione” è quella scolpita dall’art.12, secondo comma, del decreto legge 189/2016 per quanto riguarda gli interventi conformi agli edifici preesistenti: per gli interventi nuovi potrà il piano urbanistico o il PSR dettare i propri indirizzi, adeguandosi ai principi di legge intervenuti.

Ciò premesso, si può riconoscere, sul piano dell’opportunità, che l’erronea e diffusa interpretazione data ed il cambiamento normativo intervenuto possano giustificare i ritardi nella presentazione delle domande e dei progetti sebbene tale giustificazione debba intendersi per il passato e non già per il presente e per il futuro.

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Attestato di legittimità dell’immobile da parte dei professionisti

Oggetto: certificazione dello stato legittimo dell’immobile e della conformità urbanistica da parte del professionista – Riscontro a nota della Studio XXX per il Comune di XXX con nota del 2.10.2020.

Il problema sollevato dallo Studio XXX per il Comune di XXX con nota del 2.10.2020, relativo alla documentazione dello “stato legittimo” dell’immobile, è diffuso e fondato. Tuttavia le modalità di formulazione del quesito non risultano del tutto coerenti con le novità normative recentemente intervenute sul tema oggetto di esame.

Infatti, la questione da indagare non risulta tanto quella di individuare un percorso attraverso il quale il professionista possa ottenere, da parte del Comune, una conferma circa la legittimità dei documenti (più o meno correttamente tenuti) in possesso dell’Amministrazione locale, relativi alla “storia” dell’immobile.

Il punto è invece quello di chiarire, e ove necessario ulteriormente confermare, che l’attestazione di legittimità dell’immobile da parte del professionista, ai fini dell’erogazione del contributo per la ricostruzione privata, può basarsi su elementi e atti di diversa natura, secondo quanto ora previsto dall’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia).

Detta norma prevede che: “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 100/2020, rubricato “Compiti del professionista”:  “1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell’art. 12-bis del decreto legge, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

  1. a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del DPR 160 del 2010;
  2. b) la conformità urbanistica dell’intervento proposto, attraverso:
  3. copia dell’ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell’intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un’attestazione, sulla base del modello indicato all’art. 15 della presente Ordinanza, che la costruzione dell’edificio è anteriore alla data del 1^ settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all’epoca prescritto un titolo edilizio;
  4. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell’intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all’esecuzione dei lavori sull’edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell’art.12- bis, comma 1, del decreto legge;
  5. attestazione, secondo quanto previsto dall’art. 15 della presente Ordinanza, dell’Ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L’attestazione deve essere rilasciata da parte dell’Ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;
  6. scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell’edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area […]”.

Ciò richiamato e premesso, lo stato legittimo dell’immobile su cui si interviene ai fini della riparazione/ricostruzione può essere attestato ai sensi del citato art. 9 bis, attraverso:

1) la presentazione del titolo abilitativo che ha previsto o legittimato l’originaria costruzione dell’immobile (unitamente,  ove necessario, a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato “l’intero immobile”); si precisa che, per titolo abilitativo, si intende il documento, pubblico o privato, da cui risulti comunque una citazione di esso (ad es.: atti catastali, rogiti notarili, intestazione di bollette nei contratti di somministrazione di acqua, gas, luce ecc..), fermo il principio che il titolo abilitativo è un documento amministrativo in possesso delle pubbliche amministrazioni (in primo luogo, del comune) e che pertanto non può essere ulteriormente richiesto al cittadino, ai sensi degli artt. 2, comma 7, e 18, comma 2, della legge 241/1990 nonché dell’art. 6, comma 3, dell’ordinanza 9 maggio 2020, n.100;

2) per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, ovvero (per immobili di realizzazione successiva) nel caso in cui non sia disponibile copia del suddetto titolo ma di esso sussista un principio di prova, l’attestazione può avvenire attraverso la presentazione di informazioni catastali o di altri documenti probanti, pubblici o privati, anche di natura fotografica, secondo quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 1 bis.

In aggiunta – come nel caso precedente – dovrà essere fornito, ove sussistente, il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile o l’unità immobiliare.

Siffatta previsione normativa è da leggersi in uno con l’art. 4 della citata ordinanza n. 100/2020 che richiede al professionista di attestare la conformità urbanistica dell’edificio tramite copia dell’ultimo titolo edilizio o tramite attestazione che l’edificio sia stato realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967 o al 17 agosto 1942 (per gli immobili edificati nei centri abitati ove all’epoca prescritto un titolo edilizio).

Le due norme, pur non pienamente coincidenti nel contenuto, risultano integrarsi fra loro in modo coerente, sì da definire con chiarezza i compiti del professionista ai fini dell’attestazione di legittimità dell’immobile da ricostruire/riparare e della conformità urbanistica di esso.

In definitiva, dalla lettura combinata delle due norme, sembra corretto desumere che l’attestazione di legittimità cui il professionista è chiamato può avvenire tramite la presentazione del titolo edilizio, ovvero (per gli immobili edificati anteriormente all’1.09.1967 o nei casi in cui non sia disponibile la copia del titolo ma ne sussista un principio di prova) tramite gli ulteriori atti e documenti, anche di natura privata, indicati dal secondo periodo dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del TU Edilizia oppure tramite la previsione dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 100/2020.

Ogni diversa e più ampia attività certificativa eventualmente pretesa dai competenti uffici comunali appare in contrasto con le richiamate previsioni normative, posto che il fine dell’attestazione demandata al professionista nell’ambito della ricostruzione post sisma non è quello di verificare ab origine la legittima realizzazione dell’immobile quanto piuttosto quello di certificarne la legittima permanenza al momento degli eventi calamitosi del 2016.

Così come, alla stessa stregua, non è necessario, né può essere richiesto al professionista, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, lo svolgimento di un’apposita indagine attraverso la ricerca e l’esame, presso gli uffici comunali, di tutti i documenti e di tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato nel tempo l’immobile, essendo per legge sufficiente, al fine della suddetta attestazione, l’allegazione degli elementi di prova sopra indicati. Sarà poi onere dell’Amministrazione, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, contestare o replicare sullo stato legittimo, sulla base di eventuale documentazione in proprio possesso, senza che ciò possa, deve peraltro chiarirsi, in alcun modo tradursi in una qualche forma di responsabilità del professionista, né nei confronti dell’Amministrazione, né nei confronti del privato committente, non essendo dalla legge, si ripete, richiesta al professionista altra attività se non quella, nella norma stessa puntualmente specificata, di reperire (già presso il medesimo privato committente) quegli elementi di prova elencati nell’art. 9 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e nell’art. 4 dell’ordinanza n. 200 del 2020.

Resta inteso che, in applicazione del citato art. 4 dell’ordinanza n. 100/2020 il professionista è chiamato ad attestare altresì che l’immobile non sia interessato da procedimenti sanzionatori per gli abusi gravi di cui all’art.31 del DPR 380/2001, con eventuale ordinanza di demolizione,  o soggetto a domande di sanatoria o a condono edilizio per i medesimi abusi,  potendo avvalersi a tal fine dell’istituto del silenzio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) n. 3 dell’ordinanza n. 100/2020.

Si rileva infine che le eventuali difformità non essenziali esulano dall’ambito applicativo del citato art. 4, comma 1, lett. b) n. 3, seguendo invece la disciplina recata dall’art. 1 sexies del D.L. 29 maggio 2018 n. 55.

 

L’Esperto Giuridico Avv. Alessandro Jacoangeli

Il Consigliere Giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Amatrice: 10 milioni di euro per il nuovo Ospedale

Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini,  ha stanziato oggi con un decreto l’importo di 10 milioni di euro, che vengono trasferiti all’Ufficio Speciale del Lazio, per la ricostruzione dell’Ospedale Grifoni di Amatrice, distrutto dal sisma 2016 e che beneficia anche di una importante donazione del governo della Germania.
I lavori previsti dal progetto esecutivo ammontano in totale a 27,6 milioni di euro, finanziati dalla Regione Lazio per 11 milioni di euro, dal Ministero federale dell’Ambiente della Natura, dell’Edilizia e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania per 6 milioni, oltre ai 10 stanziati oggi dal Commissario a valere sulla contabilità speciale della ricostruzione pubblica.
La posa della prima pietra nel cantiere del nuovo Ospedale è già avvenuta, lo scorso 21 ottobre. L’intervento riveste un’importanza strategica nel quadro della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma e rappresenta un’opera di edilizia pubblica necessaria per gli abitanti dell’area interna del Lazio. Sarà l’opera più grande in realizzazione nella Regione Lazio e tra le più grandi di quelle del post sisma 2016. Anche l’impatto economico per la città di Amatrice sarà notevole: saranno più di cento gli operai impiegati a pieno regime nel cantiere, più tutto l’indotto ad essi connesso. L’intero iter costruttivo durerà due anni e porterà alla realizzazione di un ospedale moderno, sicuro e biocompatibile che sarà composto da un Pronto Soccorso, dagli Ambulatori, da un reparto di degenza ed uno riabilitativo.

Centri storici, per interventi conformi al preesistente è possibile la Scia

Richiesta di parere in merito ad una segnalazione riguardo al decreto semplificazioni n.76 del 16/07/2020, art.10, in cui sono stati riscontrati gravi problemi a livello normativo che impediscono di fatto la ricostruzione dei centri storici colpiti dal terremoto.

La legge di conversione  del decreto legge 76/2020, 11 settembre 2020, n 120 ha chiarito, all’art 10 comma 6,  ogni perplessità in merito al regime degli interventi della ricostruzione privata nei comuni colpiti dal sisma 2016. La disciplina fondamentale è quella ora contenuta all’art 12, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, nel testo riformato, secondo cui  “all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni”.

La disciplina ora introdotta dal legislatore, che conferma pienamente i principi dell’ordinanza commissariale 100/2020, consente la realizzazione con SCIA di tutti gli interventi edilizi che siano conformi “all’edificio preesistente ossia che non aumentino le volumetrie, salvo che per le parziali modifiche per ragioni sismiche o di efficientamento energetico, a condizione che l’edificio preesistente sia “legittimo”, fatti salvi gli abusi per difformità parziali comunque sanabili ai sensi dell’art 1 sexies del decreto legge n. 55 del 2018. E’ sempre ammessa la ricostruzione con totale demolizione, nei limiti di cui sopra, anche nei centri storici.

Se l’intervento è conforme e non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ed è comunque ammessa la modifica dei prospetti. La modifica della sagoma è ammessa con SCIA solo nei limiti degli ingombri planivolumetrici esistenti mentre, nei casi diversi, sarà necessario il permesso di costruire.  Il permesso di costruire è altresì necessario per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie con aumenti di volumetria nonché per le delocalizzazioni volontarie.

Gli interventi possono essere iniziati subito, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e non siano esclusi da delibere comunali, anche se inclusi nelle perimetrazioni ai fini dei piani attuativi.

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Incarichi professionisti, anche i lavori sulle Chiese valgono per il cumulo

Chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno degli affidamenti ai professionisti per l’ord. 84/2019 con gli incarichi di ricostruzione privata di cui all’ord. 13/2017 e 19/2017 e ss.mm.ii, ovvero se l’incarico affidato con l’ordinanza di cui all’oggetto deve essere considerato per il calcolo del numero massimo degli incarichi principali o parziali che un tecnico può assumere.

 

L’art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che “Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”.

L’art. 34 del decreto-legge ha trovato attuazione con l’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12 (Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016), il cui art. 1 (Ambito di applicazione) prevede disposizioni “finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato “elenco speciale”, con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”. L’art. 2 ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione». L’art. 6 del protocollo d’intesa reca i Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.

La successiva ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 ha poi sostituito il precedente protocollo d’intesa con quello contenuto nell’allegato A (Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione).

L’art. art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, modificando l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, ha stabilito che “i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti . . . di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori”. L’effetto di questa riforma consiste, in sintesi, nel ricondurre a tutti gli effetti gli interventi sugli edifici di culto, appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria, nell’alveo loro proprio della ricostruzione privata.

Le ordinanze n. 105 del 22 agosto 2020 (Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto), n. 84 del 2 agosto 2019 (Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17), n. 13 del 9 gennaio 2017 (Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016), n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) nulla dicono in ordine alla cumulabilità degli incarichi.

Segue dalla surriportata ricostruzione normativa la conclusione che – ad esclusione degli incarichi professionali concernenti gli Interventi di immediata esecuzione, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 – i limiti di cumulabilità degli incarichi per i professionisti stabiliti dai richiamati protocolli d’intesa attuativi del comma 7 dell’art. 34 del citato decreto-legge valgono con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione privata, ivi inclusi, dunque, dopo la riforma introdotta dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, che seguono le procedure previste per la ricostruzione privata.

In conclusione, anche gli incarichi ai professionisti conferiti in relazione agli interventi attuativi dell’ordinanza n. 84 del 2019 soggiacciono al limite di cumulo e non sono dunque cumulabili senza limiti con gli incarichi di ricostruzione privata di cui alle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017.

L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Le maggiorazioni per le mura portanti spesse non sono retroattive

Con il quesito in oggetto l’Associazione XXX  pone l’accento in merito alle modifiche apportate dall’ordinanza 95/2020 all’ordinanza 19/2017 che regola la ricostruzione privata.

Nello specifico tali modifiche riguardano l’allegato 1 della stessa ordinanza e prevedono:

  • “1.h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell’edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;
  • h) nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell’edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o di calcestruzzo o
  • delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrante deve essere chiaramente evidenziata.”

L’Associazione XXX richiama una disparità di diritto tra cittadini: “tra chi ha ottenuto prima del 20 marzo 2020 il rilascio del contributo e chi viceversa ha ancora la pratica in itinere o presenta oggi la richiesta di contributo ai sensi della medesima legge”.

In effetti, il disposto normativo dell’art. 6, comma 7 del decreto legge 189/2016, come novellato dall’art. 2, comma 1, lettera (a) del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 enuncia che “…..i provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.”

Conseguentemente, con l’ordinanza 95/2020, il Commissario straordinario ha determinato la misura della maggiorazione fino alla soglia del 5% nella fattispecie di cui al punto 1h dell’allegato 1 dell’ordinanza 19/2017 nonché del 10% in relazione alla fattispecie di cui al punto 2h del medesimo allegato.

Poiché l’ordinanza è attuativa della norma di legge che ha introdotto la maggiorazione, in precedenza non prevista, e poiché nulla si dispone circa il regime transitorio e l’eventuale interpretazione retroattiva, non può che valere il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi del c.c. secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Dunque la maggiorazione prevista introdotta dal legislatore, e meramente precisata nella misura dall’ordinanza commissariale, non può applicarsi retroattivamente ai decreti di concessione del contributo già emanati sotto il regime della legislazione del tempo mentre può applicarsi alle domande tutt’ora pendenti ove integrate ai fini della dimostrazione dell’elemento di fatto che dà diritto alla maggiorazione.

Quanto alla considerazione della cosiddetta “disparità di trattamento” risulta del tutto evidente che l’intento del legislatore è proprio quello di riconoscere un quid pluris in precedenza non riconosciuto determinando un regime per così dire di maggior favore per il futuro.

Tuttavia, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge al Commissario Straordinario, sarebbe possibile disciplinare con ordinanza il regime transitorio relativo alle situazioni pregresse.

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

Contenziosi sul Cas, ai comuni precluso il patrocinio dell’Avvocatura

Oggetto: Comune di XXX – Riscontro a nota prot. n. 9478 del 31.07.2020 – Contributo di autonoma sistemazione – Patrocinio erariale e rimborso delle spese di giustizia.

Con nota prot. n. 9478 del 31.07.2020, codesta Amministrazione comunale ha rappresentato alla Scrivente di essere stata coinvolta in taluni contenziosi riguardanti l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 388/2016, 408/2016 e 614/2019.

Viene riferito, in particolare, che in subiecta materia il Comune ha competenza limitata alla cura dell’istruttoria e alla gestione delle attività dirette alla concessione del contributo.

Codesta Amministrazione, pertanto, affermando di agire nell’interesse di altri Enti, domanda alle amministrazioni in indirizzo di indicare le modalità per accedere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo altresì di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute o da sostenere con riguardo ai giudizi già in corso.

In merito alla prima delle suddette questioni, giova evidenziare che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è regolato principalmente dal R.D. n. 1611/1933 nonché dalla legge n. 103/1979.

Le citate fonti normative evidenziano come l’Avvocatura erariale sia chiamata a svolgere un’attività di patrocinio definito “obbligatorio” (ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 1611/1933) nei confronti delle sole Amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, comparto dei Ministeri ecc.) e delle Regioni a Statuto Speciale.

A tale patrocinio obbligatorio si aggiunge quello c.d. “facoltativo”, regolato dall’art. 43 del citato regio decreto, ai sensi del quale l’Avvocatura può essere chiamata al patrocinio di Amministrazioni non statali ove a ciò sia espressamente autorizzata da una disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto (è il caso del patrocinio di enti pubblici di varia natura, quali le Università, gli Enti di ricerca ecc.).

In questo frangente l’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977 prevede che: “Le regioni [a statuto ordinario n.d.r.] possono avvalersi, nell’esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello stato”.

Il descritto quadro normativo consente pertanto di affermare che le attribuzioni demandate all’Avvocatura dello Stato riguardino essenzialmente la difesa tecnica delle Amministrazioni dello Stato, a cui può aggiungersi quella degli enti pubblici non statali quado ciò sia espressamente previsto per legge o per regolamento.

In base alle norme dianzi richiamate, le amministrazioni comunali non risultano incluse nel novero dei soggetti ammessi a beneficiare del patrocinio dell’Avvocatura erariale. Una eventuale eccessiva estensione del patrocinio demandato all’Avvocatura, infatti, risulta suscettibile di ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interessi (e di conseguente incompatibilità), non coerenti con le istanze di tutela demandate all’organo di difesa legale dello Stato.

Resta inteso che laddove vengano in rilievo questioni di carattere generale e di massima, che riguardino l’interpretazione e la corretta applicazione della normativa sul CAS, con esclusione dei profili e delle questioni che invece coinvolgano esclusivamente responsabilità e competenze gestionali e operative del Comune, la Scrivente potrà valutare con l’Avvocatura il possibile intervento in giudizio del Commissario Straordinario a sostegno del Comune.

Con riguardo alla seconda questione, quella concernente il rimborso delle spese legali sostenute o da sostenere, si rileva che le attività sottese all’erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) risultano espressione di funzioni proprie delle Amministrazioni comunali, attribuite in virtù delle citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 388/2016, 408/2016 e 614/2019.

Siffatte autonome attribuzioni richiedono ai comuni di agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., e – ove necessario – di rispondere del proprio operato anche presso le competenti sedi giudiziarie, facendo fronte ai connessi oneri che in ogni caso potranno essere ristorati attraverso l’eventuale condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

L’Esperto Giuridico Avv. Alessandro Jacoangeli

Il Consigliere Giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Le nuove norme di semplificazione si applicano alla ricostruzione pubblica

Comune di XXXX – Ticket: XXX del 31 luglio 2020 – Richiesta di parere in merito alla legittimazione dell’affidamento diretto degli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura ex D.L. n. 76/2020 (nuova soglia 150.000,00 €), anche in assenza di un riferimento di deroga a quanto contenuto nel D.L. n. 189/2016.

Il Sindaco del Comune di XXX chiede se sia legittimo l’affidamento diretto degli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del decreto-legge n. 76 del 2020 (che prevede la nuova soglia di euro 150.000,00), anche in assenza di un riferimento di deroga a quanto contenuto nel decreto-legge n. 189 del 2016.

La risposta è senz’altro affermativa (con la precisazione che, in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, la suddetta soglia – art. 1, comma 2, lettera a) – risulta nuovamente abbassata a 75.000 euro).

L’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, dedicato alla “Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici”, allo specifico fine di evitare che, per assurdo, la disciplina della ricostruzione pubblica (ma anche privata) post-sisma rimanesse (per così dire) “indietro” e fosse superata dalla nuova semplificazione introdotta in via generale dal decreto-legge così detto “Semplificazioni”, ha stabilito quanto segue: “1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale” (enfasi aggiunta).

È dunque fuor di dubbio che tutte le semplificazioni e le agevolazioni procedurali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, previste in generale dal decreto-legge n. 76 del 2020, trovano immediata e diretta applicazione nella ricostruzione pubblica post-terremoto, se più favorevoli e vantaggiose rispetto alle norme speciali (decreto-legge n. 189 del 2016 e ordinanze commissariali applicative).

L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Ammissibilità a contributo degli interventi sulle mura urbiche

Richiesta chiarimento su ordinanza n. 90/2020

Con nota prot. n. 14553 in data 12 giugno 2020 il Comune di XXX – Settore infrastrutture ha chiesto il parere di questo Commissariato circa l’applicabilità dei benefici previsti dell’ordinanza citata in oggetto “anche a tratti di mura urbiche di piccoli castelli, borghi, ecc.”, atteso che il Comune richiedente presenta “una certa frequenza di mura urbiche e porte (vincolate con decreto o ope legis), che non sono, tuttavia, “edifici”, nel senso letterale del termine”.

Al quesito si ritiene di poter dare una risposta senz’altro positiva, nel senso dell’ammissione delle suindicate tipologie di beni culturali nell’ambito applicativo dei contributi disciplinati dall’ordinanza n. 90 del 2020.

Viene in primo luogo in rilievo la considerazione di carattere generale per cui anche i “tratti di mura urbiche di piccoli castelli, borghi, ecc.” appaiono suscettibili di rientrare nel significato ampio del termine “edificio”, trattandosi in ogni caso e pur sempre di opere di edificazione, di strutture edificate (ed invero, ancorché il termine “edificio” derivi dal latino aedes «casa» e facĕre, che sembra evocare una destinazione “abitativa”, tuttavia il significato in generale del termine comprende qualsiasi costruzione immobile realizzata dall’uomo, con la specificazione dell’uso: edificio di abitazione, edificio sacro, edificio monumentale, scolastico, pubblico, etc.).

Ma soccorre nel senso ampliativo sopra indicato – soprattutto e in modo risolutivo – la lettera della norma di legge.

L’ordinanza commissariale n. 90 del 24 gennaio 2020 (“Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018”), nell’allegato n. 1, recante le “Linee Guida” di disciplina delle tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo, adopera frequentemente la locuzione “edifici collabenti” (ad es., oltre che nel titolo, nel paragrafo 2 – Condizioni per l’ammissibilità al contributo – “Gli edifici collabenti”, “Edifici allo stato di rudere”, “Edifici che risultino danneggiati”, etc.), ma usa anche il termine “immobili” (ad es., nel paragrafo 0 – Ambito di applicazione e Finalità, dove ricorrono le formule “immobili collabenti sia pubblici che privati”, o “collabenti di interesse culturale”).

Per risolvere il dubbio interpretativo proposto occorre pertanto risalire alla norma di rango primario, costituita dall’art. 10 (Ruderi ed edifici collabenti) del decreto-legge n. 189 del 2016. Ebbene, la norma primaria parla a sua volta di “edifici” (nella rubrica e nei primi due commi: “edifici costituiti da unità immobiliari”, “L’utilizzabilità degli edifici”), ma anche di “immobili” (comma 3: “Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo”).

Ma ciò che soprattutto rileva – e che assume un ruolo determinante nella soluzione del quesito – è la lettera della norma speciale riferita ai beni culturali, contenuta nel comma 3-bis dell’art. 10 (aggiunto dall’art. 08, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89). Tale norma usa il termine “immobili” (3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Risulta dunque risolutivo, in senso ampliativo e ammissivo, l’uso nella legge del termine “immobili”, che ha un campo di denotazione ancor più ampio e onnicomprensivo del termine “edifici”, promiscuamente ricorrente nell’ordinanza n. 90 del 2020.

Nulla osta, in conclusione, giusta il tenore letterale della norma di legge, a che i contributi ivi previsti, per come disciplinati dall’ordinanza n. 90 del 2020, siano riconoscibili anche agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di “tratti di mura urbiche, di piccoli castelli, borghi, etc.”, sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Non ammesso il contributo per l’acquisto di una nuova casa, salvo per delocalizzazione

Ticket n. 4487 – Ambito applicativo dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 – Acquisto di nuova unità immobiliare in luogo della riparazione dell’edificio ad uso abitativo danneggiato dal sisma.

Il Sig. XXX chiede, riguardo all’art. 5, commi 11 e 12, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, «se si possa intendere anche l’acquisto di una abitazione, anziché la ricostruzione anche in altro sedime, con demolizione del fabbricato danneggiato dal sisma a carico del cittadino, come previsto dal comma 12», ossia se sia possibile riconoscere il contributo previsto dall’art. 5, comma 12, dell’ordinanza n. 19 del 2017 per la demolizione e ricostruzione in altro sedime edificabile degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 privi di interesse funzionale, storico-culturale, architettonico e paesaggistico, anche per l’acquisto di un altro immobile nello stesso comune.

La soluzione affermativa a tale quesito consentirebbe, a giudizio del richiedente, «comunque l’acquisto di abitazioni sicure per requisiti antisismici, il rientro pressoché immediato in una abitazione definitiva, la fine del pagamento del CAS, ed un risparmio in termini di contributo per la riparazione del fabbricato danneggiato», riferendo che nel suo caso specifico, l’abitazione dei genitori, che presenta un livello operativo pari ad L3 e una superficie convenzionale di quasi 250,00 mq, richiederebbe «un contributo superiore a 360.000,00 euro, oltre all’IVA sui lavori e sulle spese tecniche (costo complessivo superiore a 410.000,00 euro), mentre l’acquisto di una abitazione, sempre nello stesso Comune ove risiedono ed hanno la loro abitazione danneggiata, cioè Caldarola (MC), costerebbe all’erario la metà di quanto costerebbe la ristrutturazione dell’edificio danneggiato, e la soluzione sarebbe immediata e definitiva».

La risposta alla domanda non può essere positiva.

L’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) prevede, nell’art. 2 (Tipologia degli interventi finanziabili), al comma 1-bis, che “i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresì per l’acquisto, nello stesso Comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall’articolo 22”.

L’articolo 22 della medesima ordinanza n. 19 del 2017 disciplina la fattispecie di edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici, nei quali “il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante”. Il comma 9 del medesimo articolo dispone inoltre che “In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il Vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso Comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente”.

Dalle disposizioni sopra indicate si ricava come l’acquisto di immobili ad uso abitativo, in luogo degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, costituisca una ipotesi strettamente residuale, limitata ai casi di delocalizzazione in ragione della ubicazione dell’edificio in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici.

D’altro canto il decreto legge n. 189 del 2016 da un lato circoscrive il campo di applicabilità degli interventi ammissibili a contributo agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, – precisando una metodologia di calcolo convenzionale, prevista dall’art. 6, comma 7, del medesimo decreto legge, che tiene conto del livello di danno e della vulnerabilità – e, dall’altro, dispone che i contributi siano erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori.

Alla luce di quanto sopra, ed a legislazione vigente, qualora non ricorrano i presupposti indicati dall’ordinanza 19 del 2017 per procedere alla delocalizzazione, non risulta ammissibile, per quanto concerne gli immobili ad uso abitativo, una richiesta di contributo per l’acquisto di un’unità immobiliare in luogo della riparazione dell’edificio ad uso abitativo danneggiato dal sisma.

L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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