La ricostruzione accelera, via alle ordinanze per Amatrice, Camerino ed edifici storici

I dati del primo quadrimestre 2021 della ricostruzione post sisma nelle quattro Regioni del Centro Italia dimostrano che la semplificazione della normativa e delle procedure varata nel corso del 2020 sta producendo frutti importanti.  Il numero di domande di contributo approvate nei primi quattro mesi è quasi pari a quello dell’intero 2020, con un ritmo di crescita triplo. E con le nuove Ordinanze, concordate venerdì scorso con i Governatori e i Sindaci e firmate oggi dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, si apre una nuova fase. Quella segnata dall’avvio della ricostruzione nei centri maggiormente colpiti, come Amatrice e Camerino, e delle opere pubbliche più critiche e urgenti, a partire dall’edilizia scolastica, con le Ordinanze Speciali in deroga. Il processo di ricostruzione, inoltre, fa un altro forte salto di qualità con l’Ordinanza che aumenta, fino a raddoppiarli, i contributi dello Stato per la riparazione e la ricostruzione degli edifici di interesse storico, artistico e culturale, anche se non espressamente vincolati.

Si creano le condizioni, dunque, per una ricostruzione rispettosa dei luoghi e della loro storia, dell’ambiente, grazie alla possibilità di coniugare contributi e Superbonus, e sicura, grazie agli studi di approfondimento su frane e faglie.

I dati di aprile e dei primi quattro mesi

Nei primi quattro mesi del 2021 sono state approvate 2.600 richieste di contributo, quasi quante quelle accordate in tutto l’anno scorso, che sono state 2.700. Nel complesso, a fronte 20.300 domande presentate, circa un terzo di quelle realisticamente attese, quelle accolte sono pari a 9.546.

In 4.651 cantieri i lavori di ricostruzione o riparazione si sono già conclusi con la consegna degli edifici, ed il conseguente rientro a casa delle famiglie che li abitavano. Dall’inizio dell’anno gli immobili riparati, all’interno dei quali vi sono in genere più unità immobiliari, sono circa mille (957), dal 30 giugno 2020 oltre duemila (2.109). I cantieri che sono attualmente attivi in tutti i Comuni del cratere e fuori cratere sono più di 4.500.

La forte accelerazione della ricostruzione è confermata dai dati della Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce i fondi per la ricostruzione, attraverso le banche convenzionate. Le erogazioni effettive nel periodo gennaio-aprile del 2021 sono cresciute del 55% rispetto all’analogo periodo del 2021.

Domande di contributo accolte per regione

L’Ordinanza sugli edifici storici e culturali

Con l’Ordinanza 116 si introduce un’innovazione radicale nella determinazione dei contributi pubblici per la riparazione o la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma, in considerazione dell’importanza paesaggistica e del carattere dell’architettura storica di cui, per la maggior parte, sono costituiti i piccoli centri dell’Appennino danneggiati dal sisma. Si prevede, in particolare, un aumento del contributo di ricostruzione fino al 100% per gli immobili dichiarati di interesse culturale, fino al 70% per quelli tutelati ope legis e per quelli ricompresi nei centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico specifico, e fino al 50% per gli immobili nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o qualificate come tali dagli strumenti urbanistici regionali o comunali, in quanto architettura storica e tradizionale. Viene superato in questo modo l’attuale sistema di maggiorazione del contributo, automatico e rigido, prevedendo un incremento in funzione premiale all’adozione di buone soluzioni progettuali e di idonee pratiche realizzative, per favorire soluzioni conservative di restauro e scoraggiare il ricorso semplicistico alla demolizione e ricostruzione.

Le Ordinanze Speciali in deroga

Dopo l’intesa raggiunta venerdì in Cabina di Coordinamento il Commissario Giovanni Legnini ha firmato oggi sette Ordinanze Speciali in deroga

Un’altra Ordinanze Speciale, per le scuole di San Ginesio (Mc) sarà firmata nei prossimi giorni, non appena ricevuto il parere dell’Anac. Al momento sono in fase di predisposizione una ventina di altre Ordinanze Speciali in deroga, tra le quali quelle per Accumoli, Arquata del Tronto, Campotosto, Norcia, Pieve Torina e molti altri Comuni tra quelli maggiormente colpiti.

Con questi provvedimenti viene data concreta attuazione ai poteri speciali concessi da Governo e Parlamento al Commissario, che può disporre Ordinanze in deroga alla normativa vigente per la ricostruzione di opere pubbliche urgenti o caratterizzate da criticità e per la ricostruzione unitaria dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti. Le Ordinanze definiscono specificamente le deroghe cui si ricorre, in particolare riguardo al codice degli appalti e al procedimento di approvazione dei progetti, il supporto tecnico a sostegno dei soggetti attuatori, la nomina dei sub-commissari e gli stanziamenti necessari.

Compresa quella per Unicam, le Ordinanze Speciali prevedono interventi pubblici per un importo di 276,6 milioni di euro, dei quali 172 già stanziati con le vecchie Ordinanze ed ulteriori 104 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario, da realizzarsi in tempi che variano da 6 mesi a un massimo di 36 mesi.

Sisma: 60 mln per ricerca e alta formazione alle quattro regioni del Centro italia

Oggi il Ministro per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha emanato un decreto ministeriale per l’assegnazione di 60 milioni di euro in tre anni destinati all’attività di ricerca e alta formazione, dando attuazione alla norma contenuta nella legge di Bilancio 2021. 60 milioni di euro in tre anni saranno assegnati per attività di alta formazione e ricerca nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.

“Ringrazio il Ministro Carfagna per la sollecita approvazione del decreto con il quale si dà avvio all’assegnazione di importanti risorse per centri di ricerca e Università nel cratere del centro Italia.  Si tratta di una iniziativa molto importante con la quale si attribuisce agli Atenei di quei territori così duramente colpiti, l’opportunità di sviluppare attività di alta formazione e ricerca necessari per rafforzare il processo di rinascita sociale e culturale. Con tale provvedimento, il Contratto Istituzionale di Sviluppo e poi le misure contenute nel Pnrr, si dà finalmente avvio alla seconda gamba della ricostruzione, quella dello sviluppo e della ripresa economico-sociale del cratere”, ha dichiarato il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini commentando la notizia.

Lo stanziamento è di cinque milioni l’anno per tre anni per ciascuna delle quattro regioni del Centro Italia interessate dalla ricostruzione post sisma 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) che saranno destinatarie del fondo dal 2021 al 2023. Al bando, emanato dall’Agenzia per la Coesione territoriale, potranno partecipare centri di ricerca e università, anche in cooperazione con enti pubblici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati, purché con sede nelle regioni interessate.

Il fondo sarà ripartito in maniera paritaria (20 milioni ciascuno) tra i settori di intervento previsti, a sostegno della creazione o il potenziamento di centri di ricerca, per il trasferimento tecnologico oppure per l’ampliamento dell’offerta formativa universitaria. Le attività potranno fare riferimento alle aree di intervento incluse nel Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 e spaziano dalla salute alle attività sociali, dal digitale al green.

Al via il nuovo censimento delle opere pubbliche da riparare e ricostruire

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha avviato un nuovo censimento delle opere pubbliche danneggiate dai terremoti del 2016-2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e che devono essere riparate o ricostruite, anche al fine di avere una stima complessiva della spesa necessaria.

Il Censimento è stato affidato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico SPA, società pubblica, in collaborazione con la Struttura commissariale, e si rivolge ai 530 comuni delle quattro regioni, sia dentro che fuori il cratere sismico propriamente detto, nei quali sia stato rilevato un danneggiamento a seguito del sisma. Questi comuni riceveranno da Sose una scheda precompilata da confermare, nel caso l’opera pubblica danneggiata sia stata già segnalata sulle piattaforme telematiche dedicate, ed una scheda bianca da compilare per le nuove segnalazioni. La segnalazione è aperta in ogni caso a tutti i soggetti pubblici delle quattro regioni, che possono scaricare e compilare la relativa scheda.

Il file Excel contenente le schede compilate dovrà essere inviato, entro e non oltre il 14 maggio a questi indirizzi PEC di seguito indicati:

indicando il seguente oggetto: cens_oopp_sose_xxxxxx

Per ricevere assistenza nella compilazione del questionario o per eventuali problemi tecnici è possibile inviare una email all’indirizzo censimento.oopp.sisma2016@sose.it      

Scarica la scheda

Nota di accompagnamento 

 

Firmato accordo con le Prefetture per i controlli sui cantieri sisma 2016

Alla presenza del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, ed il Prefetto Carmine Valente, responsabile della Struttura di Missione sisma del Viminale, è stato firmato oggi a Roma un Accordo di Collaborazione per la definizione dei Protocolli di legalità con le Prefetture per i controlli sui cantieri della ricostruzione post sisma 2016.

Il Protocollo attiva tutte le procedure che dovranno essere seguite nei cantieri, sia pubblici che privati, anche attraverso sistemi di rilevazione elettronica delle presenze di uomini e mezzi, ai fini dei controlli affidati alle autorità proposte.

“Questo accordo segna un passaggio strategico per garantire legalità e sicurezza nell’opera di ricostruzione nel Centro Italia”, ha dichiarato il Ministro Lamorgese. “L’impegno comune del Commissario di Governo, della Struttura di missione del ministero dell’Interno e di tutte le Prefetture coinvolte costituisce infatti – ha aggiunto il Ministro – una preziosa rete sul territorio in grado di intercettare e di contrastare possibili infiltrazioni criminali, anche ponendo una doverosa attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e senza penalizzare la celerità nell’apertura dei cantieri”.

“Il Protocollo è di fondamentale importanza – ha sottolineato il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini – perché attiverà dinamiche e processi concreti, senza precedenti, per il controllo delle attività nei cantieri della ricostruzione. In questi mesi abbiamo fatto tutto il possibile per semplificare norme e procedure, ma è necessario che ci sia un equilibrio con l’esigenza di assicurare la legalità. Il Protocollo serve proprio a questo: irrobustire i controlli antimafia, contrastare il lavoro nero, il dumping contrattuale, l’evasione contributiva, assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il badge di cantiere ci permetterà di acquisire i dati su tutte le presenze di uomini e mezzi nei luoghi di lavoro che servono alle autorità preposte per i necessari controlli”.

I contenuti dell’accordo contemplano l’attivazione della piattaforma informatica, che conterrà tutti i dati preventivi dai badge e settimanale di cantiere, e l’attivazione dei tavoli di legalità in tutte le 10 Prefetture del cratere, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, delle casse edili e degli enti bilaterali.

Si tratta di un altro importante passo verso una ricostruzione rapida e di qualità: “Semplicità e legalità devono stare insieme, è un dovere a cui lo Stato deve assolvere nei confronti dei moltissimi cittadini danneggiati dal sisma”, ha concluso il Commissario Legnini.

Contributo sisma e Superbonus: semplificate le procedure, ecco la Guida

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice.

L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

Perché una Guida – La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

80 mila gli edifici inagibili – A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata.
“La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

Un unico progetto di ricostruzione – Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti  nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione

Superbonus anche “in corso d’opera” – Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Ok al Superbonus rafforzato – La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Scarica la guida 

Terremoto: Carfagna avvia CIS cratere centro Italia, 160 mln di dotazione  

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo del Cratere Centro Italia, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, con una dotazione di 160 milioni di euro, e finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma, è già una realtà. L’avvio del Contratto è stato formalizzato oggi nel corso di una riunione indetta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, alla quale hanno partecipato il Commissario alla Ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, i Presidenti e gli Assessori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i rappresentanti dei Sindaci del cratere, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ed il nuovo direttore dell’Agenzia per la Coesione, Paolo Esposito.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è destinato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Le aree di intervento individuate sono cinque e riguardano: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali. I tempi di attivazione dei progetti saranno brevissimi: l’obiettivo è quello di attivare concretamente i primi progetti entro l’estate.

Il CIS Cratere Centro Italia ha a disposizione 100 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio e 60 milioni di euro provenienti dalla contabilità speciale del Commissario. A questi potranno affiancarsi altri strumenti, sempre destinati al Centro Italia, a cominciare dai 60 milioni per la creazione dei centri di ricerca delle Università del cratere, che saranno presto ripartiti dal Ministro, ed i 50 milioni frutto dei risparmi della Camera dei Deputati affidati alla Cabina di Regia di Palazzo Chigi.

Il valore aggiunto del CIS è quello di assicurare un coordinamento strategico per l’attuazione rapida e integrata degli interventi, con la regia del Ministro per il Sud, la gestione dell’Agenzia per la Coesione e l’apporto di Invitalia come soggetto attuatore degli interventi. A definire gli ambiti di intervento sarà un Tavolo Istituzionale, composto dalla Cabina di Coordinamento che governa la ricostruzione sisma 2016, presieduta dal Commissario, con la partecipazione dei presidenti delle quattro Regioni e i rappresentanti dei sindaci.

“Non è casuale la scelta delle aree terremotate del Centro Italia per il primo Cis della mia esperienza come ministro del Sud e della Coesione Territoriale” dichiara Mara Carfagna. “Ho ritenuto un dovere dare priorità a una delle aree italiane più fragili ed esposte alla crisi, non per loro demerito ma per le conseguenze di una catastrofe naturale che tutta Italia ricorda ancora con angoscia. Intendo portare a termine l’iter del Contratto entro l’estate. Renderà disponibile un totale di 160 milioni di euro per interventi sulla riqualificazione urbana, i trasporti, le infrastrutture sociali, la cultura, il turismo, l’ambiente. Cinque anni dopo il sisma, puntiamo a offrire ai cittadini e alle cittadine, ai giovani, alle famiglie, una concreta alternativa all’emigrazione o alla dipendenza dall’assistenza pubblica, in osservanza del principio-guida che spero ispiri tutti in questo difficile momento: creare le condizioni perché nessuno resti indietro”, conclude il Ministro.

“Ringrazio sentitamente il ministro Carfagna che ha voluto attivare immediatamente il Contratto Istituzionale di Sviluppo con cui, ora che la ricostruzione materiale del Centro Italia è ben avviata, cominciamo a realizzare la seconda gamba, essenziale per la ripresa dell’economia di questi territori, quella dello sviluppo, che finora è mancata. Il CIS ed i suoi meccanismi – ha detto da parte sua il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini – peraltro, faranno da apripista alla definizione di una strategia più vasta di rilancio del Centro Italia con l’attivazione delle ingenti risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed ora confluite nel Fondo complementare da 30 miliardi che affiancherà il Recovery Fund”.

 

Ricerca immobile su Roma per la Struttura commissariale

Il Commissario Straordinario della ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato oggi un avviso per il reperimento a Roma di un immobile da acquisire in affitto e da adibire a sede degli uffici della Struttura Commissariale. Considerando il rafforzamento della dotazione di personale della Struttura si rende necessaria uno spazio con una superficie ricompresa tra i 1000 e i 1500 metri quadri e un numero tra 15 e 30 di postazioni lavorative.

Nell’avviso pubblicato sul sito nella sezione Avvisi dell’Amministrazione trasparente sono allegati i modelli utili per l’invio delle proposte che dovranno essere formalizzate attraverso apposita istanza, utilizzando gli schemi allegati da indirizzare al Commissario straordinario tramite posta PEC o in busta chiusa a mezzo raccomandata.

 

Scarica qui l’Avviso 

Modello di proposta per persone fisiche 

Modello di proposta per persone giuridiche private 

Modello di proposta per Enti Pubblici 

Ricostruzione privata, quesiti su codice contratti pubblici, subappalto, cottimo, ribassi e requisiti Soa

Oggetto: Chiarimenti su quesiti relativi all’applicazione delle norme sui contratti pubblici nella ricostruzione privata, nonché su subappalto, cottimo, soglia massima di ribasso e requisiti Soa.

…

Sono sorti spesso dubbi interpretativi e prassi che tendono a confondere, nella ricostruzione privata, gli istituti del codice dei contratti pubblici con quelli civilistici invece applicabili.

Queste forme di confusione, o di ibridazione dei diversi ambiti normativi, determinano un disorientamento e una complicazione nelle attività degli uffici e degli operatori economici, dando vita ad una sorta di tertium genus non necessario e dai contorni incerti o occasionalmente definiti.

Occorre subito premettere che l’intera ispirazione che muove l’azione del Commissario straordinario, lungo la via della semplificazione e della certezza giuridica, è dettata dal convincimento della salvezza dei principi generali dell’ordinamento e delle partizioni consolidate del diritto positivo, ricorrendo alle fattispecie di “diritto speciale” solo nei casi strettamente necessari per la miglior cura degli interessi generali alla speditezza e all’ efficienza della ricostruzione.

Questa premessa di principio ci consente di poter affermare, con la dovuta chiarezza, che nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo IV), del Testo unico dell’edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema di concessione del contributo e di disciplina degli interventi (art.12 decreto legge 189/2016, come novellato dal decreto 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120).

Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la disciplina degli appalti dei lavori, nelle diverse fasi e svolgimenti, per la quale gli Uffici speciali della Ricostruzione non devono attingere ai principi e alle regole del codice dei contratti pubblici.

Come noto, l’art. 6, comma 12, del decreto-legge 189/2016 stabilisce  che: “Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2,del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016.”

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (civ. Sez. Unite, Ord. 31.10.2019, n. 28213) secondo cui “…da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest’ultima che il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa”.

Si ribadisce che ciò vale per i diversi temi ricorrenti nella prassi, ossia, ad esempio, per gli istituti della qualificazione dei concorrenti, per le procedure di affidamento, per i criteri di scelta dell’offerta, per la disciplina dei raggruppamenti tra imprese, per l’avvalimento, per il subappalto.

Subappalto

Ciò vale, in particolare, per la disciplina del subappalto.

In particolare, l’art.31 del decreto legge 189/2016 stabilisce testualmente che: “ Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto contenente l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.”( comma sesto). 

L’art. 23 dell’ordinanza commissariale 19/2017, come modificato dall’art. 14, secondo comma, lett.g) dell’ordinanza 111/2020, a sua volta prevede che :“Nel caso di cui all’articolo 31, comma 6, del decreto legge, la volontà dell’impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 40% del costo ammissibile a contributo e l’autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d’appalto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l’importo dei lavori affidati. 

Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale”. 

Quanto al primo limite, non può disconoscersi che la nota sentenza della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea,  del 27 settembre 2019 , emanata su rimessione del giudice italiano, ha statuito l’incompatibilità con il diritto euro-unitario di qualsivoglia limite quantitativo generale al subappalto, non previsto dalle direttive europee del 2014, in quanto limitativo della libertà di organizzazione delle imprese (con l’ invito a perseguire il contrasto delle forme di criminalità in materia di appalti con altre adeguate misure).

Le forme e i modi di recepimento della sentenza della CGUE sono ancora oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano che non è sin qui intervenuto con legislazione primaria.

Pertanto, come sopra evidenziato, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 2 del decreto legge 189/2016 il Commissario Straordinario ha ritenuto, in attesa di disposizioni di recepimento da parte dello Stato italiano del principio formulato dalla CGUE, di uniformare le condotte con una regola generale, di modifica dell’ordinanza 19/2017, ai fini di una migliore chiarezza e speditezza nelle attività per la ricostruzione riguardante i danni gravi che possono essere più frequentemente oggetto di affidamenti di lavori in subappalto.

Soglia massima di ribasso.

Per quanto concerne invece il  secondo limite, relativo alla soglia massima di ribasso del 20 per cento nei subappalti, su cui non si è formata giurisprudenza comunitaria, pur sussistendo le medesime ragioni di inopportunità della norma, di chiara derivazione pubblicistica, la valutazione circa la conferma del limite, per ragioni inerenti la salvaguardia dell’efficienza dei contratti ai fini  degli interessi generali della ricostruzione, o l’abrogazione della stessa, resta nella competenza dei poteri del Commissario straordinario, ai sensi dell’ art.2 del decreto-legge 189/2016.

Cottimo

Anche per quanto concerne la questione del cottimo nella ricostruzione privata valgono le considerazioni svolte in tema di distinzione tra appalti pubblici e appalti privati per cui la disciplina applicabile non è quella stabilita dal codice dei contratti pubblici bensì quella rinvenibile nell’art. 2099 e ss. codice civile secondo cui “la retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito”.

Ne deriva che la vexata quaestio propria dei contratti pubblici non riguarda gli appalti privati sicché la posizione che limita il contratto di cottimo alla sola posa in opera, e non anche alla fornitura dei materiali e delle relative lavorazioni, resta definita nell’ambito dell’autonomia delle parti private.

Requisiti SOA per imprese associate in raggruppamento temporaneo d’impresa per l’esecuzione di lavori nella ricostruzione privata.

La materia, come più volte evidenziato dall’Ufficio Giuridico, attiene alla disciplina dei contratti pubblici e non alla ricostruzione privata.  Si segnala tuttavia che l’art. 8, comma 5, lett. c) del d.l. 189/2016 stabilisce che “I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese: …omissis…  c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Tale disposizione risulta peraltro richiamata nell’allegato 2 all’ ordinanza commissariale n. 19/2017, recante “Schema contratto di appalto”. L’ estensione di un principio della disciplina pubblicistica agli interventi della ricostruzione privata ha ingenerato dubbi e incertezze nella prassi attuativa.

La questione principale concerne il possesso dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese operanti   nella ricostruzione privata, in particolare la questione viene posta con riguardo alle modalità di affidamento dei lavori ai raggruppamenti temporanei di imprese (ATI).

In taluni quesiti si chiede la possibilità di consentire ad imprese associate l’accesso ad appalti, per l’esecuzione di lavori di ricostruzione privata, per i quali non sarebbero singolarmente in possesso dei requisiti: conseguentemente, ai fini della partecipazione all’appalto, i requisiti singolarmente posseduti da ogni impresa associata si sommerebbero ai fini del raggiungimento dei requisisti previsti per appalto (in applicazione dei criteri di cui all’art. 48 c.c.p.). Si rappresenta anche il caso di poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, in difetto di requisiti da parte di un’impresa associata.

Queste diverse prospettazioni, volte ad applicare nella ricostruzione privata istituti tipici dei lavori pubblici, disciplinati dal d.lgs.18 aprile 2016, devono essere nettamente smentite.

La disciplina degli appalti pubblici è da intendersi come normazione speciale di diritto amministrativo rispetto al codice civile e si applica solo all’ ambito di riferimento espressamente previsto dall’art. 2 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50. Il legislatore speciale del decreto legge 189/2016 ha distinto con nettezza gli ambiti di disciplina e di distinzione della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata con la sola eccezione della previsione di una qualificazione, di una speciale qualificazione delle imprese, a garanzia dei delicati e rilevanti interessi pubblici sottesi alla ricostruzione, anche privata, che richiedono comprovata esperienza e capacità tecnica e professionale delle imprese.

Non tutte le imprese possiedono i requisiti per i lavori da fare nella ricostruzione privata (ad esempio, per un bene culturale occorre la SOA in OG2; per gli impianti tecnologici la SOA in OG11; per le opere speciali la SOA in OS21; per strutture in acciaio la SOA in OS18A; per strutture in legno la SOA in OS32; per strutture prefabbricate in CAP la SOA in OS13; per il restauro di superfici decorate di pregio la SOA in OS2A; etc.).

Occorre pertanto concludere che, come prescritto dall’articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall’art. 6 (Revisione della soglia di obbligatorietà SOA ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) della legge 24 luglio 2018, n. 89, nel caso di ricostruzione per interventi superiori alla soglia di 258.000 euro (soglia elevata dall’art.6 della legge 24 luglio 2018, n. 89), ciascuna singola impresa e, nei casi di associazione ai sensi del codice civile, ciascuna componente dell’ATI, deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA.

Si specifica che l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione è connessa all’importo dei lavori, non alla singola quota di esecuzione (v. TAR Lazio, Roma, 14 gennaio 2019, n. 417).

Peraltro, anche secondo il Giudice amministrativo, ciò trova conferma nell’assunto che, diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate, purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000 (ora 258.000 euro).

L’ Ufficio del Consigliere giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini
Cons. Paolo Carpentieri
Avv. Alessandro Jacoangeli

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Subentro al contributo per la ricostruzione in caso di cessione d’impresa

Con la nota in oggetto, acquisita dalla Struttura commissariale al prot. n. CGRTS-0009827-A del 01 aprile 2021, si chiede un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dall’ordinanza n.13/2017 e dal decreto “Sisma” in relazione alle vicende soggettive dei beneficiari di contributi e agevolazioni e al mantenimento in tali ipotesi dei predetti benefici, ivi incluso il credito d’imposta di cui all’art. 5, sesto comma del d.l. n.189/2016.

I dubbi applicativi vertono in particolare sulle eventuali o possibili conseguenze in termini di mantenimento dei benefici di cui sopra, già concessi in favore di una società proprietaria di uno stabilimento produttivo “ricostruito”, in ipotesi di acquisizione da parte di un’altra società cd. controllante (di un numero di azioni pari o superiore al 51% del capitale sociale ed eventualmente sino al 100%) senza che però la cd. controllata perda la propria autonomia e personalità giuridica ovvero nella diversa ipotesi di fusione per incorporazione tra le predette due società.

Premesso che il decreto “Sisma” detta la normativa fondamentale primaria in materia di ricostruzione post-sisma e di concessione, erogazione e monitoraggio dei benefici ammessi, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lett. e), tra gli altri, “i contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a domanda del soggetto interessato, a favore: … e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge  o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni  mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data  del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1,  alla data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”, con riserva in capo al Commissario straordinario di adottare ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del decreto-legge n.189/2016, ogni ulteriore provvedimento attuativo utile a definire criteri e modalità generali per  la  concessione, l’erogazione e l’eventuale revoca  dei contributi e dei finanziamenti agevolati previsti.

A tal proposito, per quel che rileva nella fattispecie in esame, è necessario e sufficiente richiamare l’ordinanza n.13/2017 che all’art. 20 dispone che: “1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al Vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d’impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.   2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell’istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.   3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.   4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il Vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate”.

Più nello specifico, pertanto, è nella disciplina dell’ordinanza che viene espressamente stabilito che solo “in caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo” occorrerà che la subentrante presenti domanda di subentro al contributo attestando, in primis, il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità puntualmente descritti nel richiamato Allegato 1 dell’ordinanza n. 13.

In tal senso, nell’Allegato 1 si precisa che “in ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti” (p.to 8), e viene inoltre stabilito ai punti 1 e 2 che: “possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’articolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall’art. 1 della presente ordinanza.   2. Esse devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:   a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;   b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;   c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;   d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;   e) non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione”.

Dunque, ai fini del riscontro del quesito, occorre evidenziare che esclusivamente nella prospettata eventualità di fusione con creazione di un soggetto giuridico distinto e nuovo si registra una variazione soggettiva del beneficiario, rilevante ex lege al fine che ci occupa (poiché muta il soggetto titolare dell’unità produttiva tenuto, alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione; cfr. art. 6, decreto Sisma).

Solo in questo caso, pertanto, affinché la predetta modifica soggettiva non comporti l’esclusione dall’accesso ai contributi ovvero la revoca degli stessi, è necessario che il soggetto subentrante presenti apposita domanda di subentro, debitamente corredata di tutta la documentazione richiesta dal succitato art. 20 e atta a comprovare il possesso, alla data di presentazione della domanda (p.to 9, All. 1), dei requisiti di ammissibilità indicati nel richiamato Allegato 1 dell’ordinanza n. 13/2017 insieme alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di rispetto degli impegni già assunti dal precedente beneficiario perché i contributi (già riconosciuti) permangano in capo alla subentrante.

Il Consigliere giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini

 

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