Subentro al contributo per la ricostruzione in caso di cessione d’impresa

Con la nota in oggetto, acquisita dalla Struttura commissariale al prot. n. CGRTS-0009827-A del 01 aprile 2021, si chiede un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dall’ordinanza n.13/2017 e dal decreto “Sisma” in relazione alle vicende soggettive dei beneficiari di contributi e agevolazioni e al mantenimento in tali ipotesi dei predetti benefici, ivi incluso il credito d’imposta di cui all’art. 5, sesto comma del d.l. n.189/2016.

I dubbi applicativi vertono in particolare sulle eventuali o possibili conseguenze in termini di mantenimento dei benefici di cui sopra, già concessi in favore di una società proprietaria di uno stabilimento produttivo “ricostruito”, in ipotesi di acquisizione da parte di un’altra società cd. controllante (di un numero di azioni pari o superiore al 51% del capitale sociale ed eventualmente sino al 100%) senza che però la cd. controllata perda la propria autonomia e personalità giuridica ovvero nella diversa ipotesi di fusione per incorporazione tra le predette due società.

Premesso che il decreto “Sisma” detta la normativa fondamentale primaria in materia di ricostruzione post-sisma e di concessione, erogazione e monitoraggio dei benefici ammessi, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lett. e), tra gli altri, “i contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a domanda del soggetto interessato, a favore: … e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge  o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni  mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data  del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1,  alla data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”, con riserva in capo al Commissario straordinario di adottare ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del decreto-legge n.189/2016, ogni ulteriore provvedimento attuativo utile a definire criteri e modalità generali per  la  concessione, l’erogazione e l’eventuale revoca  dei contributi e dei finanziamenti agevolati previsti.

A tal proposito, per quel che rileva nella fattispecie in esame, è necessario e sufficiente richiamare l’ordinanza n.13/2017 che all’art. 20 dispone che: “1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al Vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d’impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.   2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell’istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.   3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.   4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il Vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate”.

Più nello specifico, pertanto, è nella disciplina dell’ordinanza che viene espressamente stabilito che solo “in caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo” occorrerà che la subentrante presenti domanda di subentro al contributo attestando, in primis, il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità puntualmente descritti nel richiamato Allegato 1 dell’ordinanza n. 13.

In tal senso, nell’Allegato 1 si precisa che “in ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti” (p.to 8), e viene inoltre stabilito ai punti 1 e 2 che: “possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’articolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall’art. 1 della presente ordinanza.   2. Esse devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:   a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;   b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;   c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;   d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;   e) non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione”.

Dunque, ai fini del riscontro del quesito, occorre evidenziare che esclusivamente nella prospettata eventualità di fusione con creazione di un soggetto giuridico distinto e nuovo si registra una variazione soggettiva del beneficiario, rilevante ex lege al fine che ci occupa (poiché muta il soggetto titolare dell’unità produttiva tenuto, alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione; cfr. art. 6, decreto Sisma).

Solo in questo caso, pertanto, affinché la predetta modifica soggettiva non comporti l’esclusione dall’accesso ai contributi ovvero la revoca degli stessi, è necessario che il soggetto subentrante presenti apposita domanda di subentro, debitamente corredata di tutta la documentazione richiesta dal succitato art. 20 e atta a comprovare il possesso, alla data di presentazione della domanda (p.to 9, All. 1), dei requisiti di ammissibilità indicati nel richiamato Allegato 1 dell’ordinanza n. 13/2017 insieme alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di rispetto degli impegni già assunti dal precedente beneficiario perché i contributi (già riconosciuti) permangano in capo alla subentrante.

Il Consigliere giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini

 

Scarica qui il parere