PNC Aree sisma 2009 e 2016: avviso pubblico per otto incarichi di consulenza

“Avviso pubblico per l’individuazione di otto esperti cui affidare l’incarico di consulenza specialistica per il supporto all’attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2022 alle ore 13.

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Comuni: possibile l’acquisto di immobili danneggiati dal sisma con finalità di rigenerazione urbana

Oggetto: Quesiti posti dal Sindaco di XXXXXX

Con propria nota, il Sindaco pone alcuni quesiti, dal contenuto omogeneo, in merito alla possibilità da parte del Comune di acquistare, con differenti modalità, immobili danneggiati dal sisma ai fini di recupero e ripristino.

Più esattamente, il quesito principale è il seguente:

“Qualora l’ASP (Azienda Servizi alla Persona) XXXXX…, di cui codesto Comune è socio unico, procedesse all’acquisto di immobili privati danneggiati dal sisma con schema AEDES e beneficiari di contributo da parte dell’USR, potrebbe trovare applicazione la normativa cui sono assoggettati i soggetti privati, nello specifico l’applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza 19/2017”.

Merita ricordare che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 ter, dell’ordinanza commissariale 19/2017 “nel caso in cui l’alienazione del diritto sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.”

Il successivo comma prevede che nel caso in cui l’alienazione del diritto di proprietà sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga invece in data antecedente alla presentazione della domanda, l’acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell’evento sismico, dell’immobile o dell’unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Tali disposizioni costituiscono coerenti corollari del principio stabilito dall’art. 6, secondo comma, del decreto legge 189/2016, che prevede la possibilità dell’acquirente dell’immobile danneggiato dal sisma di subentrare al diritto al rilascio del contributo che è configurato, con caratteri propri e alcuni limiti, come un’obbligazione propter rem.

Pertanto, in linea di principio, nulla vieta che un Comune o una società pubblica, agendo iure privatorum, ossia secondo regole di diritto civile e non come autorità, possa acquistare immobili danneggiati dal sisma sostituendosi nel diritto del proprietario alla concessione del contributo.

Diversa e più articolata è la valutazione di quale sia il soggetto più idoneo, a livello comunale, per una tale attività. L’ipotesi proposta dal primo quesito posto prevede che il soggetto acquirente sia una società pubblica dedicata ai servizi alla persona: non avendo sufficienti elementi per poter esprimere un giudizio compiuto a riguardo è doveroso limitarsi ad esprimere un dubbio circa la coerenza degli scopi statutari dell’ASP con i fini ipotizzati, da risolvere però in concreto.

Il secondo e il terzo quesito ripropongono in sostanza la stessa questione, ipotizzando però soggetti acquirenti diversi: nel primo caso, la costituzione di una società a partecipazione pubblica con il dichiarato scopo “di acquisire immobili privati danneggiati dal sisma, beneficiari di contributo, al fine di recuperare il patrimonio edilizio danneggiato e non attenzionati dall’iniziativa privata”; nel secondo caso, la costituzione di una Fondazione per gli stessi scopi.

In disparte l’ipotesi della Fondazione, di cui occorrerebbe precisare la natura giuridica e i fini statutari e che appare in generale meno adatta per un’attività di natura prevalentemente commerciale e imprenditoriale, merita invece soffermarsi sul tema degli ambiti giuridici di operatività di una società pubblica che fosse allo scopo costituita.

In primo luogo, è utile ricordare che la facoltà di acquisto di immobili danneggiati dal sisma da parte di una società pubblica (nel caso, Fintecna spa o sua controllata, n.d.r.) è stata già prevista dall’art. 3, comma 1 bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, con riferimento al terremoto distruttivo dell’Aquila. Sussiste a riguardo una prassi che potrebbe essere tenuta presente nel caso di interesse.

Nel decreto-legge 189/2016, tuttavia, tale previsione non è espressamente prevista per il sisma 2016 sicché tale facoltà discende dai principi generali.

In secondo luogo, si deve evidenziare che l’ordinamento giuridico prevede lo strumento delle società di trasformazione urbana, società miste costituite da comuni e privati, finalizzate a : a) l’acquisizione preventiva delle aree da trasformare; b) la progettazione degli interventi; c) la realizzazione degli interventi; d) la commercializzazione delle aree riqualificate; e) la gestione eventuale di servizi pubblici (v. art.17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n.127 nonché l’art.120 del Testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000).

Questo strumento è stato ampiamente utilizzato dai comuni italiani, in particolare nel primo decennio del secolo, e sussiste cospicua letteratura amministrativa e giuridica.

In via generale, è sufficiente che la società pubblica abbia scopi statutari coerenti con le finalità indicate.

In effetti, la costituzione di una società pubblica di scopo per far fronte alla ricostruzione di immobili colpiti dal sisma ma “non attenzionati dalla proprietà” (secondo l’efficace espressione usata nella formulazione del quesito), per ragioni diverse che vanno dalla frammentazione delle proprietà alle nuove propensioni all’abbandono determinate dal sisma, può costituire un efficace mezzo di intervento pubblico integrativo della ricostruzione soprattutto ove ispirato a finalità di rigenerazione urbana e di valorizzazione immobiliare. Si potrebbero cogliere gli obiettivi dell’eliminazione degli edifici incongrui, del recupero di suolo, della qualità architettonica e dell’efficientamento sismico ed energetico, anche attraverso un piano-progetto in grado di ridefinire la morfologia, i volumi e le funzioni, allo scopo di rilanciare l’attrattività dei luoghi.

Naturalmente occorre tener conto di alcuni limiti generali che, nell’occasione, si possono solo accennare: a) la dovuta cautela, imposta dal testo unico delle società pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nell’evitare la proliferazione delle società pubbliche (soprattutto di piccole dimensioni); b) la qualità professionale dei soggetti privati coinvolti (da scegliere con procedure ad evidenza pubblica); c) la credibilità di un PEF alla base della convenienza economica  e sociale delle attività di trasformazione urbana.

Si dovrebbe altresì evidenziare che, in tal senso, potrebbero essere auspicabili società consortili o in house con controllo analogo congiunto tra più comuni o enti pubblici.

Il tema merita i dovuti approfondimenti nelle sedi opportune sulla base dei presupposti giuridici in sintesi richiamati.

L’ Ufficio del Consigliere giuridico

 Prof. avv. Pierluigi Mantini      Cons. Paolo Carpentieri

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Ricostruzione conforme in aree vincolate, non serve l’autorizzazione paesaggistica

La ristrutturazione degli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 in Centro Italia non necessita dell’autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza quando l’intervento, anche se prevede la totale demolizione e ricostruzione, è conforme all’edificio preesistente ai sensi della normativa speciale sul sisma, che tollera leggere modifiche alla volumetria, alle superfici e ai prospetti.

Con una Nota trasmessa alle Sovrintendenze del territorio e al Commissario Sisma 2016, il Ministero della Cultura ha fornito un chiarimento molto importante sulle procedure per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, specificando il contenuto di alcune sue precedenti Circolari. Nella Nota si conferma la bontà delle norme di semplificazione introdotte con le Ordinanze commissariali, poi suggellate nella normativa speciale sul sisma, e si accolgono in pieno le posizioni dell’Ufficio Giuridico del Commissario, esposte in un parere emesso pochi giorni fa.

Si esclude anche il rischio che alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati dai Comuni competenti come “nuove costruzioni” precludendo così l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus al 110%. La normativa generale, ed in particolare la Circolare 44 del 2021 dello stesso Mic, prevede infatti che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei centri colpiti dal terremoto.

Nella nota trasmessa alle Sovrintendenze, il Mic conferma che “non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”. L’autorizzazione, aggiunge poi il Mic, non serve neanche “per le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione” previsti dalla legge sul sisma.

“Ringrazio il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, per la sensibilità dimostrata con questa Nota che ribadisce – ha sottolineato il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini – come le esigenze di tutela dei valori paesaggistici possano ben convivere con la semplificazione amministrativa necessaria alla celerità degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma”.

Scarica la Nota di chiarimento del Ministero della Cultura

Scarica il Parere dell’Ufficio Giuridico del Commisssario

Rapporto 2021 sulla ricostruzione post sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Il 2021 è stato un altro anno record per la ricostruzione privata, con l’approvazione di 5.200 decreti di contributo ed altrettanti cantieri, tanti quanti nei quattro anni precedenti. Una tendenza confermata dai primi dati del 2022: a gennaio, grazie alla definizione delle domande per i danni lievi presentate in forma semplificata, sono stati approvati altre 900 richieste di contributo, portando il numero complessivo delle richieste approvate a 13 mila, per un importo di 3,8 miliardi di euro.

“La ricostruzione del centro Italia avanza, grazie alle semplificazioni e a un lavoro corale degli uffici regionali e comunali, che hanno migliorato la loro produttività, e grazie all’apporto dei professionisti e delle imprese” sottolinea il Commissario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, che ha diffuso oggi il Rapporto sulle attività del 2021. “C’è ancora molto da fare per i cittadini che da troppo tempo – aggiunge il Commissario – attendono di avviare la ricostruzione delle loro case e per le imprese. Nel 2022 saremo tutti chiamati ad affrontare sfide ancora più impegnative, raccogliendo i frutti delle misure adottate per la ricostruzione pubblica, che pure ha registrato netti miglioramenti lo scorso anno, e superando le inattese e serie difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di imprese e professionisti dovuta alla saturazione del mercato dell’edilizia. Il 2022 sarà importante anche per l’attuazione delle misure per la rigenerazione territoriale e lo sviluppo finanziate con il Fondo complementare al PNRR. Sarà insomma un anno decisivo per il futuro dei territori dell’Appennino centrale colpiti dai terremoti, ed è per questo che sarà necessario l’impegno straordinario di tutti i protagonisti pubblici e privati” conclude il Commissario.

Anche sul fronte della ricostruzione pubblica, si legge nel Rapporto, nel 2021 si registrano avanzamenti importanti, con la spesa raddoppiata da 260 a 560 milioni di euro. Una spinta importante è stata data dalle nuove Ordinanze speciali in deroga per la ricostruzione dei centri più colpiti e delle opere pubbliche più urgenti. Gli interventi in deroga varati nel 2021 sono 762 e valgono nel complesso 1,3 miliardi. Tra questi vengono finanziati anche circa 200 nuovi interventi sulle scuole per 580 milioni di euro, che portano il totale degli istituti scolastici oggetto di interventi di riparazione e ricostruzione a 457 (per 1,3 miliardi complessivi).

Il 2021 è stato anche l’anno che ha permesso di avere un quadro definitivo e attendibile sia dei danni causati dalla sequenza sismica del 2016-2017, sia della spesa prevista per la loro riparazione, che è pari a 27,2 miliardi di euro dei quali 19,5 per la sola edilizia privata. Per la prima volta, inoltre, emerge il quadro dei danni a livello dei singoli comuni, che vede in testa Amatrice (Ri) con 1,2 miliardi all’edilizia privata, seguita da Tolentino (Mc) con 950 milioni di euro, Camerino (Mc) con 900 milioni di euro, Norcia con 830 milioni di euro. Rispetto a questa situazione, ad oggi le richieste di contributo per la ricostruzione privata già presentate coprono il 33% della spesa complessiva attesa.

Il nuovo quadro dei danni consente anche una programmazione più efficace delle scadenze per la presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi. La prima è stata fissata al prossimo 30 giugno per i proprietari delle abitazioni inagibili che percepiscono il Contributo di autonoma sistemazione o usufruiscono di un alloggio nelle Soluzione abitative di emergenza e che non abbiano impedimenti oggettivi.

Il termine è stato fissato anche sulla base della ricognizione affidata ad Invitalia, d’intesa con la Protezione Civile, secondo la quale, ad oggi, sono 15.224 i nuclei familiari che ricevono il sostegno statale, tra i quali 7.368 non hanno ancora presentato la richiesta del contributo. Circa la metà di questi, secondo alcune stime, sarebbero in condizioni di presentare il progetto e la richiesta del contributo entro il termine del 30 giugno.

Nel 2021 alla ricostruzione materiale si è accompagnata anche una forte iniziativa per la ripresa e lo sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma, ance nel 2009, con lo stanziamento di 1 miliardo e 780 milioni di euro del Fondo complementare al PNRR dedicato proprio alle Aree sisma. Le Ordinanze attuative sono state tutte varate a fine anno. In queste settimane l’attività è concentrata per delineare i bandi rivolti principalmente alle imprese che saranno pubblicati entro il mese di giugno.

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  Legnini: «La ricostruzione acceleri anche nei centri più colpiti»

Nuova visita del Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, da qualche settimana al centro di un piano per sbloccare la ricostruzione anche degli edifici privati nei centri più colpiti dal terremoto di oltre cinque anni fa.

«Dobbiamo accelerare dovunque sia possibile. Anche qui e soprattutto qui, perché Amatrice, Accumoli e Arquata, non possono restare indietro rispetto al resto del cratere» ha detto il Commissario.

«In questi tre comuni il terremoto, oltre a centinaia di vittime, ha causato una quantità di danni enorme all’edilizia privata, residenziale e produttiva. Parliamo di 1,2 miliardi nella sola Amatrice, 630 milioni ad Arquata, 360 milioni ad Accumoli. Le risorse per riparare e ricostruire le case ci sono, tutte le procedure sono state estremamente semplificate, adesso dobbiamo affrontare con decisione i problemi specifici che, nei singoli centri, impediscono di procedere. I sindaci devono fare dei cronoprogrammi ed indicare ai cittadini i tempi per la presentazione dei progetti, sia nei centri storici che nelle frazioni. Non possiamo più perdere altro tempo», ha aggiunto Legnini, che ad Amatrice oggi ha partecipato alla cerimonia di consegna di due condomini con 85 appartamenti al loro interno, ricostruiti dopo il sisma, tra i primi nel centro storico della città, rasa al suolo dal terremoto dell’agosto 2016.

Ad Amatrice, che conta oltre 3 mila edifici lesionati, sono state presentate 807 domande e ne sono state approvate 410, per un importo di 234 milioni di euro, mentre i lavori già terminati sono 136.  Ad Accumoli, con oltre mille edifici inagibili, si contano appena 131 domande presentate, 75 accolte e 18 cantieri chiusi, dopo cinque anni e mezzo. Ad Arquata del Tronto, dove gli immobili lesionati sono quasi 2 mila, le richieste di contributo sono 202, delle quali 154 sono state approvate e 57 cantieri già arrivati alla conclusione dei lavori.

Superbonus: al 110% fino al 2025 nelle aree sisma solo per edifici inagibili

Con una risoluzione emanata ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione del Superbonus al 110%, prorogato dalla Legge di Bilancio al 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1 aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nella risoluzione si chiarisce che la detrazione al 110%, per tutte le tipologie di edifici residenziali e in misura piena fino al 2025, spetta solo per gli interventi sugli edifici resi inagibili dai terremoti, per la quota di spesa non coperta dal contributo pubblico di ricostruzione o in alternativa al contributo stesso, con i tetti delle spese ammissibili aumentati del 50%. Questo è il link alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 15 febbraio 2022.

Legnini, appello ai professionisti: “La ricostruzione non può permettersi battute d’arresto”

“Rivolgo un appello a tutti i professionisti e alle imprese. Partecipate in modo più convinto e attivo al processo di ricostruzione per fare in modo che il processo virtuoso che si era attivato non subisca interruzioni”. A dirlo il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini, in occasione della sua visita stamattina ad Amatrice. “Abbiamo bisogno di progetti – ha ribadito Legnini -, e abbiamo bisogno di ampliare la platea dei professionisti impegnati nella ricostruzione. Lo faremo di intesa con le professioni tecniche sulla base di un percorso definito in questi giorni”.

Il Commissario Legnini ha fatto il punto in questi giorni con i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi nazionali dei professionisti che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche, proprio per valutare azioni comuni anche volte ad evitare una eccessiva concentrazione degli incarichi.

Per quanto riguarda i professionisti impegnati nella ricostruzione, “sono 29mila quelli iscritti nell’elenco speciale – ha ricordato il Commissario -, mentre sono 2.700 circa quelli che hanno avuto incarichi. Dobbiamo allargare la platea sulla base di regole e iniziative condivise con la rete delle professioni tecniche. Ma vi è necessità che le progettazioni viaggino più speditamente. Fino a oggi sono stati avviati 12mila cantieri, di cui 5.200 nel solo 2021. Vorremo mantenere questo ritmo per ricostruire in tempi ragionevoli ma adesso il Superbonus 110% su tutto il territorio nazionale, i tecnici e le imprese che scarseggiano e i prezzi che sono esplosi, hanno generato una nuova difficoltà. Stiamo cercando di dipanare uno per uno questi temi – ha concluso Legnini -. Ma abbiamo bisogno di progetti”.

PNC Aree Sisma: nasce la prima rete integrata universitaria in Italia per la ricerca e l’innovazione

Nasce nel Centro Italia colpito dai devastanti terremoti del 2009 e del 2016 una rete integrata per la ricerca e l’innovazione, la prima che si realizza in Italia, che coinvolge tutte le Università ed i principali centri di ricerca di un territorio. L’iniziativa, unica nel suo genere, e finanziata con 60 milioni di euro dal Pnrr Aree Sisma, ha mosso i suoi primi passi oggi con l’insediamento del Comitato di Indirizzo, dove sono rappresentati gli atenei di Camerino, L’Aquila, Teramo, Chieti-Pescara, Perugia, Macerata, Roma La Sapienza, Tuscia, la Politecnica delle Marche, l’Università per stranieri di Perugia, e Gran Sasso Science Institute, Parco Tecnologico dell’Alto Lazio, Istituto di Geofisica e Vulcanologia e l’Istituto di Fisica Nucleare, che vi aderiscono.

Le Università e gli istituti collaboreranno per la creazione di quattro centri di ricerca ed alta formazione in alcuni settori chiave: economia circolare e salute (Lazio), digitalizzazione, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e ambientali (Umbria), sicurezza e tecnologie agroalimentari, con il completamento del centro Agro-BioSERV (Abruzzo), scienza e tecnica delle ricostruzioni (Marche), in una logica di “hub&spoke”, con quattro poli di coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le altre Università per la creazione di una rete di conoscenze anche per favorire la nascita di sistemi imprenditoriali locali. Oltre ai quattro centri di ricerca la stessa misura del Pnrr finanzia, con altri 20 milioni di euro, la creazione della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione all’Aquila.

Entro il 31 marzo si concluderà la fase di progettazione dell’intervento, ed entro giugno dovranno essere definite le convenzioni per l’avvio delle attività.

L’intervento, finanziato dal Pnrr Aree Sisma, gestito dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, dalla Struttura di Missione Aquila 2009 e da Dipartimento Casa Italia, si affianca a quello previsto dall’Agenzia della Coesione, che ha emanato a dicembre un bando da 60 milioni di euro destinato proprio alla promozione di centri di ricerca nelle aree del terremoto del 2016.

“La rete degli atenei del Centro Italia – ha sottolineato il Commissario Giovanni Legnini – è la prima iniziativa che a livello nazionale vede coinvolti diversi istituti universitari e di ricerca nella progettazione di centri destinati a dare impulso alla creazione di ecosistemi della conoscenza, fondamentali per collegare la formazione alle esigenze del tessuto economico e delle comunità locali.

Promuoviamo un sistema per mettere in rete esperti e tecnologie destinate non solo a rafforzare la ricerca universitaria, ma a dotare le aree colpite dai sismi dell’Appennino centrale di riferimenti importanti per promuovere lo sviluppo economico in collaborazione con le reti di impresa presenti sul territorio,  sfruttando anche le sinergie con gli investimenti privati che possono essere attivati grazie ai bandi del Pnrr Aree Sisma destinate alle imprese che si stanno mettendo a punto in queste settimane”.

 

Ricostruzione chiese: esenzione pagamento occupazione suolo pubblico se impresa incaricata ha sede nel cratere

Oggetto: Quesito avente a oggetto l’applicazione del canone unico patrimoniale alle occupazioni di suolo pubblico effettuate per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

Con quesito rivolto al Servizio Assistenza Sisma, il Sindaco di XXXXXXX  ha sollecitato la Struttura Commissariale a esprimersi in merito: a) all’imponibilità – ai fini del Canone Unico Patrimoniale – dell’occupazione del suolo pubblico necessaria per la ricostruzione della locale chiesa di XXXX ; b) in caso di risposta affermativa a tale interrogativo, in ordine all’individuazione del soggetto chiamato a sopportarne l’onere.

Per quel che emerge dagli atti, si tratta, nella fattispecie che ha originato il quesito in oggetto, di un edificio di culto di proprietà di un ente ecclesiastico, i cui lavori sono di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la cui realizzazione il soggetto attuatore è da individuarsi nel medesimo ente ecclesiastico proprietario, in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 105 del 2020.

Prima di esaminare la fattispecie sottoposta all’esame del S.A.S., si considera opportuna una breve disamina della disciplina del Canone Unico e, in particolare, delle disposizioni che ne disciplinano la soggettività passiva e ne delineano il regime delle esenzioni – in quanto strettamente correlate alle prime – per concentrarsi infine nell’ambito della ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Occorre premettere che, a far data dal 1 gennaio 2021, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – ha disposto, da una parte, l’abrogazione della disciplina inerente alla TOSAP e al COSAP – Tassa/Canone -per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e, dall’altra, l’introduzione, in loro sostituzione, del c.d. Canone Unico Patrimoniale.

Il presupposto impositivo del Canone Unico – la cui disciplina di dettaglio viene demandata dalla legge ai regolamenti comunali – viene individuato nell’occupazione a qualsiasi titolo (anche sine titulo) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Comuni e Province, che ne comporti l’effettiva sottrazione temporanea o permanente all’uso della generalità dei cittadini con consequenziale sacrificio della normale destinazione d’uso del bene, ad opera e utilitas, per fini propri dell’occupante.

Per quanto concerne la soggettività passiva del tributo, è opportuno precisare che l’art 1, comma 823, della legge 160/2019 dispone che: “Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”. Il successivo comma 833 prevede numerose esenzioni, tra le quali rilevano in questa sede quelle previste dalla lettera a) ( “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica).

In ordine al perimetro di tale esenzione, nella sostanza già prevista nella previgente disciplina, la Cassazione – con riguardo alla TOSAP – ebbe modo di chiarire che: “l’occupazione di aree del demanio comunale (nella specie, strada), effettuata da un imprenditore per l’esecuzione di un’opera pubblica appaltata dallo Stato, è esente dalla Tosap dovendo l’occupazione medesima, ai sensi e per gli effetti di tale norma, considerarsi sempre “effettuata dallo Stato”, sia se si pone l’accento sul rilievo che l’esecuzione dell’opera – quale adempimento dell’obbligo contrattuale – è compiuta dall’appaltatore “per conto dello Stato”, sia se lo si pone sull’altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l’attuazione della cosiddetta «consegna dei lavori» all’appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all’occupazione stessa (Cass.. sent. n. 7197 del 30.5.2000)”;

Per poter fornire una risposta al quesito avanzato, la portata applicativa dell’esenzione in parola va coordinata con la disciplina dettata per la ricostruzione degli edifici – pubblici e privati – danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.In particolare, per quanto di interesse, le disposizioni di rango primario e secondario hanno progressivamente ricondotto nell’alveo del diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto – danneggiati dagli eventi sismici – di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. All’esito di questo iter, l’art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, novellando l’art. 15, comma 3-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Decreto sisma), ha stabilito che i suddetti interventi “[…] di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori […]”.In attuazione della suddetta previsione legislativa, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 ha riformato la disciplina de qua, mediante l’adozione dell’ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 – intitolata “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” – con la quale è stato altresì approvato l’elenco unico degli interventi ammessi a finanziamento – coi relativi importi, successivamente modificato per effetto del decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020.In considerazione del quadro normativo vigente, in alternativa all’affidamento diretto, sia le Diocesi sia gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti provvedono: a) “ad affidare l’incarico di progettazione e direzione dei lavori dell’intervento […] a un professionista iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sulla base del principio di rotazione e, ove ritenuto opportuno, di un proprio elenco di professionisti specializzati, in possesso dei predetti requisiti” (art. 2, comma 1), secondo le norme del libro IV del codice civile; b) a selezionare “[…] l’impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto Sisma secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto Sisma […]” (art. 3, comma 1).

Dopo la riforma del 2020, pertanto, non v’è dubbio sul fatto che gli interventi sugli edifici di culto di importo inferiore alla soglia comunitaria costituiscono a tutti gli effetti appalti di diritto privato e non appalti pubblici.

Dunque, come già argomentato nel parere reso dall’Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura Commissariale del 13 aprile 2021, “la natura giuridica (privata) degli interventi di ricostruzione [delle chiese e degli edifici di culto] non è alterata dalla (e non diviene pubblica a causa della) circostanza che il finanziamento di tali interventi avviene a valere sui fondi commissariali relativi alla ricostruzione pubblica (art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016) e secondo la procedura pubblica di quantificazione e di concessione del contributo (e non secondo la procedura propria della ricostruzione privata), ivi compresa la procedura di cui all’art. 16 del decreto “Sisma” del 2016.

L’impossibilità di coprire di veste pubblicistica gli interventi in oggetto si traduce nell’inapplicabilità dell’esenzione dal Canone Unico di cui all’art. 1, comma 833, lett. a) della legge 160/2019, siccome trasfusa letteralmente nell’art. 49 del Regolamento comunale disciplinante il medesimo Canone.

Inoltre, non sembra poter trovare applicazione nel caso in esame l’altra ipotesi di esenzione prevista dal citato comma 833 a favore delle occupazioni effettuate “da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato”: la disposizione ora citata si riferisce evidentemente alle occupazioni di suolo pubblico che presentino un nesso di strumentalità diretto e immediato con l’esercizio del culto, ma non sembra riferibile anche alle occupazioni dovute alla cantierizzazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto, che sono solo indirettamente finalizzate all’esercizio (futuro) del culto.

Deve poi evidenziarsi che la legge speciale, a prescindere dai casi di esenzione sopra esaminati, si è fatta carico sin dal 2018 del tema degli oneri della ricostruzione post-sisma connessi ai tributi locali in esame (legati evidentemente alla cantierizzazione degli interventi), prevedendo, con il comma 8-bis aggiunto nell’art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dall’art. 4 del decreto-legge n. 55 del 2018, l’inserimento “nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo” per la ricostruzione privata delle “spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione”. Il riferimento di tale disposizione alla sola ricostruzione privata e non anche a quella pubblica non implica che, nella ricostruzione pubblica, i costi di cui trattasi debbano rimanere a carico dell’impresa esecutrice dei lavori o del soggetto attuatore, atteso che, negli appalti pubblici, di regola il costo di tali tributi locali – ove dovuto e non esentato – è incluso nell’ambito del quadro economico dell’appalto, rientrando nel coacervo del finanziamento pubblico.

Se non possono trovare applicazione nel caso in oggetto le cause di esenzione di cui alla lettera a) del comma 833 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, occorre tuttavia evidenziare che, con riguardo ai territori interessati dal sisma, l’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto un’esenzione dall’imposta comunale per la pubblicità (ICP), dal canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), nonché dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal relativo canone (COSAP), a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici, ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/2016.A mente dell’art. 1 comma 451, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), l’operatività di tale esenzione è stata estesa sino al 31 dicembre 2022. (tale proroga sgombra peraltro il campo da ogni dubbio in ordine alla riferibilità al nuovo Canone Unico del regime di esenzione dettato dalla legge n. 160 del 2019 per la Cosap e la Tosap).Al fine di delimitare il campo di applicazione dell’agevolazione de qua, si segnala che la Struttura Commissariale aveva già sottoposto all’esame del MEF un quesito proposto dal Comune di XXXX. In sostanza, si chiedeva se l’esenzione temporanea dovesse intendersi strettamente riferita al soggetto titolare per qualsiasi attività a esso inerente – dunque anche per l’occupazione di suolo derivante dall’attività di riparazione degli edifici commerciali e produttivi danneggiati – ovvero limitata “all’esercizio delle sole attività commerciali e produttive ordinarie, ossia non interdette dagli eventi sismici”.

Con parere reso in data 9 novembre 2020, il M.E.F. – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale –  ha chiarito che “con il comma 997 in discorso è stata introdotta un’esenzione temporanea volta a tutelare tutte le attività produttive con sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza effettuare alcuna distinzione tra le fattispecie che godono dell’agevolazione, fra cui possono pertanto rientrare anche le occupazioni effettuate dalle imprese che effettuano lavori di ricostruzione o ristrutturazione degli edifici”.

Nell’operare un raccordo tra l’esenzione dal Canone di cui al comma 997 della legge n. 145/2018 con la previsione di cui all’art. 6, comma 8-bis, del decreto Sisma, il M.E.F, con riferimento dunque alla ricostruzione privata, invita a verificare anzitutto la titolarità dell’atto di concessione o autorizzazione all’uso del suolo pubblico – ossia del legittimato passivo del canone unico patrimoniale:

  • “se il soggetto obbligato coincide con l’impresa che effettua i lavori di ricostruzione e questa possiede i requisiti di cui al citato comma 997, il proprietario degli immobili oggetto di intervento di ricostruzione non deve richiedere il rimborso delle spese in questione in quanto esse non sono state sostenute per effetto dell’esenzione di legge”;
  • Se l’impresa che effettua i lavori di ricostruzione non ha, invece, la sede legale od operativa nei territori delle regioni interessati dal sisma e individuati dal citato comma 997 e quindi non beneficia dell’esenzione in parola, allora nella commisurazione del contributo di cui all’art. 6 rientrano le spese previste dal comma 8-bis, nei limiti del quadro economico dell’opera già oggetto di approvazione.

Viceversa, se il titolare dell’autorizzazione o della concessione è il proprietario dell’immobile da ristrutturare, occorre tenere conto della seguente distinzione:

  • Se gli immobili non sono destinati ad attività produttiva, si applica il disposto dell’art. 6, comma 8-bis;
  • Se gli immobili sono destinati ad attività produttive, il titolare della concessione già beneficia dell’esenzione di cui all’art.1, comma 997, della legge n. 145/2018.

Ad avviso di questa Struttura Commissariale, non emergono elementi tali per discostarsi dal contenuto del citato parere reso dal M.E.F., con l’ulteriore considerazione che, come è noto, in linea con la comune prassi applicativa, il soggetto passivo della ex Cosap-Tosap, nel caso di cantieri per la ristrutturazione, riparazione, ricostruzione di un immobile, anche residenziale, di proprietà privata (e, dunque, nel caso di lavori privati), è di regola l’impresa appaltatrice, la quale occupa con i propri ponteggi, strumenti operativi, macchinari, etc., porzioni di suolo pubblico necessarie e strumentali alla realizzazione dei lavori (e ciò anche se tale occupazione rinviene la sua causa indiretta nell’appalto ed è posta in essere nell’interesse del privato proprietario dell’edificio, per conto e su committenza del quale i lavori sono realizzati). In tutti questi casi, dunque, l’esenzione de qua potrà sempre trovare applicazione, con la sola condizione che l’impresa appaltatrice prescelta abbia sede legale o sede operativa nei territori del cratere.

Ma anche nel caso sia stata prescelta, per l’appalto, un’impresa con sede legale od operativa “fuori cratere” (e di conseguente non applicabilità dell’esenzione di cui al testé citato comma 997 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018) sussistono comunque ragionevoli margini di applicabilità dei meccanismi di rimborso dell’importo corrispondente al canone vuoi mediante applicazione analogica del sopra richiamato art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 (ponendo l’accento sulla natura privata dell’appalto dei lavori degli edifici di culto “sotto soglia”), vuoi, invece, mediante inclusione dell’esborso per la Tosap-Cosap (oggi “Canone Unico”) nel computo complessivo del quadro economico dell’intervento, come avviene di regola nel caso di finanziamento pubblico dell’intervento, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica (ove si ritenga di porre l’accento sul fatto che il recupero dei costi legati alla ex Cosap-Tosap si colloca nella seconda fase, quella pubblicistica, degli interventi sulle chiese e gli edifici di culto, che comprende l’approvazione del progetto in conferenza di servizi e l’assegnazione del contributo a valere sul fondo per la ricostruzione pubblica, piuttosto che nella prima fase, quella civilistica, che comprende la scelta della ditta e l’appalto dei lavori).

Si ritiene infine opportuno sottolineare che il comma 821, lett. f) della legge 160/2019 rimette alla potestà regolamentare dei Comuni l’individuazione di “ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quella disciplinate dai commi da 816 a 847”; inoltre – per quanto rilevante ai fini della presente analisi – l’autonomia regolamentare dei Comuni è ulteriormente  corroborata dal successivo comma 832, il quale legittima i Comuni a prevedere riduzioni per le occupazioni “ […] d) per l’esercizio dell’attività edilizia”.Al riguardo anche la Corte dei conti (deliberazione n. 137/2017 resa dalla sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna con riguardo a una richiesta di parere formulata da un Comune che intendeva introdurre una fattispecie di agevolazione dalla TOSAP per le attività inerenti alla ricostruzione post sisma 2012) ha ritenuto legittime le “riduzioni tariffarie […] che trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma”.

Dunque, ferma restando l’esenzione per le imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni del cratere, nell’esercizio della propria potestà regolamentare e in considerazione dell’indubbio valore assegnato dall’ordinamento alle esigenze della ricostruzione post-sismica, si ritiene che i Comuni siano legittimati a tipizzare, con propri regolamenti o con apposita modifica a regolamenti già esistenti – entrambi da approvare con deliberazione del Consiglio comunale –, esenzioni o agevolazioni fondate sull’esercizio dell’attività edilizia per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

In conclusione:

  • Le esenzioni speciali (lavori pubblici) previste dal comma 833 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 non trovano applicazione per i lavori di riparazione e di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto nel cratere del sisma del 2016;
  • Si applicano, invece, le esenzioni previste dal comma 997 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 (prorogate per l’anno 2022 dall’art. 1, comma 997, della legge n. 234 del 2021), purché l’impresa affidataria dei lavori abbia sede legale o sede operativa nei territori del cratere;
  • Se la Diocesi decide di avvalersi di un’impresa non avente sede legale od operativa nei Comuni del cratere, allora non si applica nessuna esenzione: il Canone Unico per l’occupazione del suolo pubblico è dovuto, ma il relativo costo può essere recuperato nell’ambito del finanziamento a valere sul quadro economico dell’opera, nei limiti degli importi già stanziati ai sensi degli elenchi allegati all’ordinanza n. 105/2020 e del decreto commissariale n. 395/2020;
  • In ogni caso i Comuni del cratere possono, con un apposito regolamento o con una modifica del regolamento esistente, individuare “ulteriori esenzioni o riduzioni”, purché motivate con riferimento alla necessità di favorire gli interventi edilizi di ricostruzione.

Il Consigliere Giuridico
Paolo Carpentieri

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Ricostruzione 2016: intesa tra Legnini e i tecnici, iniziative comuni per accelerare

Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e la Rete delle professioni tecniche assumeranno iniziative congiunte per agevolare il lavoro dei tecnici nella predisposizione dei progetti di ricostruzione ed ampliare la loro platea, evitando una concentrazione eccessiva degli incarichi.

E’ quanto emerso oggi nel corso di un incontro tra il Commissario sisma e i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi nazionali dei professionisti che aderiscono alla Rete delle Professioni Tecniche per fare il punto sull’andamento della ricostruzione anche alla luce della scadenza del 30 giugno per i progetti di riparazione degli immobili di proprietà dei residenti che beneficiano di varie forme d’assistenza (Cas e Sae in particolare).
Dalla seconda metà del 2021, quando si è affermato il Superbonus 110% sul territorio nazionale, le attività nel cratere sisma 2016 hanno subito un rallentamento, dovuto essenzialmente alla scarsa disponibilità di professionisti per redigere i progetti e le domande di contributo, e di imprese per realizzare gli interventi. Lo scorso anno ha fatto segnare il record dei decreti di contributo emessi, circa 5.200 contro i 2.657 del 2020, ma l’afflusso di nuove domande si è ridotto, passando da circa 7.500 del 2020 (un dato comunque influenzato dalla scadenza dei termini per gli edifici con danni lievi), a 2.200 domande.

“Non possiamo pensare di concludere in tempi ragionevoli questa ricostruzione se viaggiamo al ritmo che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Dobbiamo trovare insieme una soluzione per accrescere la disponibilità dei tecnici a lavorare nella ricostruzione” ha detto il Commissario Legnini nel corso dell’incontro, registrando la piena disponibilità dei professionisti. Di comune accordo l’Osservatorio tecnico Sisma, una struttura nella quale sono rappresentati sia il Commissario che i tecnici, è stato incaricato di formulare proposte per agevolare lo smaltimento del carico di lavoro già acquisito, mentre i rappresentanti nazionali della Rete delle professioni tecniche studieranno i meccanismi per ampliare l’offerta dei servizi tecnici.

I professionisti attivi nella ricostruzione post sisma sono 7 mila, a fronte dei 29 mila iscritti all’elenco speciale, ma di questi solo la metà ha acquisto incarichi principali nei progetti sisma, che siano di progettazione o di direzione lavori. Gli stessi tecnici, peraltro, hanno avanzato circa due terzi delle quasi 30 mila manifestazioni di volontà a richiedere il contributo, palesando il rischio di una potenziale ulteriore concentrazione degli incarichi, che appare già elevata allo stato attuale.

“Ringrazio la Rpt per la disponibilità dimostrata ad affrontare insieme questa fase di difficoltà della ricostruzione, in gran parte dovuta a fattori congiunturali, assumendo l’impegno a formulare proposte per aumentare la qualità e la quantità del lavoro dei tecnici, e permettere ai cittadini colpiti dal sisma – ha sottolineato Legnini – di realizzare in tempi ragionevoli la legittima aspirazione di tornare nelle loro case”.