Prorogato al 20 dicembre il termine per i progetti dei cittadini beneficiari di Cas e Sae

Via libera agli interventi per la Basilica di Assisi, 50 milioni di euro per la rete dei sentieri

La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha prorogato al prossimo 20 dicembre il termine per la presentazione delle domande di contributo di ricostruzione degli immobili resi inagibili dal sisma di proprietà dei residenti titolari di Cas e Sae.

Le richieste di contributo potranno essere presentate entro il nuovo termine anche in forma semplificata, allegando i dati dell’edificio, del proprietario, del professionista incaricato, la scheda di valutazione del danno ed un progetto descrittivo dell’intervento, con l’obbligo di definirle nella loro completezza entro il 15 marzo 2023, pena la loro improcedibilità.

La decisione è stata assunta sulla base di una richiesta delle Regioni ed alcuni rappresentanti della Rete delle professioni tecniche, anche alla luce dei dati che stanno emergendo dalle dichiarazioni telematiche rese dagli stessi cittadini alla Protezione Civile per il mantenimento dei benefici, assistenziali, per le quali resta fermo il termine del 15 ottobre.

A tre giorni dalla scadenza risultavano presentate 12.686 dichiarazioni, 3.400 delle quali da parte di cittadini che, pur non avendo denunciato impedimenti oggettivi, non hanno ancora proceduto alla presentazione della richiesta di contributo e che, senza la nuova proroga, sarebbero incorsi nella sospensione dei benefici.

“La scadenza per la presentazione dei progetti di ricostruzione da parte dei beneficiari di Cas e Sae era stata decisa con un’Ordinanza di fine 2021, anche per consentire ai progettisti, che giustamente la reclamano, una programmazione del lavoro e degli interventi. La scadenza era stata fissata al 30 giugno, poi rinviata al 15 ottobre.

“Con la nuova proroga veniamo incontro alle esigenze di molti cittadini che rischiavano di vedersi sospesi i benefici assistenziali, ma il nuovo termine del 20 dicembre sarà perentorio. Anche alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti, non possiamo più permetterci di ritardare il rientro dei residenti nelle loro abitazioni” ha sottolineato il Commissario Legnini.

Con la stessa Ordinanza, dichiarata immediatamente esecutiva, vengono inoltre fatte salve le Manifestazioni di volontà a richiedere il contributo di ricostruzione presentate dopo la scadenza, ma entro il prossimo 15 novembre. Si ricorda che la mancata presentazione della Manifestazione di volontà preclude l’accesso al contributo stesso.

La Cabina di coordinamento, sempre ieri, ha adottato altre due decisioni importanti. E’ stato innanzitutto autorizzato uno stralcio al nuovo programma di ricostruzione delle chiese per finanziare, con 11 milioni di euro, una serie di interventi urgenti di restauro e riparazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, e di alcune altre chiese appartenenti alla Provincia Serafica di San Francesco dei Frati minori dell’Umbria e alla Custodia Generale del Sacro Convento di Assisi. E’ stato poi approvato il Programma di Sviluppo per il rilancio turistico dei territori colpiti dal sisma che prevede una serie di interventi per il rilancio dei cammini e della rete sentieristica, ai quali vengono destinati dal Commissario 50 milioni di euro rivenienti dai risparmi della Camera dei Deputati.

 

Sisma 2016: rapporto Corte Conti, ricostruzione avanza, serve il Codice nazionale

 

Un quadro normativo unitario per la gestione delle ricostruzioni dopo le catastrofi naturali, accompagnato da procedure operative che consentano in primo luogo di valutare la dimensione del danno per programmare l’impegno finanziario ed assicurare un’adeguata gestione, in termini di personale e di organizzazione, di questi processi. A conclusione dei controlli sulle attività del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 in Centro Italia, la Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, dando atto dell’accelerazione e delle semplificazioni attuate negli ultimi due anni, ha auspicato una riforma generale delle ricostruzioni con l’adozione del Codice unico nazionale.

“Si ribadisce la necessità di prestare maggiore attenzione allo studio e alla regolamentazione dell’organizzazione della fase successiva all’emergenza, predisponendo modelli organizzativi e procedurali idonei ad avviare in tempi ristretti la ricostruzione” si legge nella Relazione del Consigliere Carmela Mirabella sugli “Esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2021 e le misure consequenziali adottate dalle Amministrazioni”, pubblicata oggi sul sito internet della magistratura contabile https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=5d91de45-add5-4b66-a431-3fd4f953c932

La Relazione sottolinea l’importanza della valutazione iniziale del danno da sisma, puntualmente eseguita dalla Struttura commissariale nel corso del 2021, l’esigenza di un miglior coordinamento delle attività di ricostruzione con quelle legate alla fase emergenziale e dell’assistenza, raggiunto con un apposito Protocollo con la Protezione Civile, e l’opportunità di valutare un mandato più ampio per il Commissario Straordinario. Occorre, si legge nella Relazione, “una riflessione sull’opportunità di mantenere l’operatività della struttura commissariale secondo la prassi delle proroghe annualmente disposte. La definitiva stima dei danni”, ora attestata a 27,2 miliardi di euro, “e il completamento della programmazione dei lavori pubblici, rendono piuttosto possibile una previsione di più ampio respiro, che tenga nella giusta considerazione le ordinanze in deroga e la straordinarietà delle procedure attivate”.

Quanto al Codice delle ricostruzioni, sottolinea la Corte, “potrebbe rivelarsi utile il Testo Unico sulla ricostruzione privata” in corso di adozione e che “attraverso una razionalizzazione della disciplina esistente – si legge nella Relazione – potrebbe dare certezza, leggibilità e stabilità al quadro regolatorio delle ricostruzioni per i prossimi anni”.

“Ringrazio la Corte per l’attività di controllo svolta e per le osservazioni formulate, di cui abbiamo tenuto ovviamente conto, accelerando ed accentuando percorsi già avviati, e che hanno giovato al miglioramento delle attività della Struttura” ha sottolineato il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini.

“La valutazione del danno, che non era stata fatta e che abbiamo condotto edificio per edificio, pubblico, privato o di culto, è essenziale per la programmazione economica e per definire un assetto organizzativo adeguato delle strutture che devono gestire questi processi” ha aggiunto Legnini, concordando sull’opportunità di “un miglior coordinamento delle norme sull’assistenza ai cittadini sfollati con quelle della ricostruzione, su cui hanno un impatto considerevole”.

 

Forum Maxxi: Idee per Amatrice, la cultura della ricostruzione, la ricostruzione della cultura

Un’occasione per riflettere sulle strategie di rinascita del patrimonio architettonico e culturale della città con la presenza di istituzioni, esperti, professionisti e soggetti locali coinvolti nel processo di ricostruzione.

5 ottobre 2022, ore 9:30 – 18:00
Amatrice, Auditorium della Laga

IDEE PER AMATRICE.
La cultura della ricostruzione, la ricostruzione con la cultura

 

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ore 9:30
Interventi istituzionali
Giorgio Cortellesi Sindaco di Amatrice
Giovanni Legnini Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Claudio Di Berardino Assessore della Regione Lazio
Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI

Modera Mario Sensini

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ore 11:00
Un percorso di condivisione e partecipazione.
Dal “gruppo borghi” al sito web “Idee per Amatrice”
Raffaella Falconio coordinatrice del “gruppo borghi” della Struttura commissariale Ricostruzione Sisma 2016
Pietro Barrera coordinatore del progetto “Il MAXXI per Amatrice”

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ore 11:30
Innovazione architettonica e identità storica del territorio.
Una riflessione sulla ricostruzione tra opere in via di realizzazione e nuovi concorsi di progettazione

I concorsi di progettazione architettonica per le aree della ex chiesa di San Giovanni, la ex chiesa di San Giuseppe e l’ex cinema-teatro Garibaldi
Elena Tinacci coordinatrice del MAXXI Architettura
Pier Giorgio Giannelli consulente del MAXXI sui Concorsi

Dalla “Casa del futuro” ai nuovi concorsi di progettazione
Stefano Boeri Presidente della Triennale di Milano; progettista della Casa del futuro
Pippo Ciorra Università di Camerino, senior curator di MAXXI Architettura

Intervengono Antonio D’Andrea, Wanda D’Ercole, Lisa Lambusier, Gianluca Loffredo, Margherita Guccione, Fabrizio Miluzzo, Roberto Mascarucci, Moreno Orazi, Alessandro Panci, Gianluigi Pericoli, Fulvio Soccodato, Michele Talia, Paolo Vecchio

Modera Elena Polidori

ore 13:30
Intervallo

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ore 14:30
Le risorse culturali per la rinascita di Amatrice.
Il museo civico Cola Filotesio come crocevia di un nuovo sistema di percorsi museali

Introducono
Pietro Barrera coordinatore del progetto “Il MAXXI per Amatrice”
Fabio Renzi Segretario generale Fondazione Symbola

L’esperienza delle residenze d’artista nei percorsi di ricostruzione
Sabrina Ciancone Sindaco di Fontecchio
Bartolomeo Pietromarchi Direttore MAXXI L’AQUILA

Intervengono Maria Luisa Boccacci, Alfonso Calzolaio, Giuliana Ericani, Brunella Fratoddi, Mario Pagnotta, Cristiana Pimpini, Stefano Petrocchi, Cristiana Ruggini, Paola Santarelli, Vincenzo Sidoti, Andrea Spaterna.

Modera Elena Polidori

Scarica qui il programma completo

Aperti dal 30 settembre gli sportelli per il Bando Comunità energetiche, recupero di edifici e fonti rinnovabili

Scatta domani il bando del programma NextAppennino, finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr per le aree sisma, che mette a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due crateri sismici 68 milioni di euro per favorire la costruzione e il potenziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile e la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Questi ultimi sono organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni, imprese, esercizi commerciali, cittadini, condividono l’energia prodotta con i propri impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell’autoconsumo e di consistenti sconti sulla bolletta relativa all’energia eventualmente prelevata dalla rete.

Ai contributi sono ammessi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, che le Comunità Energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In questo caso, o se gli enti promotori si impegnano a creare sistemi di condivisione o reti di teleriscaldamento, il contributo a fondo perduto è pari al 100% della spesa prevista dal progetto. Nel caso di realizzazione, ammodernamento o potenziamento degli impianti di produzione delle rinnovabili, il contributo concesso agli enti è limitato al 50% della spesa.
Con i fondi ricevuti i soggetti beneficiari potranno finanziare anche l’eventuale acquisto degli impianti dei membri privati della Cer, stabilendo i meccanismi nei regolamenti della Comunità.
Le spese ammissibili al contributo pubblico sono: l’assistenza progettuale, l’acquisto degli impianti di produzione e dei componenti, le opere di connessione, i costi per l’elettrificazione dei consumi, l’acquisto di sistemi di accumulazione dell’energia, di monitoraggio dei consumi, di gestione dei flussi, l’assistenza per la definizione degli accordi per la gestione delle Cer.

Il bando, con tutta la documentazione allegata, può essere scaricato dal sito di NextAppennino (https://nextappennino.gov.it/), dal sito del Commissario Sisma 2016, a questo indirizzo (https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche), e dal sito della Struttura di Missione Abruzzo 2009 (http://sisma2009.governo.it/).

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate da domani, 30 settembre, al prossimo 31 ottobre, inviando una pec all’indirizzo e-mail energia.pncsisma@pec.governo.it Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza possono essere inviate all’indirizzo e-mail energia.sismapnrr@governo.it

Aperti gli sportelli per il bando “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico”

Al via da oggi anche il bando “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico”. Si tratta del decimo incentivo avviato in poche settimane e che fa parte del più ampio programma di rilancio per il Centro Italia, NexAppennino, destinato alle aree dei due crateri sismici del 2009 e 2016.

Questa volta, la misura è dedicata ai progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale, pubblico e sociale, da realizzare in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nei territori colpiti dai terremoti.

L’intento è quello di premiare iniziative che, grazie alla sinergia pubblico-privato, siano in grado di promuovere, nel medio periodo, effetti in termini di sviluppo sostenibile, rivitalizzazione sociale ed economica, rilancio occupazionale e contrasto allo spopolamento. Per poter accedere ai finanziamenti, è necessario che tali progetti vengano realizzati proprio sulla base di una collaborazione speciale, attraverso Accordi e Partenariati, tra gli enti locali (comuni, province, comunità montane, unioni montane e unioni di comuni), in forma singola o aggregata, o altri soggetti pubblici (Parchi Nazionali e Regionali, Università pubbliche, ecc.) con sede nei territori interessati, e uno o più operatori privati (anche in house, cooperative, reti di imprese o altre forme di aggregazione, enti del terzo settore).

A disposizione ci sono 80 milioni di euro, stanziati con il Fondo nazionale complementare al Pnrr per le aree sisma. Massimo 4 sono le candidature che è possibile presentare, di cui 2 come capofila, per i comuni, e 1 solo per tutti gli altri enti. Ogni singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro e non potrà superare i 2.5 milioni di euro (3.5 milioni per beni culturali sottoposti a vincolo e per il riutilizzo di edifici scolastici siti nei centri storici).

Il contributo erogato può arrivare a coprire fino al 100% dell’agevolazione richiesta, al netto dell’eventuale cofinanziamento da parte del partner privato, e servirà a sostenere i costi e le spese per la realizzazione del progetto. Dalla riqualificazione di edifici e spazi pubblici, alla valorizzazione di immobili pubblici, alla costituzione e/o all’ampliamento di hub multifunzionali adibiti ad attività educative, creative, sociali, culturali ecc.

Da oggi, 30 settembre, e fino al 31 ottobre 2022 le domande potranno essere trasmesse a Unioncamere che è il soggetto gestore del bando, accedendo sulla pagina del sito: https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/ dove sono contenuti tutti i moduli, le informazioni e le modalità per poter aderire.

Demolizione e ricostruzione volontaria: serve unanimità proprietari, salvo riclassificazione in L4

Parere in merito alla deliberazione condominiale di demolizione e ricostruzione volontarie di edificio danneggiato dal sisma.

Si rassegna il seguente parere con riguardo alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall’avv. XXX, il quale chiede se demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma e per il quale sia stato determinato un Livello Operativo L3, possano essere deliberate dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016, per il quale “in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio“.

Il summenzionato comma quarto dell’art. 1136 c.c. prevede infatti, in via ordinaria, che “le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo“, vale a dire “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio“.

Il quesito riguarda l’applicabilità di tale deroga al caso di delibera condominiale di demolizione e ricostruzione volontaria dell’edificio che coinvolga non solo le parti comuni dell’edificio, ma anche quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

In proposito si premette quanto segue.

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello stato di danno e del grado di vulnerabilità. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.

L’edificio cui si riferisce il quesito è stato classificato come L3.

Ora, l’Ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 classifica quali interventi “di miglioramento sismico” quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L1, L2 ed L3, e interventi “di ricostruzione” quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L4: mentre il Livello operativo L4 comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico, i Livelli operativi L1, L2 e L3 comportano la sola esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

Nel caso de quo ci si potrebbe limitare dunque, in forza della classificazione L3, a realizzare un intervento di miglioramento sismico.

Tuttavia, in relazione agli esiti di successivi carotaggi effettuati sull’edificio, da cui emergerebbe una capacità di resistenza del cemento armato delle strutture portati inferiore a quello indicato come adeguato, l’assemblea di condominio vorrebbe optare per la volontaria demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio medesimo.

Il quesito pone a riguardo due questioni al fine di verificare la possibilità, nel caso di specie, di avvalersi della deroga del menzionato art. 6, comma 11 del d.l. n. 189 del 2016:

  1. Se la deroga di cui all’art. 6, comma 11, sia applicabile alle deliberazioni condominiali aventi ad oggetto la ricostruzione o la riparazione delle sole parti comuni dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici, o possa estendersi anche alle parti di esclusiva proprietà dei condomini, come sarebbe in questo caso, dato che la demolizione e ricostruzione riguarderebbe l’intero edificio;
  2. Se la deroga di cui all’art. 6, comma 11, possa riferirsi a un caso di demolizione e ricostruzione volontaria, in considerazione del fatto che l’art. 1136 c.c. si riferisce testualmente alle delibere assembleari concernenti la “ricostruzione“, da intendersi – a parere dell’Avv. XXX – come conseguente al “Perimento totale o parziale dell’edificio” disciplinato dall’art. 1128 c.c.

Con riguardo al quesito sub a), un’autorevole, seppur risalente, giurisprudenza aveva ritenuto che “l’art. 1136 c.c., nella parte in cui menziona le deliberazioni dell’assemblea dei condomini concernenti la ricostruzione dell’edificio, va interpretato con riferimento alle norme sostanziali di cui agli artt. 1124, 1125 e 1128 c.c., le quali disciplinano unicamente la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio condominiale. Ne consegue che l’assemblea dei condomini non può deliberare a maggioranza la ricostruzione dell’intero edificio condominiale, comprese le parti di proprietà esclusiva, vincolando i condomini dissenzienti a sostenere le spese” (Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1978, n. 4777). In tal senso si ricordi che, anche in linea generale, “Le deliberazioni approvate a maggioranza dall’assemblea dei condomini possono avere come oggetto solo gli interessi relativi alla gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, non anche gli interessi riguardanti la disposizione dei diritti sulle stesse parti. Ne segue, pertanto, che le delibere assembleari che invadono, in maniera immediata o mediata, il settore della disposizione dei diritti sulle parti comuni, riservato all’autonomia negoziale dei singoli, sono nulle per impossibilità dell’oggetto. Alla stregua dei principi che precedono deve affermarsi, quindi, che l’assemblea dei condomini non può deliberare su una materia esorbitante dalle sue attribuzioni [che] comporti la disposizione dei diritti (soggettivi) di un condomino, posto che per la validità e l’efficacia di un tale atto (…) è necessario il consenso dell’interessato” (Cass. civ. sent. n. 14931/01).

In linea generale, infatti, mentre le disposizioni riguardanti le modalità d’uso delle cose comuni sono modificabili dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del codice civile, i diritti soggettivi di ciascun condomino sono modificabili con il consenso unanime dei condomini (Cass. Civ. sent. n. 8533/1999). E ancora: “I diritti spettanti a ciascun condomino (in base agli atti di acquisto o al regolamento condominiale richiamato negli atti medesimi) sulle parti comuni non possono essere validamente derogati da deliberazioni approvate a maggioranza, essendo a tal fine necessaria la concorde volontà di tutti i condomini che, se espressa in assemblea, deve assumere la forma di deliberazione approvata all’unanimità” (Cass. civ. Sent. n. 5369/1997).

Tuttavia, proprio riguardo al profilo, sollevato nel quesito, dell’applicabilità della norma speciale del comma 11 dell’art. 6 in esame al caso di delibera condominiale di demolizione e ricostruzione volontaria dell’edificio che coinvolga non solo le parti comuni dell’edificio, ma anche quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini, si rileva che appare difficilmente configurabile, nella prassi concreta, una demolizione di un edificio condominiale colpito dal sisma che possa riguardare solo le parti comuni e non anche i singoli i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (salvi i casi di condomini orizzontali o di edifici consistenti in villini bifamiliari o plurifamiliari “a schiera”, etc.).

In conclusione, dunque, questo primo quesito risulta privo di rilevanza pratica o, comunque, mal posto.

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Con riguardo al quesito sub b), si osserva che la deroga prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 189 del 2016 rinvia a tutti gli interventi cui si riferisce l’art. 1136, quarto comma c.c., in quanto applica la deroga genericamente a “gli interventi ivi previsti“, tra cui – come detto – figurano “la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità”.

Ora, il quesito proposto alla nostra attenzione ipotizza di superare l’ostacolo del diritto esclusivo dei diversi proprietari sui singoli appartamenti inquadrando la “ricostruzione” di cui all’art. 1136 c.c. nella fattispecie di cui all’art. 1128 c.c., rubricato “Perimento totale o parziale dell’edificio”, ai sensi del quale “1. Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto” e, soprattutto, “2. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123] (…)”. Venendo meno il diritto esclusivo dei singoli proprietari sui rispettivi appartamenti sopravvivrebbe, infatti, solo la comunione sulla proprietà dell’area (Corte Cass., Sez. II, 16 marzo 2001, n. 6198).

Ora, sebbene la questione sia posta per giungere a superare il limite delle maggioranze richieste per la deliberazione, il quesito in oggetto solleva una diversa e più delicata questione, vale a dire quella di cosa debba intendersi per “ricostruzione”.

Vi sono in proposito due possibili interpretazioni.

Prendendo le mosse dalla prima, che si presenta come quella più aderente alla ratio della disciplina di cui al d.l. n. 189 del 2016 di favorire l’effettiva ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, si può osservare quanto segue.

Il comma 11 dell’art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 reca due distinte disposizioni normative.

La prima (contenuta nel primo periodo), riferita – come già ricordato – al caso delle innovazioni, fa riferimento agli interventi di “recupero” e non a quelli di “ricostruzione”: il comma 1 dell’art. 6 sembra infatti distinguere tra interventi di ricostruzione relativi agli immobili privati distrutti e interventi di recupero relativi agli immobili privati danneggiati dal sisma. Gli artt. 1120 e 1121 del codice civile, richiamati nel primo periodo del comma 6, riguardano, infatti, rispettivamente, le Innovazioni e le Innovazioni gravose o voluttuarie. In particolare, l’art. 1120 prevede che, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e che, con la più bassa maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 (ossia con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio), possono disporre le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il contenimento del consumo energetico, la realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili, l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo.

L’art. 1121 prevede a sua volta una disciplina particolare per le innovazioni gravose o voluttuarie imponendone l’esonero dalle relative spese dei condomini che non intendono trarne vantaggio e l’accollo integrale delle spese da parte dei condomini che le hanno deliberate o accettate.

La norma speciale del primo periodo del comma 11 dell’art. 6, dunque, accorda una modesta deroga al regime ordinario del codice civile consentendo una maggioranza della metà del valore dell’edificio (anziché dei due terzi) per le innovazioni diverse da quelle – semplificate – di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell’art. 1120 (aggiunto dall’art. 5, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220), ossia per le innovazioni diverse dagli interventi di miglioramento della sicurezza e della salubrità dell’edificio, di rimozione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico, etc..

La seconda disposizione normativa introdotta nel comma 11 in esame (contenuta nel secondo periodo) disciplina, invece, gli interventi previsti dal quarto comma dell’art. 1136 del codice civile, ossia gli interventi (per quel che qui interessa) di ricostruzione dell’edificio, le riparazioni straordinarie di notevole entità, nonché le innovazioni “semplificate”, di cui all’art. 1120, secondo comma, già esaminate, interventi tutti che, nel regime ordinario, devono essere sempre approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e che, nel regime speciale della ricostruzione post-sisma, possono essere approvati con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

La disciplina “speciale” di che trattasi si risolve, anche in questo caso, in una modesta riduzione delle maggioranze necessarie (dalla metà del valore dell’edificio a un terzo di tale valore).

Si tratta, a questo punto, di stabilire che cosa si intenda, nella logica speciale del decreto-legge n. 189 del 2016, per interventi di “ricostruzione”. Soccorre al riguardo, come anticipato, il testo del comma 1 dell’art. 6, in base al quale – comma 1, lettera a) – «a) per gli immobili distrutti, [è previsto] un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche . . .», mentre, in base alla lettera c) del medesimo comma 1, «c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, [è previsto] un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio».

Ciò posto, sembra del tutto ragionevole concludere che la norma speciale del 2016, riferita specificamente alla ricostruzione post-sisma, comprenda nella nozione di “ricostruzione” anche il caso, frequente, di demolizione e ricostruzione del fabbricato distrutto o così gravemente danneggiato da non consentire alternative tecnicamente sostenibili di mera riparazione.

Alla luce di questa linea interpretativa, dunque, la disciplina codicistica delle maggioranze condominiali richieste per la deliberazione di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’edificio deve essere adattata alla speciale normativa post-sisma e, a parere di chi scrive, non può essere desunta puramente e semplicemente dalla giurisprudenza formatasi sul richiamato art. 1128 del codice civile.

Deve peraltro osservarsi che, in base al già citato art. 1136, quarto comma, del medesimo codice civile, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio (e qui il comune riferimento è proprio all’art. 1128 c.c.) devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del medesimo articolo 1136 (ossia «con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio»), sicché non si comprendono le ragioni in base alle quali si possa e si debba dubitare della necessità – addirittura – dell’unanimità dei consensi, con l’attribuzione di un sostanziale potere di veto anche a un solo condomino titolare di una quota minimale del valore dell’edificio.

Anche a voler ricondurre l’intervento di demolizione e ricostruzione ex d.l. n. 189 del 2016 al caso del perimento totale o parziale dell’edificio ex art. 1128 c.c., infatti, si dovrebbe comunque concludere nel senso della sufficienza della maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. e non vi sarebbe comunque spazio per ipotizzare la necessità di una complicata unanimità dei consensi.

Né si ravvisano ragioni per escludere dal regime speciale appositamente previsto dall’art. 6, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 (che abbassa a un terzo del valore dell’edificio il quorum deliberativo necessario) il caso, molto comune nel complessivo processo di ricostruzione post-sisma, di necessaria demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Resta da precisare che le conclusioni cui si è giunti e che sono state testé esposte sono da valere solo per i casi di edifici distrutti o danneggiati così gravemente da rendere impossibile tecnicamente o economicamente insostenibile la sola riparazione, sì da rendere di fatto necessitata la scelta di demolizione e ricostruzione. Occorre, cioè, che – in disparte i casi nei quali sussistano ordini di demolizione, per i quali, a ben vedere, neppure è necessaria la deliberazione condominiale, trattandosi di esecuzione necessitata di un ordine dell’autorità, penalmente sanzionato – si tratti di un caso di “ricostruzione”, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, con un livello operativo non inferiore a L4.

Poiché nel caso cui si riferisce il presente parere, come si è già detto, a dispetto del livello operativo attualmente classificato L3, i tecnici incaricati della progettazione ritengono comunque non fattibile la riparazione e affermino la necessità della demolizione e ricostruzione, allora si porrà se del caso un problema preliminare di revisione e/o aggiornamento del livello operativo, evidentemente errato in origine o superato per sopravvenuti aggravamenti del danno.

Non si può tuttavia ignorare che sussiste una seconda possibile interpretazione, più aderente alla visione tradizionale del concetto di “ricostruzione”, la quale però – come anticipato – si riferisce a situazioni ordinarie e non a situazioni di danneggiamento da sisma.

Infatti, con riferimento all’art. 1128, che peraltro non compare nella disposizione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 189 del 2016, si può osservare che tale norma è stata interpretata nel tempo dalla giurisprudenza nel senso che, per perimento dell’edificio condominiale, debba intendersi il materiale venir meno del bene, determinato da fatti o avvenimenti accidentali, cui sia rimasta estranea la volontà dei condomini: “sia avuto riguardo al significato letterale che alla ratio delle disposizioni dettate dall’art. 1128, primo e secondo comma, per l’ipotesi di perimento totale o parziale dell’edificio in condominio, è da ritenere che, mediante esse, siano stati disciplinati – in mancanza di diverse convenzioni tra le parti – solo gli effetti della distruzione totale o parziale per cause estranee alla volontà dei condomini” (Corte Cass., Sez. II, 6 giugno 1974, n. 1663).

Si tratta di una norma che, all’evidenza, non contempla la particolare fattispecie di immobile danneggiato da sisma. La giurisprudenza, con riguardo ai casi ordinari, ne ha tratto come conseguenza che “la disciplina contenuta nella norma suddetta non possa trovare applicazione, di regola, nell’ipotesi di demolizione dell’edificio a scopo di ricostruzione, salvo il caso che le demolizioni si siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti alla vetustà dell’edificio, che avrebbero potuto cagionare danni a persone o a cose. In tale ipotesi, infatti, il perimento dell’edificio si verifica a seguito di rovina per vetustà di entità tale da rendere necessaria la demolizione delle parti pericolanti e deve trovare disciplina nel citato art. 1128″ (Cass. civ., sez. II, 28 giugno 1980, n. 4102).

Purtuttavia, anche con riguardo a tale pronuncia, sembra potersi desumere che residui la possibilità di deliberare, con le maggioranze ivi previste e senza l’unanimità, la demolizione e ricostruzione nel caso che le demolizioni che si siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti alla vetustà dell’edificio, che avrebbero potuto cagionare danni a persone o a cose.

La fattispecie in esame, invero, riguarda però il caso, del tutto diverso, di edificio danneggiato dal sisma, la cui stabilità tuttavia non risulta compromessa al punto da renderne obbligatoria la demolizione (tant’è che non si tratta di intervento classificato quale L4), come invece era nel caso preso in esame dalla ricordata sentenza, ove la vetustà dell’edificio giustificava la demolizione e ricostruzione volontaria.

Nella fattispecie in oggetto evidentemente si pone un problema pregiudiziale di revisione o di aggiornamento del livello operativo, posto che, come detto, la deroga introdotta dall’art. 6, comma 11, opera solo in presenza di interventi necessari di ricostruzione, di regola associati a un livello operativo L4. Tale deroga, infatti, non può tradursi in una libera facoltà e in un incentivo per la scelta di demolizione e ricostruzione, con maggioranze semplificate, anche nei casi in cui il livello operativo è tale da indurre alla sola riparazione e alla scelta di interventi di restauro e conservativi.

In conclusione si può ritenere che:

  1. a) Nei casi di livello operativo L4, corrispondente alla necessità di interventi di ricostruzione, si applica l’art. 6, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (in deroga alla norma del codice civile che richiede che tali interventi siano approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
  2. b) nel caso in cui si abbia un livello operativo inferiore a L4, ma i tecnici incaricati del progetto asseverino e certifichino l’impossibilità tecnica o la eccessiva onerosità degli interventi di riparazione, e la necessità della demolizione e ricostruzione, allora occorrerà preliminarmente rivedere o aggiornare il livello operativo, evidentemente in origine errato o superato dalle sopravvenienze.
  3. c) Il quesito sub a) – se la deroga di cui all’art. 6, comma 11, sia applicabile alle deliberazioni condominiali aventi ad oggetto la ricostruzione o la riparazione delle sole parti comuni dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici, o possa estendersi anche alle parti di esclusiva proprietà dei condomini – appare di scarso rilievo pratico, poiché sembra difficile che una demolizione e ricostruzione possa interessare le sole parti comuni lasciando indenni gli appartamenti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tale quesito andrebbe dunque meglio articolato e circostanziato. In ogni caso, si ritiene che, conseguentemente alle conclusioni relative ai punti a) e b), la risposta debba essere affermativa, salvi i casi nei quali risulti oggettivamente possibile un intervento parziale, tecnicamente valido, che possa non riguardare anche le parti di proprietà esclusiva.

***

Nell’occasione si conferma inoltre quanto riportato nella risposta al ticket del 7.12.2020, in cui si segnalava che la maggioranza assembleare favorevole alla demolizione e ricostruzione, per quanto comunicato dall’amministratore, era pari a 948/1000, mentre residuava una quota pari a 52/1000, la cui proprietà era in comunione tra tre eredi del defunto proprietario, due soli dei quali sarebbero stati favorevoli alla demolizione e ricostruzione.

In merito, si ritiene corretto che in presenza di più soggetti titolari del diritto di proprietà in comunione ereditaria su una unità immobiliare ricompresa in un condominio, la rappresentanza, nell’ambito dell’assemblea, si debba considerare unica e, ai fini della determinazione del quorum deliberativo, si esprima in un solo voto.

In considerazione di ciò, si rappresenta che in caso di proprietà in comunione, qualora il comunista esprima legittimamente il voto positivo in assemblea, ai sensi dell’art. 1108 del c.c. (maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune), lo stesso è valido ai fini del raggiungimento del quorum necessario alla deliberazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione volontaria sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale.

Nel caso in esame, dunque, se ad oggi permanesse ancora la disposizione favorevole alla demolizione e ricostruzione da parte di almeno due dei tre eredi comunisti, sarebbe raggiunta in ogni caso l’unanimità, ferma restando la facoltà di impugnare la delibera assembleare da parte dell’erede dissenziente.

Con i migliori saluti.

L’Ufficio del Consigliere Giuridico
Prof. avv. Pierluigi Mantini
Cons. Paolo Carpentieri
Prof. avv. Valentina Maria Sessa.

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Via alle Comunità Energetiche Rinnovabili nell’Appennino colpito dal sisma

Tutelare la qualità dell’ambiente, migliorare le condizioni di vita economica e sociale dei cittadini, contrastare la povertà energetica grazie ai risparmi sulla bolletta elettrica, e favorire con la transizione ecologica l’insediamento e il rientro delle famiglie e delle imprese nei territori interessati dalla ricostruzione post sisma. Nei comuni dell’Appennino colpiti nel 2009 e nel 2016, ed in anticipo rispetto alle misure attese dal Pnrr nazionale, è pronto a partire il piano per il finanziamento dei nuovi impianti di produzione dell’energia rinnovabile e promuovere la condivisione della produzione e dei consumi tra enti pubblici, imprese e cittadini.

È stato pubblicato oggi, infatti, il bando del programma NextAppennino, finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr per le aree sisma, che mette a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due crateri sismici 68 milioni di euro per favorire la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili, organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni, imprese, esercizi commerciali, cittadini, condividono l’energia prodotta con i propri impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell’autoconsumo e di consistenti sconti sulla bolletta relativa all’energia eventualmente prelevata dalla rete.

Ai contributi sono ammessi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, che le Comunità Energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In questo caso, o se gli enti promotori si impegnano a creare sistemi di condivisione o reti di teleriscaldamento, il contributo a fondo perduto è pari al 100% della spesa prevista dal progetto. Nel caso di realizzazione, ammodernamento o potenziamento degli impianti di produzione delle rinnovabili, il contributo concesso agli enti è limitato al 50% della spesa.
Con i fondi ricevuti i soggetti beneficiari potranno finanziare anche l’eventuale acquisto degli impianti dei membri privati della Cer, stabilendo i meccanismi nei regolamenti della Comunità.

Le spese ammissibili al contributo pubblico sono: l’assistenza progettuale, l’acquisto degli impianti di produzione e dei componenti, le opere di connessione, i costi per l’elettrificazione dei consumi, l’acquisto di sistemi di accumulazione dell’energia, di monitoraggio dei consumi, di gestione dei flussi, l’assistenza per la definizione degli accordi per la gestione delle Cer.
I criteri di premialità stabiliti dal bando per definire la graduatoria dei progetti ammessi al contributo favoriscono quelli aperti alla partecipazione del maggior numero possibile di soggetti privati, che prevedano la realizzazione di nuovi impianti da 500 a 999 kW, e nei comuni più piccoli, quelli fino a 3 mila abitanti. Vengono inoltre premiate le Cer che garantiscono il miglior equilibrio tra l’energia consumata e quella prodotta, penalizzando quelle dove i consumi sono molto inferiori alla capacità dei nuovi impianti.

Questi ultimi potranno essere realizzati sia nelle aree già a disposizione dell’amministrazione che presenta la domanda, che in quelle dei privati che stipulano, nell’ambito della Cer, accordi specifici con l’amministrazione. Una buona organizzazione della Comunità garantisce vantaggi per tutti: l’autoconsumo dell’energia prodotta, la riduzione degli oneri di trasmissione, direttamente nella bolletta, sull’energia condivisa, i proventi dalla vendita dell’energia immessa in rete (distribuiti tra i membri secondo gli accordi della Cer), e quelli legati all’incentivo sull’energia prodotta e consumata istantaneamente.

Il bando, con tutta la documentazione allegata, può essere scaricato dal sito di NextAppennino (https://nextappennino.gov.it/), dal sito del Commissario Sisma 2016, a questo indirizzo (https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche), e dal sito della Struttura di Missione Abruzzo 2009 (http://sisma2009.governo.it/).

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 30 settembre al 31 ottobre prossimi inviando una pec all’indirizzo e-mail energia.pncsisma@pec.governo.it . Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza possono essere inviate all’indirizzo e-mail energia.sismapnrr@governo.it .

La Struttura Commissariale 2016 e la Struttura tecnica di missione 2009 approveranno l’elenco delle richieste ammesse ai contributi e i soggetti beneficiari entro il 15 dicembre. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, nel quale sono rappresentati anche Regioni e Comuni.

Contestualmente al bando, in collaborazione con Legambiente, saranno avviate iniziative per la promozione e l’informazione sul bando, sulle energie rinnovabili e le Comunità Energetiche. Informazioni e assistenza possono essere richieste anche agli sportelli regionali di Legambiente.

Domani via a nuovi bandi nelle aree sisma per 455 milioni

Partono domani, 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. I bandi riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.

L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.

Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Tra i bandi che saranno aperti domani, il primo, relativo agli “Investimenti di media dimensione”, è dotato di 110 milioni di euro a supporto di programmi di sviluppo composti da uno o più progetti d’investimento, a carattere produttivo e ambientale, ai quali possono essere aggiunti anche progetti di ricerca e sviluppo. Nello stesso bando una linea di finanziamento di 10 milioni di euro è dedicata al “Ciclo delle macerie”, per finanziare gli investimenti per la trasformazione delle macerie in materie prime e seconde per l’edilizia, per la realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale riducendo il volume da smaltire e attivando nuovi processi produttivi locali e nuove filiere produttive, attraverso il riuso e il riciclo dei materiali da costruzione e demolizione. I termini per la presentazione dei progetti scadono il 14 ottobre.

Il secondo bando finanzia con 100 milioni di euro l’”Avvio, crescita e rientro di microimprese”, per incentivare la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative micro-imprenditoriali o professionali, anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma. Il bando sarà a sportello, con scadenza termini 14 ottobre, per le imprese che hanno avuto danni da sisma. Per le altre la procedura è a graduatoria e chiude il 31 ottobre.

Un altro bando riguarda gli “Investimenti innovativi delle PMI”, con una disponibilità di 58 milioni di euro per finanziare programmi innovativi di sviluppo aziendale, incentivando il sistema produttivo dei comuni dei due crateri anche attraverso consulenze specialistiche per supportare i processi di innovazione. Anche in questo bando la procedura e i termini sono distinti a seconda che il richiedente abbia avuto o meno un danno da terremoto. Nel caso li abbia avuti si procede prioritariamente a sportello, entro il 14 ottobre, mentre negli altri casi si formerà una graduatoria e la domanda si potrà presentare entro il 31 ottobre.

Il quarto bando finanzia con 40 milioni di euro l’“Avvio, crescita e rientro delle PMI”, e ha l’obiettivo di incentivare la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative di piccole e media impresa, anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma. Anche in questo caso la procedura a sportello, per le imprese danneggiate dal sisma, si chiude entro il 14 ottobre, quella a graduatoria per tutte le altre entro il 31 ottobre.

 

SPORT, CULTURA, TERZO SETTORE E FILIERA AGROALIMENTARE

Ci sono poi altri tre bandi per settori specifici dell’economia locale, che vanno a rispondere a diverse esigenze del tessuto sociale e imprenditoriale. Il primo è quello per il “Sostegno a cultura, turismo, sport”, che con 60 milioni di euro sostiene le iniziative imprenditoriali per lo sviluppo e il consolidamento del settore culturale, creativo, turistico e sportivo, e anche del terzo settore. Ci sono poi 47 milioni di euro per il bando “Economia circolare e filiere agroalimentari”, che sostiene programmi di investimento finalizzati ad un utilizzo più razionale, efficace e sostenibile delle produzioni agricole, della selvicoltura, dell’allevamento e delle risorse naturali delle aree interessate, attraverso progetti modulari in grado di attivare, consolidare, modernizzare i processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti o di movimentazione e stoccaggio degli stessi. Questi due bandi prevedono una procedura a sportello prioritaria per le imprese che hanno avuto un danno da sisma, con scadenza il 14 ottobre, e una graduatoria per le altre, con scadenza il 31 ottobre.

Infine ci sono 40 milioni di euro per progetti di “Inclusione sociale, cooperazione e terzo settore” per promuovere la nascita, il consolidamento e la crescita di iniziative imprenditoriali da parte di imprese sociali, cooperative di comunità ed enti del terzo settore, così da favorire interventi per l’inclusione, l’innovazione sociale e il rilancio abitativo. La scadenza per partecipare a questo bando è il 31 ottobre.

GLI ALTRI BANDI IN ARRIVO

Il bando per i progetti di “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico”, dal valore di 80 milioni di euro, apre invece il 30 settembre. Di prossima pubblicazione invece quello per il “Sostegno alla costituzione di associazioni agrosilvopastorali”, che ha a disposizione 3 milioni di euro. Sarà infine pubblicato il 20 settembre l’avviso per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, per realizzare impianti di produzione di energia pulita e sistemi centralizzati di distribuzione e condivisione di energia e calore da fonti rinnovabili. Possono presentare domanda sia gli enti pubblici che le amministrazioni pubbliche con una sede nei crateri 2009-2016, sia le comunità energetiche in via di costituzione, con almeno un ente pubblico o pubblica amministrazione all’interno. I progetti saranno valutati, sulla base di una serie di parametri oggettivi, da un apposito Comitato.

 

 

Presentato il rapporto 2022

Dopo essersi sbloccata nel 2020, la ricostruzione nel centro Italia dopo i terremoti del 2016-2017 è entrata in una fase matura. Negli ultimi due anni ha fatto registrare un avanzamento importante, con l’apertura di 10 mila cantieri dell’edilizia privata, ed un’accelerazione molto significativa degli interventi pubblici, con 365 opere terminate ed altre 315 oggi in fase di cantiere. “Risultati che solo un difficilissimo contesto esterno, segnato dalla pandemia, dall’esplosione dei prezzi, dalla saturazione del mercato edilizio, dalle conseguenze della guerra, ha impedito fossero ancora più consistenti” si legge nel Rapporto 2022, presentato oggi dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini.

Il Rapporto fa il punto sullo stato di avanzamento della ricostruzione privata, di quella pubblica e della riparazione delle chiese e degli edifici di culto, proponendo per la prima volta anche un quadro completo del danno causato dal sisma di sei anni fa, pari nel complesso a 26,5 miliardi di euro, anche a livello dei singoli comuni. Amatrice è il comune con i maggiori danni, per oltre 1,3 miliardi di euro, seguita da Camerino con 1,2 miliardi di danni, e da Norcia, con 1,1 miliardi.

Per la ricostruzione privata, nel complesso, si registravano a fine giugno scorso 22.700 richieste di contributo per 7,6 miliardi di euro, delle quali 14.234 approvate con 4,3 miliardi di contributi concessi. Le domande di contributo già avviate rappresentano il 45% di quelle attese in termini numerici ed il 39% in valore. Negli ultimi due anni le richieste sono raddoppiate e i contributi concessi triplicati.

I cantieri privati completati sono 7.256, con la riconsegna alle famiglie di 16.520 singole unità immobiliari, il 92% di tipo residenziale e l’8% a carattere produttivo. I cantieri autorizzati oggi sono circa 7 mila.

Anche gli interventi pubblici, nonostante le difficoltà generali, registrano passi avanti importanti. La spesa effettiva, grazie anche alle procedure veloci delle Ordinanze speciali per i comuni più colpiti, è arrivata a luglio a 768 milioni di euro, rispetto ai 559 di fine 2021 e i 265 milioni di fine 2020.

Nel giro di un anno, considerando anche i lavori sulle chiese, il numero dei cantieri pubblici chiusi è salito da 151 a 365. Quello dei cantieri aperti, 316, è raddoppiato, ed è destinato a crescere sensibilmente entro la fine del 2022, sia per l’avanzamento della programmazione, che oggi vede quasi un miliardo di interventi in fase di progettazione e sempre più vicini alla cantierizzazione, sia per l’avvio concreto, entro dicembre, dei 525 interventi previsti nel cratere da NextAppennino, il Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma 2009 e 2016.

Non è irrealistico immaginare che, compatibilmente con le condizioni di mercato, che oggi restano difficili, si possano vedere all’opera entro sei mesi un migliaio di cantieri pubblici, e che si possa riprendere un ritmo di maggior crescita dei cantieri privati anche grazie al ritorno di interesse delle imprese e dei tecnici, di cui si vedono i primi segnali, che attualmente operano in numero insufficiente alla ricostruzione.

Il lavoro che resta da fare è ancora enorme. Si attendono altre 28 mila richieste di contributo da parte dei privati, occorre realizzare 4.300 interventi pubblici ed impostarne quasi altri 2 mila nuovi. Le nuove procedure e le semplificazioni introdotte garantiscono oggi un buon funzionamento della macchina della ricostruzione, come riconoscono anche le istituzioni internazionali che forniscono la provvista finanziaria alla ricostruzione e la stessa Corte dei Conti, ed un ulteriore passo avanti per consolidare e rendere più efficiente e veloce questo difficilissimo processo, potrà arrivare dal Testo Unico della ricostruzione privata, atteso ad ottobre, e dalla nuova piattaforma telematica per la gestione delle pratiche, che da gennaio 2023 sostituirà quella attuale, ormai obsoleta. Oggi, conclude il Rapporto, le risorse garantite da NextAppennino, 1 miliardo e 780 milioni, dei quali 700 sotto forma di incentivi ai nuovi investimenti delle imprese, possono rappresentare un ulteriore volano alla crescita e allo sviluppo dell’Appennino Centrale, oltre la ricostruzione materiale degli enormi danni causati dai terremoti.

Scarica qui il Rapporto 

Nuova Ordinanza, migliora ancora il regime di aiuto applicabile ai progetti delle imprese finanziati da NextAppennino

Migliora ulteriormente il regime degli aiuti di Stato applicabile ad alcuni dei bandi di NextAppennino per le imprese finanziati dal Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma 2009 e 2016. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato oggi l’Ordinanza 36 che introduce alcune novità rispetto all’attuazione dei bandi già pubblicati, derivanti dalle ultime decisioni della Commissione Europea, alla quale sono stati precedentemente notificati.

Il tetto massimo degli aiuti previsto dal regime temporaneo per l’Ucraina, il cosiddetto “Temporary Framework” definito per far fronte alla crisi derivante dal conflitto, è stato elevato a 500mila euro, a fronte dei precedenti 400mila. Pertanto, tutti i bandi pubblicati che consentono alle imprese di scegliere questo regime di aiuto prevedono l’elevazione del relativo massimale a 500mila euro, oltre a quanto previsto dal regime “de minimis”.
L’Ordinanza interviene anche sui criteri e i punteggi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal bando B1.2 (Contratto di sviluppo di dimensione intermedia) limitatamente alle imprese del settore turistico che abbiano avuto un danno da sisma. I progetti di queste ultime imprese che non fossero in grado di superare i parametri di valutazione sulla sostenibilità finanziaria e sulla capacità di rimborsare i finanziamenti, a causa delle difficoltà intervenute nell’ultimo triennio anche per il Covid, e solo nel caso in cui non venga richiesto il finanziamento agevolato, saranno comunque ammessi con l’attribuzione del punteggio minimo della tabella.
In tali casi, l’erogazione delle somme eventualmente concesse sarà subordinata alla produzione, entro il 31 marzo 2023, di un’apposita delibera bancaria che attesti l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma.
Su richiesta della Commissione Europea, l’Ordinanza approvata provvede infine ad eliminare l’obbligo previsto dall’Ordinanza 25, di avere almeno il 50% dei soci persone fisiche di età superiore a 18 anni e residenti nelle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, o che vi trasferiscano la residenza preliminarmente all’ammissione alle agevolazioni. Tale limitazione è stata abrogata.
L’Ordinanza infine prevede che per i progetti del bando sulle comunità energetiche, di imminente pubblicazione, la valutazione dei progetti sia effettuata da un apposito Comitato di valutazione, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai Soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori.

Scarica qui l’Ordinanza N 36