Nuova Ordinanza, migliora ancora il regime di aiuto applicabile ai progetti delle imprese finanziati da NextAppennino

Migliora ulteriormente il regime degli aiuti di Stato applicabile ad alcuni dei bandi di NextAppennino per le imprese finanziati dal Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma 2009 e 2016. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato oggi l’Ordinanza 36 che introduce alcune novità rispetto all’attuazione dei bandi già pubblicati, derivanti dalle ultime decisioni della Commissione Europea, alla quale sono stati precedentemente notificati.

Il tetto massimo degli aiuti previsto dal regime temporaneo per l’Ucraina, il cosiddetto “Temporary Framework” definito per far fronte alla crisi derivante dal conflitto, è stato elevato a 500mila euro, a fronte dei precedenti 400mila. Pertanto, tutti i bandi pubblicati che consentono alle imprese di scegliere questo regime di aiuto prevedono l’elevazione del relativo massimale a 500mila euro, oltre a quanto previsto dal regime “de minimis”.
L’Ordinanza interviene anche sui criteri e i punteggi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal bando B1.2 (Contratto di sviluppo di dimensione intermedia) limitatamente alle imprese del settore turistico che abbiano avuto un danno da sisma. I progetti di queste ultime imprese che non fossero in grado di superare i parametri di valutazione sulla sostenibilità finanziaria e sulla capacità di rimborsare i finanziamenti, a causa delle difficoltà intervenute nell’ultimo triennio anche per il Covid, e solo nel caso in cui non venga richiesto il finanziamento agevolato, saranno comunque ammessi con l’attribuzione del punteggio minimo della tabella.
In tali casi, l’erogazione delle somme eventualmente concesse sarà subordinata alla produzione, entro il 31 marzo 2023, di un’apposita delibera bancaria che attesti l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma.
Su richiesta della Commissione Europea, l’Ordinanza approvata provvede infine ad eliminare l’obbligo previsto dall’Ordinanza 25, di avere almeno il 50% dei soci persone fisiche di età superiore a 18 anni e residenti nelle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, o che vi trasferiscano la residenza preliminarmente all’ammissione alle agevolazioni. Tale limitazione è stata abrogata.
L’Ordinanza infine prevede che per i progetti del bando sulle comunità energetiche, di imminente pubblicazione, la valutazione dei progetti sia effettuata da un apposito Comitato di valutazione, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai Soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori.

Scarica qui l’Ordinanza N 36