Con la nota in oggetto, lo Studio professionale XXX, per conto del Sig. XXX, chiede un parere in relazione ad un immobile, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, destinato ad essere oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, che presenti difformità rispetto al titolo edilizio originariamente rilasciato e alla possibilità per tale tipologia di interventi di ricostruzione di “prevedere, per determinate tipologie di abuso, anche in virtù della loro connessione con interventi di demolizione e ricostruzione, una prescrizione (istituto utilizzato dal sistema giuridico italiano anche per reati penali), in considerazione anche del tempo trascorso dalla realizzazione di tali difformità, od in alternativa considerare la demolizione dell’immobile propedeutica alla ricostruzione come ravvedimento operoso”.
In particolare, si legge nella nota che “in data 28.12.2016, a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, l’edificio è stato oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici di Protezione Civile, squadra P1712, i quali hanno redatto scheda AeDES n.003 del 28.12.2016, esito di agibilità “E”, a cui ha fatto seguito Ordinanza di inagibilità n.95 del 23.01.2017 prot.792” e che successivamente “in data 19.02.2019 il livello operativo L4 ha avuto parere favorevole da parte del competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione”.
Il richiedente in tal senso precisa che “dalla valutazione della conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile, è emersa la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato, già presenti in sede di acquisto dell’immobile da parte del Sig. XXX e che…l’importo della sanatoria stimato (ndr. 10.000 €) è complessivo di oneri concessori e sanzionatori ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (o in alternativa opere edilizie necessarie alla demolizione delle difformità riscontrate e ripristino dello stato autorizzato), spese tecniche, IVA e contributi previdenziali”.
Rileva ai fini del corretto inquadramento del quesito l’ulteriore circostanza relativa al fatto che “l’immobile in argomento è plurifamiliare, vi sono due unità immobiliari con due nuclei familiari residenti” e, soprattutto, che “la tipologia degli abusi da sanare riguarda modifiche con diversa disposizione degli spazi interni e la presenza di un soppalco del garage” nella misura in cui, si legge in nota, complessivamente la predetta modifica “comporta oltre all’aumento della superficie utile anche un cambio d’uso parziale del vano garage”.
In primo luogo, non sono noti a questo Ufficio atti o valutazioni del Comune relativi alla sussistenza di sanzioni già irrogate (che invece sarebbe utile conoscere).
In secondo luogo, e solo in via generale ed astratta, si può osservare che, ove la sanzione consista, ai sensi dell’art. 34 T.U. dell’edilizia[1], nell’obbligo reale della rimessione in pristino della difformità parziale (e non già nella sanzione pecuniaria alternativa, di cui all’art. 34, secondo comma, T.U. dell’edilizia), questo obbligo potrà ritenersi soddisfatto anche attraverso l’eliminazione delle difformità abusive tramite l’intervento di totale demolizione e ricostruzione ammesso a contributo.
Il progetto dovrà dar conto, in modo specifico, dell’eliminazione delle difformità contestate.
Ove, invece, vi fosse un interesse alla conservazione delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio non sarebbe di per sé sufficiente neppure il mero pagamento della sanzione pecuniaria (che costituirebbe esecuzione di una sanzione) ma occorrerebbe procedere con una domanda di sanatoria del titolo ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto legge n.55 del 2018[2] e dell’art. 36 D.P.R. n.380/2001, ove applicabile.
Si precisa che l’illecito urbanistico – edilizio è, di regola, reato di natura permanente non soggetto a prescrizione.
L’Ufficio Giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini
Cons. Paolo Carpentieri
Avv. Alessandro Jacoangeli