Ricostruzione chiese sotto soglia, non si applicano le norme dei lavori pubblici

La Diocesi di XXX, con nota del 29 gennaio 2021, ha posto un quesito concernente le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2020 (di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020) nell’articolo 5 della legge n. 186 del 2004.

Il quesito è in particolare riferito al nuovo comma 2-ter inserito nell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall’articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020. Il nuovo comma 2-ter, ora detto, dispone che “Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 . . . . L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.

Osserva correttamente la Diocesi richiedente che, in base al nuovo disposto normativo “il Servizio regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Sismica è escluso dall’esame istruttorio di tutte le OO.PP. (edifici scolastici, ospedali, ecc….) previste nella programmazione di ricostruzione post-sisma 2016, stante l’improcedibilità dello stesso per intervenuta disposizione di legge, rimandando unicamente alla verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del RUP nominato per ciascun intervento l’accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni

Da tale rilievo deriva la domanda se tale esclusione debba valere anche per le chiese e gli edifici di culto, “Visto che il finanziamento assegnato alle chiese è al 100% un finanziamento statale”, sicché “sembrerebbe (sentito per le vie brevi l’ufficio preposto all’autorizzazione sisma della Regione XXX) che quanto sopra esposto valga anche per l’Ordinanza n. 105 e cioè per le Chiese”.

La Diocesi fa giustamente presente che, se così fosse, si porrebbero non pochi problemi interpretativi e applicativi, poiché “Come scritto nell’Ordinanza n. 105/2020 non esiste la figura del RUP per la realizzazione delle chiese e quindi neanche il verbale di verifica-validazione del progetto”.

Il quesito si conclude dunque con la domanda “di voler scrivere un’Ordinanza – norma primaria che consenta alle Chiese (pur essendo finanziate al 100% da fondi statali) di vedersi rilasciata l’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio competente regionale, così come avviene per la ricostruzione privata”.

Al riguardo si osserva che la prospettazione contenuta nel quesito della Diocesi appare condivisibile sia nella ricostruzione del quadro giuridico operato, sia nelle conclusioni, anche se, ai fini della soluzione dei problemi sollevati, non sembra necessario introdurre nuove norme di ordinanza o di legge, essendo possibile fornire, nel presente parere, una chiave interpretativa adeguata, che dovrebbe costituire una strada agevolmente percorribile in termini di sicura legittimità e di efficienza ed efficacia del processo di ricostruzione.

Il punto centrale dal quale occorre prendere le mosse nella ricerca di una soluzione corretta al quesito è costituito dalla natura privata della ricostruzione delle chiese (per i lavori di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria), come stabilito dalla legge: l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, stabilisce infatti che “. . .  i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori” (principio conseguentemente ribadito dall’ordinanza n. 105 del 2020).

Tale natura giuridica (privata) degli interventi di ricostruzione non è alterata dalla (e non diviene pubblica a causa della) circostanza che il finanziamento di tali interventi avviene a valere sui fondi commissariali relativi alla ricostruzione pubblica (art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016) e secondo la procedura pubblica di quantificazione e di concessione del contributo (e non secondo la procedura propria della ricostruzione privata), ivi compresa la procedura di cui all’art. 16 del decreto “sisma” del 2016.

La nuova norma di cui si discute – il comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 – è evidentemente dettata con riferimento esclusivo ai lavori pubblici propriamente detti, disciplinati dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

Ora, è vero che il predetto codice dei contratti pubblici, nell’art. 1 sull’Ambito di applicazione, comma 2, lettera a), prevede l’applicabilità delle sue disposizioni anche all’aggiudicazione degli “appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche”.

Ma è altrettanto vero che il decreto-legge n. 189 del 2016 ha chiarito con norma speciale– nell’art. 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata), comma 12 – che “Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Ne consegue che, essendo gli appalti di lavori “sotto soglia” di competenza delle Diocesi, previsti dal citato art. 15, comma 3-bis del decreto-legge del 2016 e dall’ordinanza n. 105 del 2020, esattamente “contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui” alla ricostruzione privata, ad essi non può applicarsi il sopra citato art. 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti e, conseguentemente, il nuovo comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004.

Tale ultima norma, infatti, è chiaramente riferita esclusivamente ai lavori pubblici disciplinati dal codice dei contratti pubblici, come si evince sia dal riferimento testuale, contenuto nel predetto comma, alla “verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sia alle funzione del RUP, che è figura propria dei lavori pubblici disciplinati dal suddetto codice dei contratti pubblici e non è invece prevista nel caso dei lavori di competenza delle Diocesi, di cui all’ordinanza n. 105 del 2020.

Deriva dalle ora svolte considerazioni che il comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 non si applica ai lavori di ricostruzione degli edifici di culto disciplinati dall’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 che rientrano nella competenza di soggetto attuatore delle Diocesi, sicché le Diocesi, per i lavori de quibus, pur essendo finanziate al 100 per cento con fondi statali, potranno continuare a richiedere e ottenere l’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio competente regionale, così come avviene per la ricostruzione privata.

Il Consigliere Giuridico

Prof.Avv. Pierluigi Mantini

 

L’Esperto Giuridico

Cons. Paolo Carpentieri

 

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