Parere in merito alla domanda di contributo per la ricostruzione degli immobili compresi nelle perimetrazioni approvate ai fini dei piani attuativi.
Rispondendo al quesito posto si chiarisce che, come disposto dall’art 5, primo comma, dell’ordinanza 107/2020 “gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, ove non presenti nella domanda”, e ciò con la disciplina edilizia prevista dall’art.12, comma 2 del decreto legge 189/2016 nel testo novellato dal decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n 120.
Pertanto, il divieto stabilito dall’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017, che impediva l’esecuzione dell’intervento prima dell’approvazione dei piani attuativi, è da ritenersi abrogato.
Occorre altresì precisare che anche anteriormente a detta abrogazione, ossia in vigenza dell’ordinanza 25/2017, in alcun modo era da ritenersi vietata la presentazione della domanda per gli interventi di riparazione/ricostruzione “conformi” agli edifici preesistenti: un tale divieto, infatti, non risulta in alcuna norma di legge o di ordinanza e deriva solo dall’interpretazione, in via presuntiva, di una possibile eventuale delocalizzazione dell’edificio stabilita dal futuro piano attuativo.
Peraltro, una tale interpretazione dei piani attuativi risulterebbe sorretta dall’idea di una pianificazione ex novo del disegno urbano dei centri storici, secondo una logica propria dell’urbanistica di tradizione che disciplina i rapporti tra nuova collocazione degli edifici nello spazio – territorio e non già della logica della “ricostruzione”, ossia secondo una filosofia in alcun modo presente nella legislazione speciale del sisma che non è ispirata alla costruzione di nuovi tessuti urbani ma alla ricostruzione di quelli esistenti, con un più alto grado di efficienza sismica ed energetica.
Neppure rilevano ragioni di sicurezza poiché anche gli interventi “conformi” realizzati con SCIA devono basarsi sui presupposti delle indagini sismo-geognostiche.
L’abrogazione del divieto contenuto nell’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017 è inoltre dettata da ragioni pratiche e di sostenibilità amministrativa degli interventi poiché se tutti gli interventi nelle aree perimetrate ai fini dell’approvazione dei piani attuativi fossero vietati, in attesa dell’approvazione dei piani attuativi, sarebbe proprio la mancata approvazione di questi ultimi la vera causa “del blocco della ricostruzione” ove si pensi che, a distanza di anni, solo pochissimi comuni hanno piani attuativi in itinere e neppure approvati.
Se in assenza dei piani attuativi non si può ricostruire e se i piani attuativi sono ben lungi dall’essere adottati o approvati, la responsabilità dovrebbe evidentemente gravare sui comuni e sulle regole dettate per la ricostruzione che, di fatto, la impediscono.
Con l’ordinanza 107/2020 si è inteso affrontare questa situazione di “stallo” consentendo gli interventi edilizi conformi al preesistente senza in alcun modo pregiudicare il prosieguo e l’accelerazione degli strumenti urbanistici avviati.
Per i comuni maggiormente colpiti, di cui all’ordinanza 101/2020, si è consentita l’adozione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione come strumento per una programmazione ordinata, con nuove opportunità.
È pertanto erronea la tesi, affacciata in qualche misura nel quesito, secondo cui l’ordinanza 107/2020 avrebbe “cancellato le perimetrazioni approvate” che invece restano vigenti ai fini previsti dall’art. 5 del decreto legge 189/2016. È parimenti erronea la tesi secondo cui le perimetrazioni abbiano un “valore ostativo ai fini della presentazione della domanda di contributo alla ricostruzione”.
La nuova “legge della ricostruzione” è quella scolpita dall’art.12, secondo comma, del decreto legge 189/2016 per quanto riguarda gli interventi conformi agli edifici preesistenti: per gli interventi nuovi potrà il piano urbanistico o il PSR dettare i propri indirizzi, adeguandosi ai principi di legge intervenuti.
Ciò premesso, si può riconoscere, sul piano dell’opportunità, che l’erronea e diffusa interpretazione data ed il cambiamento normativo intervenuto possano giustificare i ritardi nella presentazione delle domande e dei progetti sebbene tale giustificazione debba intendersi per il passato e non già per il presente e per il futuro.
Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini
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