Conflitto di interessi dei professionisti

Portata applicativa dell’art. 10 dell’Ordinanza commissariale n. 95/2020 – Dichiarazione autocertificativa in materia di conflitto di interessi.

Con il ticket in riscontro, codesto Ordine dei Geologi XXX ha sottoposto all’attenzione dello scrivente Ufficio giuridico la nota dell’1.09.2020 con la quale l’Ing. XXX ha evidenziato talune criticità con riguardo alla dichiarazione in materia di conflitto di interessi da rendere ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 95 del 20 marzo 2020.

In particolare, l’Ing. XXX ha riferito di aver ricevuto in data 15.09.2017 – insieme ad altri professionisti – l’incarico della progettazione di taluni interventi di ricostruzione privata in qualità di geologo; di aver predisposto in data 2.02.2018 il piano delle indagini geologiche, che venivano successivamente eseguite dalla ditta incaricata nelle date del 14 e del 20.02.2018; di aver infine consegnato la propria relazione geologica al progettista strutturale in data 12.03.2018, così assolvendo agli impegni assunti nei confronti del committente.

In data 27.08.2020 veniva sottoscritto tra i professionisti incaricati della progettazione (tra cui l’Ing. XXX) ed il committente, il contratto avente ad oggetto le attività di progettazione degli interventi di cui trattasi.

Si riferisce poi, che all’esito della fase progettuale, il committente individuava quale ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione, l’impresa edile di cui era socio unico nonché rappresentante legale il fratello dell’Ing. XXX.

Detta circostanza impediva al professionista di rendere la dichiarazione di cui all’art. 10 dell’Ordinanza Commissariale n. 95/2020 che appunto prescrive al professionista incaricato della progettazione o della direzione lavori di attestare l’assenza di situazioni di possibile conflitto di interessi con l’impresa incaricata degli interventi.

Ai sensi della citata ordinanza, dette situazioni di conflitto sono da ravvisare nell’ipotesi in cui il professionista abbia assunto cariche o incarichi (meglio specificati nel citato art. 10) nell’ambito dell’impresa appaltatrice o abbia in essere rapporti di cointeressenza, parentela o affinità con i soggetti che rivestano le predette cariche o incarichi.

Auspica a tale riguardo l’Ing. XXX che, nel caso di specie, l’art. 10 dell’Ordinanza n. 95/2020 possa essere letto nel senso di ritenere non sussistente in capo al professionista alcuna situazione di conflitto di interessi, atteso che l’incarico di indagine geologica di cui si discute è stato portato a termine ben prima che fosse individuata dal committente la ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione.

A sostegno di tale assunto, si afferma nella nota in riscontro che applicando in modo stringente l’art. 10 cit., il professionista correrebbe il rischio di non poter percepire il proprio compenso per un fatto (la scelta della ditta incaricata dei lavori) del tutto estraneo alla propria sfera di controllo.

Per dare risposta al quesito giova richiamare il contenuto della normativa di interesse, ed in particolare l’art. 10 dell’ordinanza n. 95/2020 ai sensi del quale il soggetto legittimato, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, dovrà produrre una “dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

La disposizione sembra in effetti applicabile al caso di specie.

Infatti, in base a quanto riferito nella stessa nota in riscontro, l’Ing. XXX ha ricevuto (insieme ad altri) l’incarico che lo stesso professionista definisce “di progettazione”, successivamente formalizzato con la sottoscrizione di un contratto d’opera professionale in data 27.08.2020.

In esecuzione del citato incarico, l’Ingegnere ha presieduto all’esecuzione delle indagini geologiche ed ha successivamente provveduto alla stesura della relazione geologica consegnata al progettista strutturale in data 12.03.2018.

Come noto, la relazione geologica costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante della progettazione, non potendo – la realizzazione degli interventi – prescindere dall’analisi tecnica del sedime su cui le opere insisteranno.

Giova citare in proposito l’art. 6.2.1. del D.M. 17.01.2018 (recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») ai sensi del quale: “La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposte e commentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto.

Alla luce dei suesposti rilievi, non pare dubitabile che il geologo contribuisca alla stesura dell’elaborato progettuale e che, limitatamente all’ambito di propria competenza, assuma le vesti di progettista.

Siffatta considerazione porta a ritenere che l’art. 10 dell’Ordinanza commissariale n. 95/2020 sia applicabile al caso di specie e che, ai fini della procedibilità della domanda di contributo, la scelta della ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione debba ricadere su di un operatore economico diverso da quello di cui è socio unico e rappresentate legale il fratello dell’Ing. XXX.

Il fatto che l’attività di indagine geologica si sia conclusa ben prima che il committente provvedesse all’individuazione della ditta chiamata ad eseguire i lavori, è circostanza non idonea ad escludere situazioni di possibile conflitto di interessi, nei termini voluti dall’ordinanza commissariale n. 95/2020.

L’indagine geologica, infatti, non è da considerarsi singolarmente, ma va intesa nell’ambito del complesso delle attività progettuali che confluiscono – nel loro insieme – nella stesura dell’elaborato progettuale. Siffatta valenza progettuale non consente pertanto di escludere il professionista geologo dal novero dei soggetti chiamati a rendere la dichiarazione di cui al più volte citato art. 10.

 

L’esperto giuridico Avv. Alessandro Jacoangeli

Il Consigliere Giuridico, Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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