Oggetto: Comune di XXX – Riscontro a nota prot. n. 9478 del 31.07.2020 – Contributo di autonoma sistemazione – Patrocinio erariale e rimborso delle spese di giustizia.
Con nota prot. n. 9478 del 31.07.2020, codesta Amministrazione comunale ha rappresentato alla Scrivente di essere stata coinvolta in taluni contenziosi riguardanti l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 388/2016, 408/2016 e 614/2019.
Viene riferito, in particolare, che in subiecta materia il Comune ha competenza limitata alla cura dell’istruttoria e alla gestione delle attività dirette alla concessione del contributo.
Codesta Amministrazione, pertanto, affermando di agire nell’interesse di altri Enti, domanda alle amministrazioni in indirizzo di indicare le modalità per accedere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo altresì di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute o da sostenere con riguardo ai giudizi già in corso.
In merito alla prima delle suddette questioni, giova evidenziare che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è regolato principalmente dal R.D. n. 1611/1933 nonché dalla legge n. 103/1979.
Le citate fonti normative evidenziano come l’Avvocatura erariale sia chiamata a svolgere un’attività di patrocinio definito “obbligatorio” (ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 1611/1933) nei confronti delle sole Amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, comparto dei Ministeri ecc.) e delle Regioni a Statuto Speciale.
A tale patrocinio obbligatorio si aggiunge quello c.d. “facoltativo”, regolato dall’art. 43 del citato regio decreto, ai sensi del quale l’Avvocatura può essere chiamata al patrocinio di Amministrazioni non statali ove a ciò sia espressamente autorizzata da una disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto (è il caso del patrocinio di enti pubblici di varia natura, quali le Università, gli Enti di ricerca ecc.).
In questo frangente l’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977 prevede che: “Le regioni [a statuto ordinario n.d.r.] possono avvalersi, nell’esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello stato”.
Il descritto quadro normativo consente pertanto di affermare che le attribuzioni demandate all’Avvocatura dello Stato riguardino essenzialmente la difesa tecnica delle Amministrazioni dello Stato, a cui può aggiungersi quella degli enti pubblici non statali quado ciò sia espressamente previsto per legge o per regolamento.
In base alle norme dianzi richiamate, le amministrazioni comunali non risultano incluse nel novero dei soggetti ammessi a beneficiare del patrocinio dell’Avvocatura erariale. Una eventuale eccessiva estensione del patrocinio demandato all’Avvocatura, infatti, risulta suscettibile di ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interessi (e di conseguente incompatibilità), non coerenti con le istanze di tutela demandate all’organo di difesa legale dello Stato.
Resta inteso che laddove vengano in rilievo questioni di carattere generale e di massima, che riguardino l’interpretazione e la corretta applicazione della normativa sul CAS, con esclusione dei profili e delle questioni che invece coinvolgano esclusivamente responsabilità e competenze gestionali e operative del Comune, la Scrivente potrà valutare con l’Avvocatura il possibile intervento in giudizio del Commissario Straordinario a sostegno del Comune.
Con riguardo alla seconda questione, quella concernente il rimborso delle spese legali sostenute o da sostenere, si rileva che le attività sottese all’erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) risultano espressione di funzioni proprie delle Amministrazioni comunali, attribuite in virtù delle citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 388/2016, 408/2016 e 614/2019.
Siffatte autonome attribuzioni richiedono ai comuni di agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., e – ove necessario – di rispondere del proprio operato anche presso le competenti sedi giudiziarie, facendo fronte ai connessi oneri che in ogni caso potranno essere ristorati attraverso l’eventuale condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
L’Esperto Giuridico Avv. Alessandro Jacoangeli
Il Consigliere Giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini