Ammissibilità a contributo degli interventi sulle mura urbiche

Richiesta chiarimento su ordinanza n. 90/2020

Con nota prot. n. 14553 in data 12 giugno 2020 il Comune di XXX – Settore infrastrutture ha chiesto il parere di questo Commissariato circa l’applicabilità dei benefici previsti dell’ordinanza citata in oggetto “anche a tratti di mura urbiche di piccoli castelli, borghi, ecc.”, atteso che il Comune richiedente presenta “una certa frequenza di mura urbiche e porte (vincolate con decreto o ope legis), che non sono, tuttavia, “edifici”, nel senso letterale del termine”.

Al quesito si ritiene di poter dare una risposta senz’altro positiva, nel senso dell’ammissione delle suindicate tipologie di beni culturali nell’ambito applicativo dei contributi disciplinati dall’ordinanza n. 90 del 2020.

Viene in primo luogo in rilievo la considerazione di carattere generale per cui anche i “tratti di mura urbiche di piccoli castelli, borghi, ecc.” appaiono suscettibili di rientrare nel significato ampio del termine “edificio”, trattandosi in ogni caso e pur sempre di opere di edificazione, di strutture edificate (ed invero, ancorché il termine “edificio” derivi dal latino aedes «casa» e facĕre, che sembra evocare una destinazione “abitativa”, tuttavia il significato in generale del termine comprende qualsiasi costruzione immobile realizzata dall’uomo, con la specificazione dell’uso: edificio di abitazione, edificio sacro, edificio monumentale, scolastico, pubblico, etc.).

Ma soccorre nel senso ampliativo sopra indicato – soprattutto e in modo risolutivo – la lettera della norma di legge.

L’ordinanza commissariale n. 90 del 24 gennaio 2020 (“Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018”), nell’allegato n. 1, recante le “Linee Guida” di disciplina delle tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo, adopera frequentemente la locuzione “edifici collabenti” (ad es., oltre che nel titolo, nel paragrafo 2 – Condizioni per l’ammissibilità al contributo – “Gli edifici collabenti”, “Edifici allo stato di rudere”, “Edifici che risultino danneggiati”, etc.), ma usa anche il termine “immobili” (ad es., nel paragrafo 0 – Ambito di applicazione e Finalità, dove ricorrono le formule “immobili collabenti sia pubblici che privati”, o “collabenti di interesse culturale”).

Per risolvere il dubbio interpretativo proposto occorre pertanto risalire alla norma di rango primario, costituita dall’art. 10 (Ruderi ed edifici collabenti) del decreto-legge n. 189 del 2016. Ebbene, la norma primaria parla a sua volta di “edifici” (nella rubrica e nei primi due commi: “edifici costituiti da unità immobiliari”, “L’utilizzabilità degli edifici”), ma anche di “immobili” (comma 3: “Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo”).

Ma ciò che soprattutto rileva – e che assume un ruolo determinante nella soluzione del quesito – è la lettera della norma speciale riferita ai beni culturali, contenuta nel comma 3-bis dell’art. 10 (aggiunto dall’art. 08, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89). Tale norma usa il termine “immobili” (3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Risulta dunque risolutivo, in senso ampliativo e ammissivo, l’uso nella legge del termine “immobili”, che ha un campo di denotazione ancor più ampio e onnicomprensivo del termine “edifici”, promiscuamente ricorrente nell’ordinanza n. 90 del 2020.

Nulla osta, in conclusione, giusta il tenore letterale della norma di legge, a che i contributi ivi previsti, per come disciplinati dall’ordinanza n. 90 del 2020, siano riconoscibili anche agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di “tratti di mura urbiche, di piccoli castelli, borghi, etc.”, sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri

Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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