Compiti e controlli dei tecnici progettisti e verifiche e controlli dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Ordinanza 100

In risposta al quesito posto,  relativo all’ambito e ai contenuti delle verifiche del calcolo del contributo successive al provvedimento di concessione da parte degli U.S.R., si evidenzia che lo scopo primario  dell’attività di controllo risulta chiaramente indicato nelle disposizioni dell’Ordinanza 100/2020, in  particolare all’art.12 , comma 3,  nelle parole ” ..in carenza dei necessari presupposti ” si procede alla revoca, anche parziale, del contributo.

Questa espressione, interpretata  nel combinato disposto con le prescrizioni dell’ordinanza commissariale 100/2020,  deve essere intesa nel senso che nel corso delle verifiche successive a quelle preventive potranno essere presi in considerazione solo i casi di false attestazioni da parte del professionista, fermi i principi generali dell’ordinamento.

Non deve essere oggetto dell’attività  degli Uffici speciali per la ricostruzione la ripetizione di atti istruttori  già svolti o la richiesta di documenti già nel possesso proprio o di altre amministrazioni,  al fine di non aggravare il procedimento nei confronti di cittadini e tecnici.

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