Una banca dati per il monitoraggio dei cantieri: firmato accordo con i sindacati

Via libera al Protocollo sulla legalità, la salute e la sicurezza sui cantieri della ricostruzione post sisma 2016. L’accordo, firmato oggi dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, e i segretari dei sindacati edili di CGIL, CISL e Uil, riguarda l’attuazione del monitoraggio del lavoro nei cantieri della ricostruzione ma anche la verifica dell’applicazione delle nuove norme sanitarie anti-Covid nei luoghi di lavoro, e della regolarità e congruità delle retribuzioni e dei contributi ai lavoratori impiegati nei cantieri.

Il monitoraggio sarà assicurato da un Tavolo permanente istituito delle Prefetture, ciascuna delle Province interessate dagli eventi sismici di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, dove saranno rappresentati i sindacati, le associazioni datoriali e la struttura commissariale. Il primo obiettivo è quello di dare concreto seguito agli articoli 7, 8 e 9 del Protocollo Quadro di Legalità del 26 Luglio 2017 per garantire le attività di prevenzione e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei lavori connessi agli interventi per la ricostruzione. Gli accordi prevedono la creazione di una banca dati informatica delle anagrafiche dei lavoratori e dei mezzi che hanno accesso ai cantieri, dei dati relativi a contratti e subappalti, il rilevamento delle presenze attraverso un badge elettronico, la redazione del settimanale di cantiere.

Il modello di controllo adottato è quello già attuato in via sperimentale della Prefettura di Macerata che consente la connessione tra le banche dati delle Casse Edili, che gestiscono i dati delle presenze nei cantieri, quelle degli Uffici Speciali della Ricostruzione, che contengono i dati sui progetti di ricostruzione, e le piattaforme degli organismi di controllo sulla legalità, dall’Autorità Anticorruzione al Ministero dell’Interno.
L’accordo siglato oggi con i sindacati riguarda anche la sistemazione alloggiativa degli operai impiegati nella ricostruzione, in un territorio difficile e povero di infrastrutture adeguate. A questo proposito il Commissario Straordinario si è impegnato a favorire un’intesa con le strutture ricettive locali per la messa a disposizione degli alloggi alle maestranze occupate.

“La piattaforma informatica per il controllo delle attività nei cantieri è uno strumento necessario per garantire la legalità e la sicurezza della ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017” ha detto il Commissario Giovanni Legnini a margine della firma. “Nel corso del 2020 sono state semplificate ed accelerate tutte le procedure della ricostruzione pubblica e privata, ma lo snellimento burocratico deve andare di pari passo con un rafforzamento dei controlli di legalità. Si avvia oggi un processo virtuoso che dovrà essere attuato a livello territoriale nelle prossime settimane in parallelo al decollo della ricostruzione”.

Comunicato stampa sigle sindacali 

Assistenza Sisma: 1.051 quesiti da luglio, 826 risposte, i tempi medi si accorciano

Dopo un periodo di rodaggio molto intenso l’attività del Servizio Assistenza Sisma, introdotto dal Commissario per la Ricostruzione a fine luglio, entra a regime. Grazie al reclutamento di nuovo personale dedicato e a una riorganizzazione del servizio, la capacità della struttura di rispondere tempestivamente ai quesiti posti dai professionisti e dai cittadini, è decisamente cresciuta nelle ultime settimane.

Tra fine luglio e il 30 novembre scorso sono stati presentati 1.051 quesiti, con una media di 238 al mese. Per 826 di questi (79% del totale) il Servizio Assistenza ha già fornito le risposte, mentre per altri 36 sono state definite le proposte di risposta, che saranno inoltrate in tempi brevissimi. Altri 36 “ticket” risultavano in lavorazione, 11 erano in sospeso, mentre i nuovi quesiti arrivati e non ancora lavorati erano 142 (il 14% del totale).

I tempi medi di risposta, che l’Ordinanza 100 stabilisce in quindici giorni, sono scesi progressivamente e rapidamente, attestandosi a 10 giorni nel mese di novembre.

Per consentire un ulteriore miglioramento del Servizio, permettere l’indispensabile aggiornamento del software di gestione e una riorganizzazione delle FAQ, le risposte ai quesiti più frequenti, l’accesso sarà sospeso a partire da lunedì 14 dicembre a lunedì 21 dicembre, periodo nel quale il Servizio Assistenza Sisma sarà comunque contattabile per via telefonica.

Le ricostruzioni conformi possibili con i piani attuativi in via di adozione

Osservazioni in merito all’ Ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e relative Linee Guida prot.n. 23149. Piani attuativi

Illustre Sindaco,

rispondiamo con piacere al suo quesito in merito alla non obbligatorietà dei piani attuativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata “conformi al preesistente ” edificio.

La disciplina applicabile a tali interventi è quella definita dall’art. 5 dell’ordinanza commissariale 107/2020, peraltro confermata dal legislatore con l’art.10, comma 6, del decreto 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n.120 che ha novellato l’art. 12, comma 2, del decreto Sisma n.189/2016.

Occorre subito rilevare che, ora, il quadro normativo è consolidato e non presta il fianco a dubbi interpretativi. Ed infatti, secondo il richiamato art. 5, comma 2, “ai sensi dell’art. 3-bis, d.lgs 24 ottobre 2019, n. 123 e dell’art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l’accessibilità. Ai fini di quanto sopra, per ingombro planivolumetrico è da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell’edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria.

Agli interventi di cui al comma 2, trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente, non si applicano tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti dal Testo unico dell’edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi sugli immobili esistenti.

Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia. Le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire, che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.

Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire. Tali interventi possono essere realizzati anche in deroga ai parametri urbanistici vigenti sulla base di previsioni di un atto di variante urbanistica.

  1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Ordinanza 100/2020 e dell’art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi di cui al presente articolo.
  2. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell’art. 3-bis del decreto legge 123/2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell’art. 8 dell’ordinanza 100/2020.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l’applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  4. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri strumenti di programmazione e pianificazione e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore”.

Secondo il nuovo art.12, comma 2, del decreto Sisma , come novellato dal richiamato art.10, comma 6, della legge di Semplificazione “all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni”.

 

Alla luce dei testi richiamati, del tutto convergenti, la disciplina degli interventi cd.” conformi” risulta chiara e confermata.

Resta da chiarire, forse, il rapporto con la pianificazione urbanistica, su cui insiste il Suo quesito.

Ebbene, anche in questo caso occorre ripartire dalla disciplina giuridica relativa allo specifico intervento di riparazione o ricostruzione dell’edificio colpito dal sisma.

Il nuovo indirizzo delineato dall’ordinanza 107/2020 mette infatti al primo posto, invertendo la tradizione, il concreto intervento e le sue necessità operative, tecniche e giuridiche e non già il piano urbanistico. In altri termini, il piano urbanistico è al servizio delle necessità dell’intervento non il contrario.

Poiché è ben chiaro che la larga maggioranza degli interventi consiste nella riparazione o anche ricostruzione previa demolizione, ma in modo “conforme” all’edificio preesistente (salve le parziali modifiche ammesse per scopi di miglioramento sismico ed energetico), peraltro attraverso S.C.I.A. edilizia, il nuovo piano urbanistico non è indispensabile o strettamente necessario. Infatti, ove si tratti di nuove costruzioni o ristrutturazioni con aumenti volumetrici sarà necessario sempre il preventivo permesso di costruire attraverso cui valutare i diversi profili, mentre ove siano necessarie delocalizzazioni rilevanti o nuova edificazione, allora è necessaria una valutazione di congruità della pianificazione vigente: se è necessaria una variante urbanistica si adotta, diversamente no.

Anche i profili relativi alla qualità architettonica e degli spazi pubblici, possono essere soddisfatti con strumenti diversi dal piano: regolamenti, “manuali della ricostruzione”, linee guida sulle tipologie edilizie e i materiali, da assumere con delibera di consiglio comunale, o anche prescrizioni di piano, secondo quanto più opportuno. Anzi, può risultare anche preferibile che, nei comuni che hanno lodevolmente in corso di predisposizione i piani attuativi, queste prescrizioni e indicazioni vengano anticipate, rispetto ai tempi di approvazione dei piani, per garantire una coerenza anche nei riguardi degli interventi che è possibile avviare con SCIA. Queste delibere consiliari possono anche contenere, previa adeguata motivazione, l’indicazione degli  “edifici incongrui” per i quali si ritiene opportuna una diversa soluzione. Le “Linee guida per la ricostruzione”, allegate all’ordinanza commissariale 107/2020, pur in via indicativa e non prescrittiva, dedicano molta attenzione agli aspetti della qualità architettonica e delle tecniche e delle metodologie utilizzabili, sia ai fini della tutela dell’identità che della promozione dell’innovazione nel segno della rigenerazione urbana. In tal senso i comuni possono liberamente attingere a tali indicazioni, in piena autonomia.

In sostanza, il principio è quello della libertà da parte dei comuni di un motivato uso di tutti gli strumenti utili ammessi dall’ordinamento e non quello della soggezione al piano per interventi che, di regola, non consumano nuovo suolo e non richiedono per legge un preventivo obbligo di piano.

Ciò considerato, occorre pure rilevare che, proprio per il principio del favor libertatis, i comuni che hanno intrapreso la via dei  piani attuativi , per motivate ragioni e non per un astratto obbligo burocratico, ben possono utilmente percorrerla fino in fondo per conseguire risultati utili alla ricostruzione comunale. Chi fa di più ha un merito non certo il contrario.

Altrettanto chiaro è che i piani attuativi in via di adozione e approvazione dovranno conformarsi, ove così non fosse, alla disciplina degli interventi edilizi ora stabiliti dall’ art.12, comma 2 , del decreto legge 189/2016, come novellato dall’art.10, comma 6 della legge 11 settembre 2020, n.120, e dall’ordinanza 107/2020, come innanzi richiamata.

Ciò è del tutto evidente non potendo un atto amministrativo porsi in contrasto con la legge.

Quanto al problema dell’immediata esecuzione di interventi edilizi compresi nelle perimetrazioni finalizzate ai piani attuativi anche questo problema va risolto alla luce della disciplina richiamata: se si tratta di intervento di mera riparazione/ricostruzione ” conforme” al preesistente edificio non vi è alcuna necessità di “attendere l’approvazione del piano”. Il divieto stabilito dall’art. 5, comma 4, dell’ ordinanza 25/2017 è stato infatti abrogato dalla successiva ordinanza 107/2020.

Un tale divieto non è infatti  rinvenibile in alcuna norma legislativa.

In tal senso, peraltro, non può ritenersi ostativa all’avvio dei lavori di riparazione/ricostruzione degli edifici, nei limiti della conformità, la mancata realizzazione degli interventi relativi ai sottoservizi e delle opere di urbanizzazione, di competenza comunale, poiché, per quanto i due interventi pubblici e privati debbano auspicabilmente essere contestuali, non si può ritenere che l’uno debba dipendere dall’altro, né sarebbe corretto imputare i ritardi nella ricostruzione privata a cause dipendenti dall’inerzia o dalle lungaggini dell’azione pubblica. In ogni caso, sotto il profilo giuridico e della stessa esperienza derivante dalle ricostruzioni post-sisma, il tema dei sottoservizi, e dei conseguenti allacciamenti, è per lo più riferibile all’agibilità dell’edificio e non già alla legittimazione della ricostruzione. È peraltro evidente che neppure il piano attuativo sarebbe di per sé garanzia della perfetta contestualità delle due azioni.

In definitiva, risulta corretto procedere all’adozione/approvazione dei piani attuativi, peraltro ritenuti parte essenziale dei Programmi straordinari di ricostruzione, ai sensi dell’art.1, comma 2, nonché dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza 107/2020, senza pregiudizio per la conformità degli interventi alle disposizioni di legge e alle esigenze di efficienza e speditezza della ricostruzione.

In conclusione il Comune di XXX, che meritoriamente ha avviato una importante attività di nuova pianificazione comunale, funzionale alle esigenze della ricostruzione, al pari dei Comuni che si trovano in una situazione analoga, possono e devono concludere l’attività in corso senza alcun pregiudizio per gli interventi attualmente realizzabili.

I Sindaci competenti adotteranno le eventuali misure di urgenza, con i poteri previsti dall’ordinamento, con esclusivo riferimento a casi o situazioni critiche, motivate sul piano tecnico, che impediscano l’avvio dei lavori in pendenza dell’approvazione del piano attuativo.

Diversamente, con delibera di consiglio comunale, in sede di proposta di un Programma Straordinario di Ricostruzione,  ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza 107/2020, o anche al di fuori di essa nell’esercizio degli ordinari poteri di programmazione urbanistica, i Comuni possono adottare le linee  guida sulla qualità architettonica innanzi evidenziate o individuare gli interventi da differire in quanto in contrasto con gli indirizzi del piano attuativo in itinere ( ad esempio, modifiche dei fronti stradali per garantire vie di fuga, ampliamento di spazi pubblici con edifici da “non ricostruire” previa negoziazione con i proprietari, nuove architetture..).

La ricostruzione è un impegno straordinario che non dipende da un solo atto ma vede in campo molti attori, a partire dai Comuni, ed il consapevole utilizzo di tutti gli strumenti e i poteri previsti dall’ordinamento.

 

Il Consigliere Giuridico

        Prof. Avv. Pierluigi Mantini

 

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Un Piano straordinario di ricostruzione anche per Arquata del Tronto

Anche Arquata del Tronto, uno dei comuni più colpiti dal sisma del 2016 che sconvolto l’Italia centrale, si doterà in tempi brevissimi di un Piano Straordinario per accelerare la ricostruzione. Le basi per l’avvio della procedura sono state poste oggi nel corso di un incontro ad Arquata tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, l’assessore alla ricostruzione della Regione Marche, Guido Castelli, e l’amministrazione comunale.

Il Piano Straordinario sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche, guidato da Cesare Spuri, presente all’incontro, dovrebbe essere adottato tra gennaio e febbraio del prossimo anno, e recepirà tutti gli studi e le analisi che il Comune aveva già avviato per il piano attuativo, che richiede tempi molto più lunghi di preparazione e attuazione. Il Programma Straordinario di Arquata indicherà il cronoprogramma dei lavori per la ricostruzione del centro storico e delle frazioni, tra le quali Pescara, completamente distrutta dal sisma che lì causò 49 vittime, e le opere prioritarie e più complesse da realizzare ricorrendo eventualmente ai poteri straordinari in deroga di recente concessi per legge al Commissario per la Ricostruzione.

In mattinata, ad Ascoli Piceno, il Commissario Legnini, l’assessore Castelli e il direttore Spuri hanno incontrato i rappresentanti degli ordini e delle professioni tecniche per fare il punto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande semplificate di contributo per la riparazione dei danni lievi, il 30 novembre scorso, che ha determinato un afflusso molto forte di nuove domande di contributo. Nei prossimi giorni, con i professionisti, si definirà un calendario per il completamento delle domande semplificate con le integrazioni necessarie per la definizione delle pratiche, che potranno arrivare ad ottenere il contributo nel giro di pochissimi mesi.

Dopo la riunione nel comune di Arquata il Commissario ha fatto visita ad una famiglia, che da tempo lamentava i ritardi della ricostruzione, per consegnarli personalmente il decreto di contributo per la ricostruzione della casa, che è stato firmato la scorsa settimana. Insieme al proprietario, Legnini e Castelli hanno poi rimosso lo striscione di protesta appeso sulla facciata dell’abitazione, “Non stiamo a casa dal 24 agosto 2016”, che era diventato in questi anni un simbolo della lentezza della ricostruzione.

“In questi ultimi mesi , ha dichiarato il Commissario , diverse centinaia di cantieri sono stati aperti nonostante le enormi difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria . Siamo tuttavia consapevoli di essere solo agli inizi del processo di ricostruzione e anche per questo abbiamo inteso lanciare un messaggio di fiducia insieme ad una famiglia che da qualche anno attendeva di poter iniziare i lavori e poter così esercitare il diritto di rientrare a casa “.

Sisma 2016: a novembre 4.485 domande per i danni lievi. Legnini: risultato importante

Alla scadenza del termine del 30 novembre, le richieste di contributo per la riparazione degli edifici privati che hanno subito danni lievi con il sisma del 2016 presentate agli Uffici della Ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono 14.685.  Rispetto alle 8.822 che si contavano a fine 2019, la crescita è pari al 66,5%.

Le domande presentate nel solo mese di novembre grazie alla procedura semplificata prevista dall’Ordinanza 107 per i danni lievi, sono 4.485, mentre quelle arrivate dall’inizio dell’anno sono pari a 5.725.

Considerati anche i danni gravi e le attività produttive, il numero complessivo delle richieste di contributo ammontano a 19.539, con una crescita del 62% rispetto alle 12.063 domande di fine 2019. Attualmente, nell’intero cratere del sisma 2016, sono aperti 3.350 cantieri per la ricostruzione privata, mentre gli immobili già riparati sono pari a 3.520.

“Sono risultati molto importanti”, commenta il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, “ottenuti grazie alle semplificazioni normative introdotte con le nuove Ordinanze, al lavoro degli Uffici Speciali e al dialogo fruttuoso con i professionisti della ricostruzione che hanno responsabilmente rispettato i termini. Nel corso di questo difficile 2020, segnato dagli effetti negativi della pandemia, le domande di contributo presentate hanno fatto un balzo in avanti significativo arrivando quasi a 20 mila, cioè un quarto del totale potenziale, visto che dopo il sisma si contavano

 

80 mila edifici danneggiati. Si sono finalmente create le condizioni – sottolinea il Commissario – perché nel 2021 la ricostruzione del Centro Italia, che ha già registrato un’accelerazione in questi mesi, possa finalmente decollare. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti, ma con i danni lievi abbiamo chiuso solo il primo capitolo del processo di ricostruzione. Nel 2021 ci aspetta un lavoro molto intenso: i Comuni, gli Uffici Speciali, i professionisti, le imprese, saranno chiamati ad uno sforzo eccezionale, per far sì che le numerose domande presentate arrivino alla concessione del contributo e all’apertura dei cantieri per la riparazione delle case”.

 

Opere pubbliche, nuovo elenco e cronoprogramma. Incarichi affidati entro marzo, fondi per le scuole.

Arrivano le nuove regole per accelerare le opere pubbliche legate alla ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016, circa 1.300 interventi già finanziati con 1,6 miliardi di euro, molti dei quali in grave ritardo di avanzamento, insieme alla disciplina dei poteri in deroga del Commissario. Le due Ordinanze sulla ricostruzione pubblica ed i poteri in deroga, già esaminate e condivise giovedì scorso con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci nella Cabina di Coordinamento, sono state firmate oggi dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, e pubblicate sul sito internet della struttura.

Il cronoprogramma per le 1.300 opere pubbliche
L’Ordinanza sulla ricostruzione pubblica ridefinisce l’elenco delle opere legate alla ricostruzione, con alcune riprogrammazioni e l’inserimento di nuovi interventi: quelli attualmente finanziati, tenuto conto anche di quelli già realizzati, sono 1.288, una parte dei quali, 482, devono ancora essere avviati. Proprio per questo l’Ordinanza stabilisce che i Comuni e le stazioni appaltanti provvedano entro il 31 marzo 2021 all’affidamento di tutti gli incarichi di progettazione, ma che ancor prima, entro il 31 dicembre di quest’anno, trasmettano al Commissario un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi per la definizione dell’appalto e l’esecuzione delle opere.

Centrale unica di committenza, il sostegno Invitalia
Le Regioni vengono invitate a individuare una Centrale Unica di Committenza, che potrà avvalersi anche di Invitalia per la predisposizione degli appalti, con la possibilità di identificare gli stessi Uffici Speciali della Ricostruzione come soggetti attuatori degli interventi. L’Ordinanza, inoltre, dà attuazione a tutte le norme di semplificazione degli appalti contenute nei recenti provvedimenti del governo, e disciplina l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta, che vengono destinate alla realizzazione di nuove opere. Le risorse disponibili per le opere contenute nell’elenco unica ammontano a 1,623 miliardi di euro: 945 milioni per le Marche, 240 per il Lazio, 220 per l’Abruzzo e 216 per l’Umbria.

Cento milioni per le macerie, risorse per le scuole
L’Ordinanza stanzia 100 milioni di euro per la gestione delle macerie pubbliche dovute a crolli o demolizioni, finora gestita dalla Protezione Civile, e disciplina l’accesso da parte dei Comuni alle agevolazioni del Gestore del Servizio Elettrico per gli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici, consentendo loro di liberare nuove risorse. Si interviene anche per facilitare l’attività scolastica nei comuni del cratere, prevedendo la possibilità di utilizzare il 10% dei contributi stabiliti per le scuole, in attesa della loro ricostruzione, per garantire l’attività didattica ricorrendo a soluzioni temporanee.

I nuovi poteri in deroga

La seconda Ordinanza prevede le disposizioni organizzative ed attuative dei poteri in deroga attribuiti dal legislatore al Commissario, e a lungo sollecitati dai sindaci, dai presidenti delle Regioni, dai cittadini ed esponenti di tutti gli schieramenti politici, per la realizzazione delle opere pubbliche prioritarie e caratterizzate da particolari complessità e per gli interventi nei centri storici maggiormente distrutti. Viene disciplinata la possibilità di attuare gli interventi in deroga a mezzo di Ordinanze speciali che definiranno le specifiche modalità e tempi di realizzazione, anche in questo caso in accordo con i presidenti delle Regioni e i sindaci, ai quali il Commissario potrà trasferire i poteri attuativi in deroga.

Danni lievi entro il 30 novembre, semplificate le domande, ecco chi è escluso dall’obbligo

In vista della scadenza di legge del 30 novembre 2020 per le istanze di contributo per i danni lievi, il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ha concordato con i rappresentanti delle professioni tecniche una circolare, firmata e pubblicata oggi, che semplifica ulteriormente i contenuti della domanda e chiarisce la tipologia di interventi che devono ritenersi esclusi da questa scadenza.

La circolare, inviata a tutti i sindaci e agli Ordini professionali, sottolinea che la domanda semplificata per la riparazione dei danni lievi da presentare agli Uffici Speciali della Ricostruzione attraverso la piattaforma informatica Mude, potrà contenere solo i dati identificativi catastali dell’immobile, i dati anagrafici del richiedente il contributo e del professionista, il contratto di incarico e l’indicazione provvisoria del costo dell’intervento.

Sulla base delle istanze pervenute entro il 30 novembre, d’intesa con le professioni tecniche, il Commissario definirà un calendario articolato delle scadenze per l’integrazione delle pratiche presentate in forma semplificata.

La circolare chiarisce che l’obbligo di presentare la domanda entro il 30 novembre, non si applica alla riparazione dei danni lievi per gli edifici compresi negli aggregati edilizi, oppure ubicati nelle zone rosse o nelle aree perimetrate dove esistono vincoli alla ricostruzione, oppure che abbiano rischi esterni inagibilità, o che siano situati in aree instabili o in dissesto.

Resta sempre possibile presentare la domanda semplificata per il contributo alla riparazione dei danni lievi anche nel caso sia stata chiesta, ma non ancora ottenuta, l’autorizzazione al miglioramento sismico o la definizione del livello operativo dell’intervento. In caso di autorizzazione non si perde, infatti, il diritto a presentare la domanda per la riparazione del danno grave.

Scarica Circolare Danni lievi 

Scarica il testo della Guida alla compilazione della domanda semplificata

Urbanpromo: Ricostruzione sisma 2016 e Recovery plan, un modello di sviluppo

A quattro anni dal sisma la ricostruzione del Centro Italia è a un punto cruciale. Le procedure che devono seguire tecnici e cittadini per ottenere i contributi pubblici per riparare case e aziende sono state molto semplificate,  mutando il paradigma del rapporto dei cittadini con la PA, ci sono strumenti nuovi come i superbonus per evitare gli accolli , c’è un quadro completamente nuovo delle regole urbanistiche: tutti ambiti dove in pochi mesi sono stati superati molti ostacoli del passato, che di fatto bloccavano la ripartenza di questi territori. Ma nonostante i segnali positivi, le domande vanno a rilento e c’è ancora una doppia grave crisi da superare, quella economica seguita al terremoto, e la lunga emergenza sanitaria che continua a condizionare pesantemente l’attività. “Le opportunità offerte dalle risorse del Recovery Plan sono importanti e vanno colte soprattutto per sostenere un processo di rinascita e rilancio dell’economia dei territori colpiti. Ma per compiere il passo decisivo occorrono coraggio, idee e progetti, un nuovo equilibrio tra semplificazione, legalità e le responsabilità che tutti i protagonisti della ricostruzione, in particolare i professionisti, devono mettere in campo” ha detto il Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, concludendo i lavori del seminario sulla ricostruzione in Centro Italia nell’ambito della rassegna UrbanPromo.

L’incontro, moderato dal vice direttore del Corriere della Sera, Daniele Manca, è servito per fare il punto sulle nuove strategie di ricostruzione dei borghi appenninici distrutti dal sisma, con i contributi di Stefano Boeri, Pierluigi Mantini e Pierluigi Properzi, sulle strategie di sviluppo con le misure contenute nel pacchetto sisma del progetto di Recovery Plan italiano, che vale circa 3,5 miliardi di euro, messo a punto dal Commissario su incarico del premier Giuseppe Conte, e coordinato da Romano Benini, sugli aspetti finanziari, con Andrea Nuzzi di Cassa Depositi e Prestiti e sul contesto istituzionale della ricostruzione, con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e gli assessori regionali di Lazio e Marche, Claudio Di Berardino e Guido Castelli.

“La ricostruzione post sisma è la metafora del grande impegno che l’intero Paese sta affrontando in questi giorni, ricostruire dopo una crisi, mobilitando tutte le energie e le risorse che ci sono. Tra queste, la condivisione di una visione e di obiettivi ha un valore particolare”, ha detto Legnini, sottolineando come cominci a esserci “un’idea comune della ricostruzione tra tutte le istituzioni e i cittadini, capace di metterla al riparo dalla contesa politica”. “Le risorse non mancano, in prospettiva ci sono anche quelle del Recovery Fund per far rivivere i borghi appenninici in modo sicuro e sostenibile. Ora – ha aggiunto il Commissario – siamo di fronte alla vera sfida, l’attuazione delle nuove regole”.

“Non c’è più un’urbanistica che ostacola la ricostruzione, che addirittura la impedisce: si cambia, gli interventi “conformi” al preesistente si possono realizzare, con Scia anche nei centri storici, anche con modifica dei prospetti. I 4 mila edifici di culto danneggiati non sono più nelle spire del codice degli appalti. La ricostruzione pubblica ha imboccato la via della qualificazione delle stazioni appaltanti, con più semplificazioni e rinnovati controlli di legalità”, ha detto Pierluigi Mantini, Consigliere giuridico del Commissario, sottolineando i risultati concreti, “a prova dei negazionisti della semplificazione“.

“Raddrizzare un albero storto non è facile, serve lo sforzo di tutti. Le idee da sole non bastano, dobbiamo prenderci una responsabilità aggiuntiva, dagli amministratori ai tecnici della ricostruzione. La realizzazione di questo obiettivo, la ripartenza, può essere un pezzo importante della ricostruzione post-Covid dell’intero Paese, sfruttando anche le risorse europee per riattivare un nuovo modello di sviluppo”. “Andare veloci, fare regole semplici, per il Centro Italia che vive la doppia emergenza, vale il doppio, il triplo, rispetto al resto del Paese. Ma questo deve spingerci a trovare nuovi equilibri tra legalità, semplificazione, e responsabilità pubbliche e private. Alle complesse istruttorie del passato motivate dalla necessità di mettersi al riparo da possibili malversazioni, che di fatto rendeva inesigibili i diritti dei cittadini a riavere presto la loro casa, occorre sostituire un’impostazione che coniughi legalità e controlli rafforzati, contro infiltrazioni e malaffare” ha concluso Legnini, augurandosi che dall’esperienza della ricostruzione del Centro Italia possa derivare un modello stabile per la governance delle ricostruzioni.

Obiettivo sul quale ha concordato in pieno Fabrizio Curcio, responsabile del Dipartimento Casa Italia di Palazzo Chigi, che gestisce la coda del sisma dell’Aquila 2009 e coordina le ricostruzioni in corso. “E’ essenziale – ha detto Curcio – capire come questi processi intercettino le tendenze ed i processi ordinari dell’economia del Paese. E queste riflessioni sono alla base del pacchetto sisma del Recovery Fund sul quale stiamo lavorando con Legnini”. Tra le proposte, illustrate da Romano Benini, quella di un super sismabonus per le aree colpite dalle calamità, reintroducendo l’obbligo del miglioramento sismico e standard più elevati di efficienza energetica, anche per i palazzi e l’illuminazione pubblica, nuove modalità di trasporto, lo sviluppo dell’economia circolare, dei saperi, della rete universitaria, del turismo e dei beni culturali, dei servizi.

“Per trasformare i nostri paesi da luoghi di vacanza a luoghi di lavoro, abitabili e sostenibili, per farci vivere le persone tutto l’anno i servizi di comunità sono essenziali” ha sottolineato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, augurandosi che le Regioni possano incidere sulle scelte di programmazione dei fondi europei e non restino solo attuatori. Sulla stessa linea Guido Castelli, assessore alla ricostruzione della Regione Marche, secondo il quale sono tre le direttrici fondamentali su cui sviluppare nuovi servizi pubblici efficienti, la scuola, la sanità ed i trasporti, mentre Claudio di Berardino, assessore della Regione Lazio, ha posto l’accento sulla necessità di coniugare le caratteristiche dell’Appennino con la realtà produttiva, anche in un settore poco sviluppato come il manifatturiero, e di utilizzare la leva dei poteri straordinari attribuiti al Commissario per far ripartire i borghi maggiormente distrutti.

Cantieri sisma: 19 milioni per coprire spese per sicurezza anti-Covid

Tornano i contributi a fondo perduto per le misure anti-Covid destinati alle imprese edili che operano nei cantieri della ricostruzione post sisma. Ammontano a quasi 20 milioni di euro le risorse disponibili per coprire le spese sostenute per la sicurezza sanitaria nei cantieri, dall’acquisto di dispositivi di protezione personale e di sanificazione, ai sistemi di controllo degli accessi nei luoghi di lavoro.
Il Commissario straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ha firmato oggi il decreto che riapre, dal 16 novembre e fino al prossimo 1 febbraio, i termini delle domande per ottenere i contributi messi a disposizione dall’Inail, con un tetto massimo di 10 mila euro per ciascuna impresa.
Le spese ammissibili al contributo, che può arrivare al 100% dei costi sostenuti, sono quelle effettuate a partire dal 19 marzo 2020, e documentate, per l’acquisto di:
• Apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
• Dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
• Apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
• Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
• Dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Possono accedere al rimborso delle spese anche le imprese che avvieranno i cantieri entro la data del 1 febbraio 2021.
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica iscriviti attraverso QUESTO LINK, oppure accedi al form contributi A QUESTO LINK saranno verificate per completezza e regolarità e nei limiti delle risorse individuate e verranno liquidate con il supporto amministrativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa, Invitalia.
Il decreto di riapertura del bando, il relativo avviso e l’allegato con i termini e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili qui:
– decreto 331
– Allegato 1 – Avviso per la concessione dei contributi (formato PDF)
– Allegato 1a – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Conflitto di interessi dei professionisti

Portata applicativa dell’art. 10 dell’Ordinanza commissariale n. 95/2020 – Dichiarazione autocertificativa in materia di conflitto di interessi.

Con il ticket in riscontro, codesto Ordine dei Geologi XXX ha sottoposto all’attenzione dello scrivente Ufficio giuridico la nota dell’1.09.2020 con la quale l’Ing. XXX ha evidenziato talune criticità con riguardo alla dichiarazione in materia di conflitto di interessi da rendere ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 95 del 20 marzo 2020.

In particolare, l’Ing. XXX ha riferito di aver ricevuto in data 15.09.2017 – insieme ad altri professionisti – l’incarico della progettazione di taluni interventi di ricostruzione privata in qualità di geologo; di aver predisposto in data 2.02.2018 il piano delle indagini geologiche, che venivano successivamente eseguite dalla ditta incaricata nelle date del 14 e del 20.02.2018; di aver infine consegnato la propria relazione geologica al progettista strutturale in data 12.03.2018, così assolvendo agli impegni assunti nei confronti del committente.

In data 27.08.2020 veniva sottoscritto tra i professionisti incaricati della progettazione (tra cui l’Ing. XXX) ed il committente, il contratto avente ad oggetto le attività di progettazione degli interventi di cui trattasi.

Si riferisce poi, che all’esito della fase progettuale, il committente individuava quale ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione, l’impresa edile di cui era socio unico nonché rappresentante legale il fratello dell’Ing. XXX.

Detta circostanza impediva al professionista di rendere la dichiarazione di cui all’art. 10 dell’Ordinanza Commissariale n. 95/2020 che appunto prescrive al professionista incaricato della progettazione o della direzione lavori di attestare l’assenza di situazioni di possibile conflitto di interessi con l’impresa incaricata degli interventi.

Ai sensi della citata ordinanza, dette situazioni di conflitto sono da ravvisare nell’ipotesi in cui il professionista abbia assunto cariche o incarichi (meglio specificati nel citato art. 10) nell’ambito dell’impresa appaltatrice o abbia in essere rapporti di cointeressenza, parentela o affinità con i soggetti che rivestano le predette cariche o incarichi.

Auspica a tale riguardo l’Ing. XXX che, nel caso di specie, l’art. 10 dell’Ordinanza n. 95/2020 possa essere letto nel senso di ritenere non sussistente in capo al professionista alcuna situazione di conflitto di interessi, atteso che l’incarico di indagine geologica di cui si discute è stato portato a termine ben prima che fosse individuata dal committente la ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione.

A sostegno di tale assunto, si afferma nella nota in riscontro che applicando in modo stringente l’art. 10 cit., il professionista correrebbe il rischio di non poter percepire il proprio compenso per un fatto (la scelta della ditta incaricata dei lavori) del tutto estraneo alla propria sfera di controllo.

Per dare risposta al quesito giova richiamare il contenuto della normativa di interesse, ed in particolare l’art. 10 dell’ordinanza n. 95/2020 ai sensi del quale il soggetto legittimato, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, dovrà produrre una “dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse”.

La disposizione sembra in effetti applicabile al caso di specie.

Infatti, in base a quanto riferito nella stessa nota in riscontro, l’Ing. XXX ha ricevuto (insieme ad altri) l’incarico che lo stesso professionista definisce “di progettazione”, successivamente formalizzato con la sottoscrizione di un contratto d’opera professionale in data 27.08.2020.

In esecuzione del citato incarico, l’Ingegnere ha presieduto all’esecuzione delle indagini geologiche ed ha successivamente provveduto alla stesura della relazione geologica consegnata al progettista strutturale in data 12.03.2018.

Come noto, la relazione geologica costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante della progettazione, non potendo – la realizzazione degli interventi – prescindere dall’analisi tecnica del sedime su cui le opere insisteranno.

Giova citare in proposito l’art. 6.2.1. del D.M. 17.01.2018 (recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») ai sensi del quale: “La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposte e commentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto”.

Alla luce dei suesposti rilievi, non pare dubitabile che il geologo contribuisca alla stesura dell’elaborato progettuale e che, limitatamente all’ambito di propria competenza, assuma le vesti di progettista.

Siffatta considerazione porta a ritenere che l’art. 10 dell’Ordinanza commissariale n. 95/2020 sia applicabile al caso di specie e che, ai fini della procedibilità della domanda di contributo, la scelta della ditta incaricata dei lavori di riparazione/ricostruzione debba ricadere su di un operatore economico diverso da quello di cui è socio unico e rappresentate legale il fratello dell’Ing. XXX.

Il fatto che l’attività di indagine geologica si sia conclusa ben prima che il committente provvedesse all’individuazione della ditta chiamata ad eseguire i lavori, è circostanza non idonea ad escludere situazioni di possibile conflitto di interessi, nei termini voluti dall’ordinanza commissariale n. 95/2020.

L’indagine geologica, infatti, non è da considerarsi singolarmente, ma va intesa nell’ambito del complesso delle attività progettuali che confluiscono – nel loro insieme – nella stesura dell’elaborato progettuale. Siffatta valenza progettuale non consente pertanto di escludere il professionista geologo dal novero dei soggetti chiamati a rendere la dichiarazione di cui al più volte citato art. 10.

 

L’esperto giuridico Avv. Alessandro Jacoangeli

Il Consigliere Giuridico, Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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