Utenze: ARERA proroga agevolazioni per inagibili, rateizzazione in 10 anni

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione 2016 informa che l’Arera, Autorità di regolazione dell’energia, ha approvato la Delibera con la quale estende al 2021 le agevolazioni tariffarie sulle utenze di luce, gas e acqua per le abitazioni inagibili, le Sae e le abitazioni ricadenti nelle “zone rosse” del cratere sisma 2016, ed allunga da 36 a 120 mesi la rateizzazione delle fatture sospese fino alla fine del 2020 per tutti gli altri utenti.

La proroga delle agevolazioni, sollecitata più volte dallo stesso Commissario, è prevista dal decreto legge milleproroghe approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. La delibera 111/2021 di Arera, ed i successivi chiarimenti, in cui si specifica che le agevolazioni su richiesta sono accessibili a tutti i titolari di utenze negli immobili inagibili, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità https://www.arera.it/

Per godere della proroga dell’agevolazione i titolari delle utenze negli immobili inagibili sono tenuti a presentare entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps territorialmente competenti una dichiarazione in cui attestano lo stato di inagibilità dell’immobile.

La stessa comunicazione andrà inoltrata al fornitore del servizio, corredata dai riferimenti contrattuali, ricavabili anche dalla bolletta, entro il prossimo 30 giugno. I fornitori sono tenuti a comunicare alla clientela le modalità per presentare l’istanza utile ai fini del riconoscimento del beneficio. Per le utenze delle Soluzioni Abitative di Emergenza, dei Mapre e degli immobili che ricadono nelle “zone rosse” la proroga delle agevolazioni scatterà invece in modo automatico.

Per tutti gli altri utenti del cratere Sisma 2016 sono stabiliti termini più favorevoli per il pagamento delle fatture arretrate, sospese dal momento del sisma fino alla fine dello scorso anno. La rateizzazione è stata infatti allungata da 36 a 120 mesi. Il termine per la fattura di conguaglio è stato spostato alla fine del 2021, ma qualora fosse stata già emessa Arera ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle rate per permetterne il ricalcolo, tenendo conto dell’allungamento della dilazione.

I venditori e i gestori non dovranno procedere ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse e dovranno informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali (sulla homepage del proprio sito e con altre modalità idonee) della sospensione dei termini di pagamento delle fatture. Roma, 19 Marzo 2021 Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

Incontro Draghi-Legnini. In due mesi 1.135 domande approvate, via ai cantieri

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 in Centro Italia, Giovanni Legnini, è stato ricevuto oggi dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al quale ha esposto gli ultimi dati incoraggianti sulle attività in corso e i pochi residui problemi da affrontare.

Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2020, che ha visto crescere del 62% le domande di contributo per la ricostruzione privata presentate ed accolte dagli Uffici, i primi due mesi dell’anno in corso consolidano e rafforzano la tendenza positiva. Tra gennaio e febbraio, in particolare, sono stati concessi contributi alla riparazione e ricostruzione di 1.135 edifici ed aggregati edilizi, che consento l’apertura immediata di altrettanti cantieri, mentre si è registrata la conclusione di altri 542 interventi con un’ulteriore forte crescita rispetto al 2020. I contributi approvati dagli Uffici Speciali regionali sono stati pari a 350 milioni di euro.

Il Commissario ha sottoposto al Presidente Draghi gli obiettivi per il 2021 ed esposto alcune necessità da risolvere per accompagnare al meglio il processo di ricostruzione che sembra essere ormai definitivamente decollato. Per quest’anno, ha spiegato il Commissario, sarà prioritaria la definizione delle undicimila istanze di contributo già presentate, con l’obiettivo di aprire diverse migliaia di nuovi cantieri, insieme all’attuazione del cronoprogramma degli interventi sulle opere pubbliche e l’avvio della ricostruzione nei centri più distrutti, grazie anche ai Programmi Straordinari di Ricostruzione e le Ordinanze speciali per l’attuazione dei poteri in deroga.

Oltre alla ricostruzione fisica di abitazioni, impianti produttivi ed edifici pubblici, ha sottolineato Legnini, è ora necessario pensare alle misure per favorire la ripresa e lo sviluppo economico di questi territori, dando attuazione al Contratto Istituzionale di Sviluppo e sfruttando le possibilità offerte dal Recovery Plan.

 

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti anche nei subappalti

Oggetto: Rif. nota XXX, Ticket n. 5459 del 10.12.2020 recante “Richiesta di parere giuridico in merito all’applicazione dell’art. 30, comma 13, D.L. 189/2016 (Tracciamento dei pagamenti)” – Parere dell’Ufficio giuridico.

 

Con la nota in oggetto si chiede un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dall’art. 30, comma 13 del decreto legge 189/2016, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I dubbi applicativi vertono in particolare sull’ammissibilità di pagamenti tramite lo strumento della ricevuta bancaria (RI.BA.); sulla definizione del concetto di filiera nonché sull’obbligatorietà di apertura del conto corrente da parte di subappaltatori e subcontraenti della filiera.

Premesso che la Struttura commissariale non ha un particolare ruolo circa l’interpretazione di norme primarie, peraltro nemmeno direttamente riconducibili all’ambito di competenza poiché afferenti la materia degli strumenti di pagamento bancari, il Commissario straordinario sisma 2016 non può che riferirsi anche agli interventi dell’ANAC in materia di tracciabilità di flussi finanziari ampiamente richiamati nella medesima nota in oggetto.

Ciò premesso, si possono richiamare gli aspetti applicativi qui in esame che risultano disciplinati sia dalla normativa speciale (artt. 30 e 31, decreto legge n. 189/2016; legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.), che dalla norma secondaria (ordinanza n. 19 del 2017) insieme con le ulteriori indicazioni risolutive e puntuali rinvenibili in altri atti interpretativi (delibere o linee guida ANAC, convenzioni o vademecum della Struttura commissariale, etc.).

L’art. 30, comma 13 del decreto legge 189/2016 recita che: “Ai contratti, subappalti e   subcontratti   relativi   agli interventi di ricostruzione, pubblica e  privata,  si  applicano  le disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136 e successive modificazioni”; il successivo art. 31, primo comma, stabilisce ulteriormente che: “nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’art. 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, con l’ulteriore precisazione, al terzo comma, che “nel caso in cui sia  accertato  l’inadempimento  ad  uno  degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma  2,  della  legge  13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale  del  contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata”.

Tra gli ulteriori obblighi di cui al secondo comma dell’art. 6 della citata legge n.136/2010, a cui fa espresso rinvio il decreto Sisma, si legge appunto che “le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture  di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate  su  un  conto  corrente  non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario  o postale o  altri  strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a consentire la piena tracciabilità delle  operazioni  comportano,  a carico del soggetto  inadempiente,  l’applicazione  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10  per  cento  del  valore  della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti  di incasso o di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5”.

Dunque, tenuto conto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le precitate previsioni decreto legge Sisma, al quesito deve darsi riscontro positivo nella misura in cui è doveroso utilizzare e fornire ogni mezzo idoneo a consentire l’attività di monitoraggio sui flussi finanziari collegati al sisma, con particolare riguardo all’obbligo per la Struttura del Commissario di acquisire le specifiche relative ai pagamenti delle imprese assuntrici di incarichi alle imprese in subappalto.

Di tal guisa che, dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, si desume che tutti gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei processi di ricostruzione, pubblica e privata, riconducibili alle attività del Sisma Centro Italia, sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa primaria vigente, nonché dalle Delibere e Determinazioni adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

È opportuno inoltre richiamare brevemente la convenzione ABI-CDP “Plafond sisma centro Italia 2016” reperibile al seguente link: https://sisma2016.gov.it/2016/12/16/pubblicati-gli-atti-necessari-ai-fini-della-concessione-dei-finanziamenti-ammortizzati-attraverso-il-meccanismo-del-credito-di-imposta/ e le disposizioni ivi prescritte.

La convenzione ABI-CDP prevede che il beneficiario del contributo debba aprire un conto corrente, ovvero impiegarne uno già in proprio possesso presso un istituto di credito aderente al consorzio CBI, che sia in ogni caso dedicato in via esclusiva ai movimenti collegati alla ricostruzione sul quale fare convergere le risorse finanziarie autorizzate dal Commissario per il pagamento dei soggetti (destinatari dei pagamenti) che operano su incarico del beneficiario per l’intervento edilizio.

Pertanto, in riscontro al quesito posto deve concludersi che si rinvengono sufficienti elementi chiari e univoci rispetto alla possibilità di utilizzare qualsiasi strumento di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, seguendo le indicazioni contenute nella richiamata linea guida dell’ANAC.

In ogni caso, si rinvia per ogni profilo al chiaro testo della Convenzione richiamata.

Occorre per completezza aggiungere che, sulla stessa materia, valgono le istruzioni e il vademecum operativo della Struttura commissariale cui si rinvia ai fini pratici (link https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=57).

 

Il Consigliere Giuridico

Prof Avv. Pierluigi Mantini

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Rapporto Ricostruzione 2020: le domande presentate e approvate cresciute del 62%

Nel 2020 la ricostruzione del Centro Italia dopo i terremoti del 2016-17 ha avuto una forte accelerazione, nonostante la pandemia, che ha imposto anche un blocco temporaneo dei cantieri, e alla decisiva evoluzione della normativa e delle procedure, che ha richiesto agli uffici e ai professionisti un adattamento. Le domande dei contributi pubblici per la riparazione dei danni alle abitazioni private e alle attività produttive, secondo il Rapporto 2020 sulla ricostruzione appena pubblicato dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, sono cresciute del 62%, da 12 a quasi 20 mila, per un importo complessivo richiesto di 5,6 miliardi di euro. Le istanze approvate, anch’esse cresciute del 62%, sono passate da 4.200 a quasi 7 mila, con la concessione di contributi per 1,62 miliardi di euro. Le somme effettivamente erogate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori nei cantieri hanno segnato un progresso ancora più accentuato, e sono più che raddoppiate rispetto a fine 2019, passando da 303 a 709 milioni di euro. L’andamento positivo è confermato nei primi due mesi del 2021, con i contributi erogati per 88 milioni di euro. Decisive, per l’accelerazione, sono state l’Ordinanza 100, che ha rivoluzionato le procedure ed accorciato drasticamente i tempi di concessione dei contributi, e la 107, che di fatto sbloccato la ricostruzione dei comuni più colpiti, introducendo i Programmi Straordinari, che sono in corso di adozione in una trentina di comuni del cratere.

Si registrano progressi anche sul fronte delle opere pubbliche, la cui realizzazione, finora sostanzialmente bloccata, viene favorita dal pacchetto di semplificazioni introdotto dal governo, che contempla anche poteri straordinari per il Commissario. Le stazioni appaltanti delle 1.288 opere pubbliche contenute nel nuovo elenco unico, finanziato con 1,8 miliardi, hanno appena provveduto a trasmettere al Commissario il cronoprogramma dei lavori, in base ai quali si prevede l’avvio entro il 2021 di 624 nuovi cantieri. Nel 2020 la spesa per le opere pubbliche è stata di 60 milioni di euro, con un incremento del 32% sull’anno precedente.

Il Rapporto 2020 fa il punto sull’andamento della ricostruzione pubblica e privata, per la prima volta anche in relazione ai danni stimati per ciascuno dei 138 comuni del cratere sisma 2016, e contiene specifici approfondimenti sulla situazione del personale addetto alla ricostruzione, sui nuovi presidi di legalità ed i controlli ANAC, sul Recovery Fund per le ricostruzioni, sugli studi attualmente in corso delle faglie e dei dissesti idrogeologici del territorio, sull’attività del Servizio di assistenza rivolto ai professionisti e ai cittadini.

Al Rapporto è allegato un piccolo Dizionario della ricostruzione, che sottolinea le parole chiave della nuova strategia che si è delineata per la ripartenza del Centro Italia, una sintetica rassegna dei principali provvedimenti normativi varati nel 2020 che l’hanno resa possibile, un breve compendio delle 20 Ordinanze emesse nell’anno, tutte approvate all’unanimità dalla Cabina di coordinamento con i governatori e sindaci delle quattro regioni colpite dal sisma, e dei pareri emessi dall’Ufficio Giuridico.

“Nel corso del 2020 sono andati definendosi, facendo leva sulle decisive misure varate dal Governo e dal Parlamento, i contorni di una strategia per ricostruire e far ripartire i territori investiti dalla doppia emergenza, che nel 2021 potrà trovare compiuta attuazione” scrive il Commissario Legnini nell’Introduzione al Rapporto 2020. “I cardini per promuovere questa visione – sottolinea il Commissario – sono quelli della semplicità delle regole, della loro chiarezza e stabilità, di un modello di ricostruzione di qualità, sicuro e sostenibile, dell’integrazione della ricostruzione materiale degli edifici con iniziative di rinascita economica e sociale di questi territori”.

 

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Ricostruzione partecipata: accordo quadro tra Commissario Actionaid e Cittadinanzattiva

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, ActionAid e Cittadinanzattiva hanno siglato un Accordo quadro di partenariato per favorire il coinvolgimento delle comunità e del tessuto socio-economico locale nel processo di ricostruzione del Centro Italia, in particolare nei comuni più colpiti, da dove partiranno già nei prossimi giorni le prime azioni concrete.

Il progetto, denominato “Percorsi di partecipazione comunitaria per la ricostruzione”, prevede l’impegno delle due organizzazioni, che negli anni hanno sviluppato una qualificata esperienza nella informazione civica e nell’attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini alle fasi di ricostruzione post catastrofe, dall’Aquila 2009, all’Emilia 2012 e nello stesso Centro Italia dopo il 2016, per agevolare il coinvolgimento consapevole della popolazione e delle imprese con una serie di iniziative mirate.

L’Accordo quadro è stato firmato a Roma dal Commissario, Giovanni Legnini, Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale di ActionAid, e Anna Lisa Mandorino Vice Segretaria Generale di Cittadinanzattiva, e prevede che le parti sostengano con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte. ActionAid e Cittadinanzattiva, in questa fase, collaboreranno con il Commissario anche nelle fasi di consultazione per la messa a punto del Testo Unico della ricostruzione privata, che vedrà la luce tra poche settimane, e in uno specifico progetto, in fase di elaborazione, che riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza di oltre duecento scuole nel cratere del sisma 2016.

“Questo Accordo è parte delle iniziative che stiamo adottando per dare attuazione concreta al principio della partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte e alle decisioni che i Comuni più colpiti dovranno adottare affrontando la ricostruzione, che abbiamo inquadrato anche nella normativa sui Programmi Straordinari di ricostruzione” ha detto il Commissario Giovanni Legnini.

“Finalmente la nostra richiesta, fatta da diversi anni, di valorizzare la partecipazione dei cittadini nei percorsi di ricostruzione trova una risposta soddisfacente, e di questo siamo grati al Commissario. Soprattutto perché inserita in un quadro di collaborazione definita e continuativa. Lo cogliamo come impegno che va nella direzione di una partecipazione di qualità, che riconosce il protagonismo dei cittadini nella ricostruzione e nel rilancio delle loro comunità” ha dichiarato Anna Lisa Mandorino.

“La ricostruzione del centro Italia e la partecipazione alle decisioni che la determineranno non solo è un diritto di chi vive, abita o abitava questi territori, ma è un bene comune, di interesse collettivo che apre spazi alla co-progettazione e all’immaginazione del futuro; è infatti un’occasione di rigenerazione complessiva di questi luoghi troppo a lungo deprivati e marginalizzati. Sono questi – ha sottolineato Katia Scannavini – i presupposti sui quali ci siamo impegnati reciprocamente in un’alleanza tra Terzo Settore e Struttura del Commissario e cogliamo con entusiasmo la sfida di concretizzarli nelle comunità”

Le finalità generali dell’Accordo sono quelle di “attivare processi che abilitino l’esercizio dei diritti e il coinvolgimento attivo e reattivo di tutti i portatori di interesse locali, a partire da cittadine e cittadini singoli o associati”, “contribuire a ravvivare l’impegno e la partecipazione consapevole di tutti gli attori locali al processo di ricostruzione”, “porre le basi per una partecipazione a lungo termine delle comunità colpite da catastrofi naturali alle decisioni che le riguardano”, “migliorare la trasparenza, la diffusione e l’uso dei dati sulla ricostruzione, anche con strumenti informatici che rendano le informazioni facilmente accessibili, comprensibili e utilizzabili da parte della società civile”.

Gli accordi attuativi dell’intesa potranno riguardare il sostegno alle amministrazioni locali, i cittadini, gli stakeholder locali nella pianificazione della ricostruzione, l’assistenza e la tutela continuativa dei cittadini per superare le diseguaglianze indotte anche dalla burocrazia, il coinvolgimento proattivo della popolazione e delle imprese anche nella ricostruzione socio-economica dei territori, l’organizzazione di workshop formativi, iniziative ed eventi.

ActionAid ha co-promosso il progetto OpenRicostruzione, in Emilia nel 2012 e contribuito al progetto OpenDataRicostruzione all’Aquila 2009, per il monitoraggio della ricostruzione, promosso una campagna per la ricostruzione degli edifici scolastici, opera in Centro Italia dal 2016, con i laboratori di monitoraggio civico ad Arquata, Amatrice, Camerino, con percorsi partecipativi a Muccia, Pescara del Tronto e Amatrice, ed ha lanciato nell’aprile 2019 la campagna SicuriPerDavvero.

Cittadinanzattiva ha messo in campo, anche nel sisma del 2016, importanti azioni di tutela collettiva per il ripristino dei servizi essenziali, e per il riconoscimento di agevolazioni riconosciute nel periodo post-sisma, e “presidi territoriali di partecipazione” per la ricostruzione di un tessuto sociale attraverso incontri di prossimità, favorito la diffusione delle informazioni attraverso il proprio sito internet e un apposito Manuale di Azione Civica, promosso attività di monitoraggio e azioni di intervento in linea con lo storico impegno della organizzazione sulla sicurezza degli istituti scolastici.

Ok al milleproroghe: agevolazioni sulle bollette per gli inagibili e affidamenti diretti per la progettazione

Arriva la conferma delle agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche per gli immobili inagibili per tutto il 2021, insieme all’aumento da 75 a 150 mila euro del tetto per gli affidamenti diretti degli incarichi di progettazione delle opere pubbliche nel cratere del sisma 2016. Le due novità sono state introdotte alla Camera nel corso dell’esame del Decreto Milleproroghe, approvato oggi e che sarà da domani all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge. Il provvedimento contiene la proroga di numerose scadenze di legge che riguardano i territori delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma, ma anche un nuovo stanziamento per finanziare la ricostruzione nel cosiddetto “doppio cratere”, cioè i comuni abruzzesi colpiti sia dal sisma del 2009 che da quello del 2016, e che possono contare su 60 milioni aggiuntivi annui (per un totale di 100 milioni l’anno). Tra le proroghe approvate anche l’estensione a tutto il 2021 delle agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche per gli immobili inagibili e per le Sae, le Soluzioni abitative di emergenza, dell’esclusione degli immobili inagibili ai fini della determinazione del reddito Ires ed Irpef e dell’Isee, nonché dall’Imu.
“Nel provvedimento ci sono misure molto attese dalla popolazione del cratere, che non è ancora uscito dall’emergenza sisma e deve affrontare, al pari del resto del Paese, quella sanitaria dovuta al Covid. Ringrazio il Governo ed il Parlamento, i Presidenti delle commissioni, i relatori del provvedimento ed i deputati di maggioranza e opposizione per il grande lavoro svolto sul decreto e che ha portato a risultati concreti, anche in termini di semplificazione delle procedure, come la norma sugli appalti della progettazione” ha detto il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini.
Il provvedimento, che non dovrebbe subire modifiche al Senato, esenta le attività produttive dal pagamento della Tosap e della Cosap per tutto il 2021, prevede il differimento a fine anno dei termini entro i quali le Regioni possono utilizzare le procedure derogatorie per il deposito temporaneo delle macerie, dispone l’impignorabilità dei contributi alla ricostruzione fino al 2023 e concede a chi era in affitto al momento del sisma la possibilità di usufruire di un contributo per gli oneri di costruzione a chi decide di realizzare una nuova abitazione.
Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione viene elevato da 75 a 150 mila euro, come per l’esecuzione dei lavori, l’importo entro il quale è possibile l’affidamento diretto ai professionisti. La norma, come alcune altre deroghe al codice dei contratti pubblici, è valida per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021.

Regime di concordato, ammissibilità al contributo per immobili vincolati e danneggiati dal sisma

Con la nota prot.n. CGRTS 19070 del 4 agosto 2020 il Sindaco di  xxx  pone un quesito relativo ad un caso di potenziale applicabilità della lettera h, comma terzo, dell’art. 23 dell’ordinanza 13/2017 con riguardo ad una questione di ammissibilità al contributo di una società proprietaria di un immobile vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, danneggiato dal sisma, attualmente in regime di concordato che potrebbe evolvere nel regime fallimentare.

Come già noto, la società in regime di concordato ha diritto alla concessione del contributo ove sussistano le condizioni di cui all’art.6, secondo comma, lett. e) del decreto legge n. 189/2016 secondo cui: “I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a domanda del soggetto interessato, a favore: … e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge  o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni  mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data  del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1,  alla data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”.

Tuttavia la situazione rappresentata è più complessa poiché l’edificio in oggetto è vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 con l’obbligo specifico, a carico del proprietario dell’immobile, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della conservazione del bene monumentale, come previsto dall’art. 30 del medesimo decreto, e con l’ulteriore conseguenza del reato di danneggiamento, in caso di omissione, ai sensi dell’art. 733 del codice penale.

Evidenzia la nota del Sindaco di xxx che “alla luce della normativa di riferimento (ordinanza n. 13/2017), è possibile attivare la progettazione e la esecuzione delle necessarie opere, ma permane il disposto dell’art. 23 comma 3, lett. h), della stessa ordinanza che espone la società in concordato, e per essa i liquidatori, alla restituzione del contributo percepito, in caso di fallimento dell’impresa. Questa condizione impedisce al liquidatore giudiziale di assumere il benché minimo rischio di aggravare (nel deprecato caso di fallimento) la difficile situazione finanziaria della società”.

In sostanza il Sindaco di xxx chiede, in presenza “di questa carenza normativa” (come già attestato nel parere dell’Ing. Pazzaglia) che il Commissario straordinario “provveda per quanto in Suo potere ad integrare la norma con un provvedimento che consenta in questo specifico caso ed in analoghi altri casi di poter procedere alla riparazione e al recupero del manufatto storico, al ripristino dello stato di agibilità e fruibilità del bene danneggiato dagli eventi sismici, senza incorrere nel rischio di restituzione delle somme percepite a tal fine”.

La questione posta è certamente meritevole della dovuta attenzione.

In primo luogo, si richiama in proposito l’art. 1, quinto comma dell’ordinanza 13/2017 che stabilisce che “Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza”.

La disposizione cristallizza, pertanto, il possesso dei requisiti di ammissibilità a contributo alla data del 24 agosto 2016.

In secondo luogo, si rileva che il contributo di costruzione è un’obbligazione propter rem ossia relativa all’edificio danneggiato, sebbene per categorie di soggetti legittimati determinati dalla legge, e pertanto può essere percepito anche da colui che acquista l’immobile danneggiato a qualunque titolo legittimo.

In terzo luogo, si rammenta che il curatore fallimentare dell’eventuale fallimento della società proprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma dovrà attenersi, nell’interesse del comitato dei creditori e del fallito, agli obblighi di legge e alle indicazioni del giudice delegato.

La disposizione di cui all’ordinanza 13/2017, art. 23, comma terzo, lett. h), che prevede la revoca del contributo per il fallito costituisce un’eccezione alla regola e va applicata solo ove ne ricorrano in concreto i presupposti.

Ciò premesso, la disposizione richiamata presenta profili di criticità meritevoli di approfondimento.

Allo stato attuale si potrebbe ritenere, con un’interpretazione integrativa ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. b) del decreto legge n. 189/2016, che l’art. 23, comma terzo, lett. h) dell’ordinanza n. 13/17 non trovi applicazione nel caso in cui l’immobile danneggiato risulti soggetto al vincolo culturale diretto che, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 42/2004, prevede l’obbligo della manutenzione e della conservazione, trattandosi di un obbligo di legge nella fattispecie prevalente rispetto alla disposizione dell’ordinanza.

L’Ufficio del Consigliere giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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Parere del Ministero dell’Economia su esenzione Tosap nelle ricostruzioni

L’esenzione temporanea dalla TOSAP e dal COSAP – dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020-  per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma 2016, prevista dal comma 997 dell’art.1 della legge n. 145/2018, si estende anche a favore delle imprese che eseguono lavori di ristrutturazione e ricostruzione di edifici danneggiati.

In risposta a un quesito sollevato dal Commissario Straordinario – su impulso del Comune di Norcia, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il comma 997 suddetto non effettua alcuna distinzione soggettiva tra le fattispecie che godono dell’agevolazione, sicché: le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese edili aventi sede legale od operative nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono incluse nel relativo ambito di applicazione; invece, nei casi in cui esse abbiano sede al di fuori di questi territori, i proprietari degli immobili, incisi dal trasferimento della TOSAP e del COSAP da parte dell’impresa edile, possono richiederne il rimborso ai sensi dell’art. 6, comma 8-bis del d.l. n. 189/2016.

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Ammissibilità a contributo per gli immobili merce non utilizzati alla data degli eventi sismici

L’USR Marche, con nota n. prot. 0028568 del 3 aprile 2020, ha sottoposto all’attenzione della S.V., al fine di garantire omogeneità di interpretazione su tutto il territorio colpito dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, la questione del regime di ammissibilità a contributo dei così detti “immobili merce”, ossia degli “immobili danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati con titolo edilizio chiuso, detenuti in proprietà da società immobiliari o imprese di costruzioni, che non costituiscono beni strumentali all’attività dell’impresa e non risultano utilizzati alla data degli eventi sismici”, ovvero “immobili posseduti da società – perché costruiti oppure acquistati – che non sono direttamente utilizzati dalle stesse ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi, alla cui produzione o al cui scambio, quindi, è diretta l’attività dell’impresa”.

L’USR Marche ha in proposito escluso l’applicabilità, per tali tipologie di immobili, della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge “sisma” n. 189 del 2016 e dell’art. 2, comma 2, lettera a) dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, non risultando gli “immobili merce” adibiti all’esercizio dell’attività produttiva, né ad essa strumentali, né essendo sede di alcuna attività produttiva. L’USR Marche ha invece ritenuto che tali “immobili merce” siano assimilabili alle scorte e che pertanto per il ripristino di tali immobili sia concedibile il contributo previsto dall’art. 5, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ossia “un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell’art. 5, comma 4, della presente ordinanza“, come previsto dall’art. 14, comma 3, dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 (Danni gravi alle attività produttive).

Più in particolare, ad avviso dell’USR Marche “dalle disposizioni appena richiamate, considerato che gli immobili merce costituiscono l’oggetto cui si rivolge l’attività dell’impresa che li produce e/o li scambia, . . . si ritiene coerente il loro inquadramento nella categoria delle “scorte”, come definite all’articolo 2 comma 5 lettera c) dell’Ordinanza 09/01/2017 n. 13 e a condizione che, alla data degli eventi sismici, tali immobili risultino inseriti nelle scritture contabili o nel libro inventario”.

La tesi dell’USR Marche, pur in un quadro giuridico che non sembra ancora offrire una sicura classificazione ai suddetti “immobili-merce”, appare condivisibile. Essa conduce fino alle estreme conseguenze l’assimilazione degli immobili invenduti delle imprese edili agli stock di merce di magazzino, similitudine introdotta soprattutto in ambito tributaristico, che trova peraltro possibili riscontri anche nella prassi più diffusa di appostazione contabile nei bilanci aziendali di tale peculiare tipologia di bene.

Sotto un primo profilo, è infatti noto che i così detti “immobili merce” sono stati presi in considerazione dalla legge soprattutto (se non esclusivamente) a fini fiscali. La legge di bilancio per l’anno 2020 – legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 751 – ha previsto, a fini IMU (imposta che ha sostituito la abolita imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), che “Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”. Giova ricordare che, prima della citata riforma, gli “immobili merce” in oggetto erano stati esentati dall’IMU per effetto della disposizione di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ma al contempo su tali beni poteva applicarsi, a decorrere dal 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), come disposto dal comma 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma che era stato ben due volte modificato, dapprima dall’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che aveva previsto per tale fattispecie l’aliquota ridotta allo 0,1 per cento e la possibilità per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento, e poi dall’art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale aveva stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione anche dalla TASI per i suddetti i fabbricati, tributo poi eliminato a seguito della riforma recata dalla legge di bilancio 2020). Su queste tematiche è di recente intervenuto il Ministero dell’economia e delle finanze con la risoluzione n. 7 del 6 novembre 2020 in tema di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce, che però non fornisce ulteriori elementi interpretativi utili ai fini della soluzione del quesito in esame.

Sotto il secondo profilo, risulta che, di regola, tali immobili invenduti sono contabilizzati alla voce “CI” dello stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 del codice civile, nell’attivo circolante, alla stregua delle rimanenze di magazzino, lettera C), I (Rimanenze), o nelle C.I.2 (prodotti in corso di lavorazione) e C.I.4 (prodotti finiti e merci), mentre nel conto economico, ai sensi dell’art. 2425 codice civile, sono inscritti alle seguenti voci: A2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti), B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci). Ad essi si applicano come criteri di valutazione quelli di cui all’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile, relativi alle rimanenze di magazzino.

Sulla base di questi indici interpretativi, ancorché parziali e non del tutto risolutivi, appare possibile accedere alla tesi suggerita dall’USR Marche, tenuto conto del fatto che questi “immobili-merce” potrebbero essere inquadrabili nella previsione dell’art. 2, comma 5, lettera c), dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, che chiarisce che “per “scorte” e “prodotti in corso di maturazione” si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.

 

L’Esperto Giuridico                                                Il Consigliere Giuridico

Paolo Carpentieri                                                        Pierluigi Mantini

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