Obbligo di tracciabilità dei pagamenti anche nei subappalti

Oggetto: Rif. nota XXX, Ticket n. 5459 del 10.12.2020 recante “Richiesta di parere giuridico in merito all’applicazione dell’art. 30, comma 13, D.L. 189/2016 (Tracciamento dei pagamenti)” – Parere dell’Ufficio giuridico.

 

Con la nota in oggetto si chiede un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dall’art. 30, comma 13 del decreto legge 189/2016, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I dubbi applicativi vertono in particolare sull’ammissibilità di pagamenti tramite lo strumento della ricevuta bancaria (RI.BA.); sulla definizione del concetto di filiera nonché sull’obbligatorietà di apertura del conto corrente da parte di subappaltatori e subcontraenti della filiera.

Premesso che la Struttura commissariale non ha un particolare ruolo circa l’interpretazione di norme primarie, peraltro nemmeno direttamente riconducibili all’ambito di competenza poiché afferenti la materia degli strumenti di pagamento bancari, il Commissario straordinario sisma 2016 non può che riferirsi anche agli interventi dell’ANAC in materia di tracciabilità di flussi finanziari ampiamente richiamati nella medesima nota in oggetto.

Ciò premesso, si possono richiamare gli aspetti applicativi qui in esame che risultano disciplinati sia dalla normativa speciale (artt. 30 e 31, decreto legge n. 189/2016; legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.), che dalla norma secondaria (ordinanza n. 19 del 2017) insieme con le ulteriori indicazioni risolutive e puntuali rinvenibili in altri atti interpretativi (delibere o linee guida ANAC, convenzioni o vademecum della Struttura commissariale, etc.).

L’art. 30, comma 13 del decreto legge 189/2016 recita che: “Ai contratti, subappalti e   subcontratti   relativi   agli interventi di ricostruzione, pubblica e  privata,  si  applicano  le disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136 e successive modificazioni”; il successivo art. 31, primo comma, stabilisce ulteriormente che: “nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’art. 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, con l’ulteriore precisazione, al terzo comma, che “nel caso in cui sia  accertato  l’inadempimento  ad  uno  degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma  2,  della  legge  13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale  del  contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata”.

Tra gli ulteriori obblighi di cui al secondo comma dell’art. 6 della citata legge n.136/2010, a cui fa espresso rinvio il decreto Sisma, si legge appunto che “le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture  di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate  su  un  conto  corrente  non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario  o postale o  altri  strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a consentire la piena tracciabilità delle  operazioni  comportano,  a carico del soggetto  inadempiente,  l’applicazione  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10  per  cento  del  valore  della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti  di incasso o di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5”.

Dunque, tenuto conto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le precitate previsioni decreto legge Sisma, al quesito deve darsi riscontro positivo nella misura in cui è doveroso utilizzare e fornire ogni mezzo idoneo a consentire l’attività di monitoraggio sui flussi finanziari collegati al sisma, con particolare riguardo all’obbligo per la Struttura del Commissario di acquisire le specifiche relative ai pagamenti delle imprese assuntrici di incarichi alle imprese in subappalto.

Di tal guisa che, dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, si desume che tutti gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei processi di ricostruzione, pubblica e privata, riconducibili alle attività del Sisma Centro Italia, sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa primaria vigente, nonché dalle Delibere e Determinazioni adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

È opportuno inoltre richiamare brevemente la convenzione ABI-CDP “Plafond sisma centro Italia 2016” reperibile al seguente link: https://sisma2016.gov.it/2016/12/16/pubblicati-gli-atti-necessari-ai-fini-della-concessione-dei-finanziamenti-ammortizzati-attraverso-il-meccanismo-del-credito-di-imposta/ e le disposizioni ivi prescritte.

La convenzione ABI-CDP prevede che il beneficiario del contributo debba aprire un conto corrente, ovvero impiegarne uno già in proprio possesso presso un istituto di credito aderente al consorzio CBI, che sia in ogni caso dedicato in via esclusiva ai movimenti collegati alla ricostruzione sul quale fare convergere le risorse finanziarie autorizzate dal Commissario per il pagamento dei soggetti (destinatari dei pagamenti) che operano su incarico del beneficiario per l’intervento edilizio.

Pertanto, in riscontro al quesito posto deve concludersi che si rinvengono sufficienti elementi chiari e univoci rispetto alla possibilità di utilizzare qualsiasi strumento di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, seguendo le indicazioni contenute nella richiamata linea guida dell’ANAC.

In ogni caso, si rinvia per ogni profilo al chiaro testo della Convenzione richiamata.

Occorre per completezza aggiungere che, sulla stessa materia, valgono le istruzioni e il vademecum operativo della Struttura commissariale cui si rinvia ai fini pratici (link https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=57).

 

Il Consigliere Giuridico

Prof Avv. Pierluigi Mantini

Scarica il parere