La demolizione e ricostruzione può sanare l’abuso edilizio esistente

Con la nota in oggetto, lo Studio professionale XXX, per conto del Sig. XXX, chiede un parere in relazione ad un immobile, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, destinato ad essere oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, che presenti difformità rispetto al titolo edilizio originariamente rilasciato e alla possibilità per tale tipologia di interventi di ricostruzione di “prevedere, per determinate tipologie di abuso, anche in virtù della loro connessione con interventi di demolizione e ricostruzione, una prescrizione (istituto utilizzato dal sistema giuridico italiano anche per reati penali), in considerazione anche del tempo trascorso dalla realizzazione di tali difformità, od in alternativa considerare la demolizione dell’immobile propedeutica alla ricostruzione come ravvedimento operoso”.

In particolare, si legge nella nota che “in data 28.12.2016, a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, l’edificio è stato oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici di Protezione Civile, squadra P1712, i quali hanno redatto scheda AeDES n.003 del 28.12.2016, esito di agibilità “E”, a cui ha fatto seguito Ordinanza di inagibilità n.95 del 23.01.2017 prot.792” e che successivamente “in data 19.02.2019 il livello operativo L4 ha avuto parere favorevole da parte del competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione”.

Il richiedente in tal senso precisa che “dalla valutazione della conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile, è emersa la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato, già presenti in sede di acquisto dell’immobile da parte del Sig. XXX e che…l’importo della sanatoria stimato (ndr. 10.000 €) è complessivo di oneri concessori e sanzionatori ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (o in alternativa opere edilizie necessarie alla demolizione delle difformità riscontrate e ripristino dello stato autorizzato), spese tecniche, IVA e contributi previdenziali”.

Rileva ai fini del corretto inquadramento del quesito l’ulteriore circostanza relativa al fatto che “l’immobile in argomento è plurifamiliare, vi sono due unità immobiliari con due nuclei familiari residenti” e, soprattutto, che “la tipologia degli abusi da sanare riguarda modifiche con diversa disposizione degli spazi interni e la presenza di un soppalco del garage” nella misura in cui, si legge in nota, complessivamente la predetta modifica “comporta oltre all’aumento della superficie utile anche un cambio d’uso parziale del vano garage”.

In primo luogo, non sono noti a questo Ufficio atti o valutazioni del Comune relativi alla sussistenza di sanzioni già irrogate (che invece sarebbe utile conoscere).

In secondo luogo, e solo in via generale ed astratta, si può osservare che, ove la sanzione consista, ai sensi dell’art. 34 T.U. dell’edilizia[1], nell’obbligo reale della rimessione in pristino della difformità parziale (e non già nella sanzione pecuniaria alternativa, di cui all’art. 34, secondo comma, T.U. dell’edilizia), questo obbligo potrà ritenersi soddisfatto anche attraverso l’eliminazione delle difformità abusive tramite l’intervento di totale demolizione e ricostruzione ammesso a contributo.

Il progetto dovrà dar conto, in modo specifico, dell’eliminazione delle difformità contestate.

Ove, invece, vi fosse un interesse alla conservazione delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio non sarebbe di per sé sufficiente neppure il mero pagamento della sanzione pecuniaria (che costituirebbe esecuzione di una sanzione) ma occorrerebbe procedere con una domanda di sanatoria del titolo ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto legge n.55 del 2018[2] e dell’art. 36 D.P.R. n.380/2001, ove applicabile.

Si precisa che l’illecito urbanistico – edilizio è, di regola, reato di natura permanente non soggetto a prescrizione.

L’Ufficio Giuridico

Prof. Avv. Pierluigi Mantini

Cons. Paolo Carpentieri

Avv. Alessandro Jacoangeli

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[1] Art. 34 “1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività”.
[2] Art. 1-sexies “1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto  2016  in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle  ipotesi  di cui  al  comma  1-bis  del   presente   articolo,   il   proprietario dell’immobile, pur  se  diverso  dal  responsabile  dell’abuso,  può presentare,  anche  contestualmente  alla  domanda   di   contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio  attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36,  comma  1, 37, comma 4, e 93 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato   nel   progetto   di   riparazione   o   ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento  della presentazione  del  progetto.  E’  fatto  salvo,  in  ogni  caso,  il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e  37,  comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e  inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile  del  procedimento comunale in relazione all’aumento di valore  dell’immobile,  valutato per  differenza  tra  il  valore  dello  stato  realizzato  e  quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura  prevista  dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile 1994, n. 701. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i  quali  sono  stati emessi i relativi ordini di demolizione…omissis”.

Ricostruzione chiese sotto soglia, non si applicano le norme dei lavori pubblici

La Diocesi di XXX, con nota del 29 gennaio 2021, ha posto un quesito concernente le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2020 (di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020) nell’articolo 5 della legge n. 186 del 2004.

Il quesito è in particolare riferito al nuovo comma 2-ter inserito nell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall’articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020. Il nuovo comma 2-ter, ora detto, dispone che “Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 . . . . L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.

Osserva correttamente la Diocesi richiedente che, in base al nuovo disposto normativo “il Servizio regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Sismica è escluso dall’esame istruttorio di tutte le OO.PP. (edifici scolastici, ospedali, ecc….) previste nella programmazione di ricostruzione post-sisma 2016, stante l’improcedibilità dello stesso per intervenuta disposizione di legge, rimandando unicamente alla verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del RUP nominato per ciascun intervento l’accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni”

Da tale rilievo deriva la domanda se tale esclusione debba valere anche per le chiese e gli edifici di culto, “Visto che il finanziamento assegnato alle chiese è al 100% un finanziamento statale”, sicché “sembrerebbe (sentito per le vie brevi l’ufficio preposto all’autorizzazione sisma della Regione XXX) che quanto sopra esposto valga anche per l’Ordinanza n. 105 e cioè per le Chiese”.

La Diocesi fa giustamente presente che, se così fosse, si porrebbero non pochi problemi interpretativi e applicativi, poiché “Come scritto nell’Ordinanza n. 105/2020 non esiste la figura del RUP per la realizzazione delle chiese e quindi neanche il verbale di verifica-validazione del progetto”.

Il quesito si conclude dunque con la domanda “di voler scrivere un’Ordinanza – norma primaria che consenta alle Chiese (pur essendo finanziate al 100% da fondi statali) di vedersi rilasciata l’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio competente regionale, così come avviene per la ricostruzione privata”.

Al riguardo si osserva che la prospettazione contenuta nel quesito della Diocesi appare condivisibile sia nella ricostruzione del quadro giuridico operato, sia nelle conclusioni, anche se, ai fini della soluzione dei problemi sollevati, non sembra necessario introdurre nuove norme di ordinanza o di legge, essendo possibile fornire, nel presente parere, una chiave interpretativa adeguata, che dovrebbe costituire una strada agevolmente percorribile in termini di sicura legittimità e di efficienza ed efficacia del processo di ricostruzione.

Il punto centrale dal quale occorre prendere le mosse nella ricerca di una soluzione corretta al quesito è costituito dalla natura privata della ricostruzione delle chiese (per i lavori di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria), come stabilito dalla legge: l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, stabilisce infatti che “. . .  i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori” (principio conseguentemente ribadito dall’ordinanza n. 105 del 2020).

Tale natura giuridica (privata) degli interventi di ricostruzione non è alterata dalla (e non diviene pubblica a causa della) circostanza che il finanziamento di tali interventi avviene a valere sui fondi commissariali relativi alla ricostruzione pubblica (art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016) e secondo la procedura pubblica di quantificazione e di concessione del contributo (e non secondo la procedura propria della ricostruzione privata), ivi compresa la procedura di cui all’art. 16 del decreto “sisma” del 2016.

La nuova norma di cui si discute – il comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 – è evidentemente dettata con riferimento esclusivo ai lavori pubblici propriamente detti, disciplinati dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

Ora, è vero che il predetto codice dei contratti pubblici, nell’art. 1 sull’Ambito di applicazione, comma 2, lettera a), prevede l’applicabilità delle sue disposizioni anche all’aggiudicazione degli “appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche”.

Ma è altrettanto vero che il decreto-legge n. 189 del 2016 ha chiarito con norma speciale– nell’art. 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata), comma 12 – che “Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Ne consegue che, essendo gli appalti di lavori “sotto soglia” di competenza delle Diocesi, previsti dal citato art. 15, comma 3-bis del decreto-legge del 2016 e dall’ordinanza n. 105 del 2020, esattamente “contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui” alla ricostruzione privata, ad essi non può applicarsi il sopra citato art. 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti e, conseguentemente, il nuovo comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004.

Tale ultima norma, infatti, è chiaramente riferita esclusivamente ai lavori pubblici disciplinati dal codice dei contratti pubblici, come si evince sia dal riferimento testuale, contenuto nel predetto comma, alla “verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sia alle funzione del RUP, che è figura propria dei lavori pubblici disciplinati dal suddetto codice dei contratti pubblici e non è invece prevista nel caso dei lavori di competenza delle Diocesi, di cui all’ordinanza n. 105 del 2020.

Deriva dalle ora svolte considerazioni che il comma 2-ter dell’art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 non si applica ai lavori di ricostruzione degli edifici di culto disciplinati dall’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 che rientrano nella competenza di soggetto attuatore delle Diocesi, sicché le Diocesi, per i lavori de quibus, pur essendo finanziate al 100 per cento con fondi statali, potranno continuare a richiedere e ottenere l’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio competente regionale, così come avviene per la ricostruzione privata.

Il Consigliere Giuridico

Prof.Avv. Pierluigi Mantini

 

L’Esperto Giuridico

Cons. Paolo Carpentieri

 

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Ricostruzione post sisma, per l’Università di Camerino la prima Ordinanza Speciale in deroga

 

Previsti interventi per oltre 40 milioni di euro

La seconda fase della ricostruzione post sisma, con lo sblocco e l’accelerazione delle opere pubbliche grazie ai poteri straordinari in deroga, parte con l’Università di Camerino e un piano di recupero unitario che vale oltre 40 milioni di euro. E’ infatti l’ateneo marchigiano, pesantemente danneggiato in tutte le sue strutture dal terremoto del 2016, e tuttavia capace di accrescere il numero degli studenti e le attività di ricerca, il destinatario della prima Ordinanza Speciale varata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini d’intesa con i governatori e i sindaci delle quattro regioni colpite dal sisma. Un’Ordinanza “su misura” che dà per la prima volta attuazione al decreto “semplificazioni” del 2020, che attribuisce al Commissario il potere di realizzare interventi e opere urgenti e particolarmente critiche in deroga alla normativa vigente, salvo ovviamente quella penale e di tutela dei beni culturali.

Le  Ordinanze Speciali di prossima emanazione  riguarderanno  i centri storici maggiormente colpiti, a partire da Amatrice e dalla stessa città di Camerino. Intanto si parte con l’Ordinanza per l’Università, considerata strategica vista l’importanza per la città e il territorio (basti pensare che dà lavoro a 1.350 persone), ed il suo impatto sulle attività economiche ed imprenditoriali di tutta la Regione, firmata oggi dal Commissario proprio a Camerino, davanti al Rettore Claudio Pettinari e all’Assessore della Regione Marche alla Ricostruzione, Guido Castelli, il sindaco della città, Sandro Sborgia.

Il programma unitario degli interventi prevede il recupero di sette edifici, molti di valore storico, artistico e culturale, a cominciare dal rinascimentale Palazzo Ducale della famiglia Varano, sede dell’ateneo, fino a quattro anni fa il vero cuore della città, che con il sisma ha subito danni enormi. La spesa prevista, a carico della contabilità speciale del Commissario, è di oltre 40 milioni di euro. Il piano prevede il recupero quasi immediato, entro un anno, del Polo Studenti, le ex Magistrali, e del Palazzo Ribechi, funzionali all’alloggio degli studenti, poi la sistemazione di Palazzo Varano, del Collegio Fazzini, di Palazzo Battibocca, del San Domenico, del Granelli.

Definito insieme alla stessa Università e all’Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche, guidato da Stefano Babini, il programma sarà affidato al sub Commissario Gianluca Loffredo, ed il soggetto attuatore degli interventi sarà lo stesso ateneo. Le deroghe alla normativa generale saranno sfruttate per accelerare al massimo la realizzazione delle opere. Si procederà infatti con l’affidamento diretto degli appalti dei servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e di progettazione, sotto la soglia comunitaria di 214 mila euro, ma anche per l’esecuzione dei lavori sul Polo Studenti e Palazzo Ribechi. Per gli incarichi di progettazione e la realizzazione delle opere di importo maggiore si ricorrerà invece alla procedura negoziata.

L’Ordinanza prevede il ricorso anche ad altri meccanismi e a nuove procedure, in alcuni casi in deroga, sempre per assicurare una maggior speditezza al programma di ricostruzione. Unicam potrà ad esempio mettere a gara direttamente il progetto definitivo, o inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, così come gli esecutori delle opere potranno derogare ai limiti dei subappalti. E’ poi previsto un meccanismo di bonus/malus sui tempi di consegna dei lavori, con penali e premi per ritardi e anticipi, e viene istituita una Conferenza dei Servizi Speciale per acquisire tutti i pareri e le intese delle amministrazioni interessate, ad esempio sui vincoli culturali o ambientali, ma anche in questo caso con tempi ristretti, al massimo trenta giorni.

 

Ricostruzione post sisma 2016: Legnini, la strada è giusta, le parole di Draghi incoraggiano 

 

“Ora che la prima gamba, quella della ricostruzione materiale degli edifici distrutti dal sisma sta cominciando a camminare, occorre mettere in funzione la seconda, quella dello sviluppo economico che deve accompagnare questi territori verso il futuro ed uno sviluppo sostenibile. Confidiamo, per questo, nel Contratto Istituzionale di Sviluppo previsto dall’ultima Legge di Bilancio, dotato di 160 milioni di euro, ma soprattutto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che abbiamo messo a punto nelle scorse settimane e che prevede per le aree del sisma uno stanziamento di 1.7 miliardi di euro, che dovranno essere confermati nella versione definitiva del Piano, attesa a fine mese. Ringrazio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le parole e gli impegni sulla ricostruzione pronunciati oggi nel corso della Conferenza Unificata. La posizione del Presidente del Consiglio ci incoraggia ad andare avanti sulla strada tracciata che con le risorse del Recovery Plan potrà essere ulteriormente rafforzata sul versante della rinascita economica e sociale”.

 

Lo ha detto oggi il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che ha partecipato a Fermo, ad un incontro sul Recovery Plan tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma. “Nei primi tre mesi di quest’anno, ha detto Legnini, sono state approvate oltre 1.600 richieste di contributo, che nel giro di poche settimane porteranno all’apertura di altrettanti cantieri, in aggiunta ai quasi 3.500 aperti in questo momento. Quest’anno, inoltre, grazie all’accelerazione delle procedure puntiamo ad aprire anche 600 cantieri per le opere pubbliche, che sono ancora in ritardo” ha aggiunto il Commissario, annunciando la firma della prima Ordinanza Speciale, che riguarderà l’Università di Camerino, che darà attuazione ai nuovi poteri in deroga concessi al Commissario.

Il Commissario Legnini incontra Elisa Grande, nuovo capo Dipartimento di Casa Italia.

Primo incontro oggi a Roma tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, ed il nuovo Capo del Dipartimento Casa Italia di Palazzo Chigi, Elisa Grande. Due gli argomenti affrontati, in continuità con il lavoro di collaborazione e coordinamento già impostato dal Commissario ed il Dipartimento, fino a pochi giorni fa guidato da Fabrizio Curcio: la verifica delle risorse finanziarie presenti in bilancio da destinare ad un programma di edilizia scolastica nel Centro Italia colpito dal sisma e la messa a punto di una proposta comune da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la governance delle ricostruzioni.
Il programma per le scuole punta alla messa in sicurezza, al ripristino e alla ricostruzione degli edifici scolastici nelle aree oggetto di ricostruzione post sismica, utilizzando anche le risorse a disposizione del Dipartimento. Nei prossimi giorni, insieme alla verifica delle risorse utilizzabili, sarà istituito un apposito gruppo di lavoro delle due strutture per finalizzare il programma degli interventi. Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati dal Commissario Sisma 2016 per la ricostruzione di oltre 200 istituti scolastici, che ammontano a oltre 450 milioni di euro.
Il Commissario ed il Capo Dipartimento si sono inoltre impegnati a definire ed articolare, in tempi brevissimi, una proposta da inserire nel piano italiano per il Recovery Fund per omogeneizzare ed ottimizzare la governance e le procedure di ricostruzione post sisma, traendo spunto dalle esperienze del passato. A tal proposito il Commissario Legnini ha chiesto al Capo Dipartimento di convocare il Tavolo di coordinamento delle ricostruzioni con gli altri Commissari sisma.

Doppio cratere, ricostruzione conforme con Scia anche per i danni del 2009

Viene posto un quesito in merito alla disciplina del cd. “doppio cratere” ed in particolare si chiedono chiarimenti in merito all’ipotesi di ricostruzione non in conformità al preesistente titolo edilizio abilitativo, poiché il richiedente lamenta che, in tal caso, “si verifica che, nel centro storico, chi non può ricostruire in modo conforme “all’ edificio preesistente”, se il danno prevalente è riferito al 2009 non riceve il titolo edilizio, mentre chi è del 2016 si”.

In particolare, si legge nella nota, che “l’abitazione si trova nel centro storico del paese, la costruzione risale ai primi anni del secolo scorso…omissis… la nuova struttura… ha comportato l’eliminazione delle divergenze di cm 17 da un lato e di cm 20 dall’ altro, facendo così diminuire la superficie di mq 0,6851 da un lato e di mq 0,820 dall’ altro, per un totale di mq 1,501 a fronte di una superficie totale di circa mq 70. Il 2,2% in meno rispetto al vecchio” e che “l’edificio è legittimo e non aumenta la volumetria anzi la diminuisce”, lamentando il richiedente l’inapplicabilità delle ordinanze “perché il danno prevalente è del 2009, anche se è stato parzialmente demolito con ordinanza del Sindaco a seguito del sisma 2016”.

Premesso che, in via generale, la disciplina di accesso al contributo per l’ipotesi del doppio cratere, ai sensi dell’art. 13 del decreto Sisma e dell’ordinanza attuativa n.51/2018, stabilisce il criterio dell’accertamento preliminare del “danno ulteriore prevalente” (ex art. 2 e ss., ord. n.51/2018) che è attività di competenza del comune, il quesito merita tuttavia un doveroso approfondimento per il secondo dei profili emersi e che concerne la portata applicativa del menzionato principio di ricostruzione “in conformità al preesistente”, in particolare nei centri storici.

Tuttavia, da quanto riferisce il richiedente, la difformità dell’edificio è contenuta nei limiti di decremento volumetrico del 2,2% rispetto al preesistente. Si rammenta a riguardo che, ai sensi dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020, per tutti gli interventi edilizi realizzati sugli edifici privati, il limite di tolleranza costruttiva solo oltrepassato il quale si rientra nella disciplina degli abusi (artt. 31 e 36, 37 Testo unico dell’edilizia) è pari al 2% per le parziali difformità realizzate a far data dagli eventi sismici del 2016, mentre è del 5% per quelle realizzate prima di tale data (art. 1-sexies del decreto legge n. 55/2018).

Il caso prospettato sembra rientrare nella casistica sopra evidenziata nell’ambito del riconoscimento delle “tolleranze ricostruttive”.

Più in generale, non può essere trascurato che il Testo unico dell’edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e le norme speciali riguardanti i territori colpiti dal sisma, anche alla luce delle semplificazioni introdotte con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, devono ritenersi principi di disciplina generale e speciale applicabili ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, compreso il comune di Campotosto.

Ciò significa che, mentre per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, terzo comma del decreto Sisma, e dunque si applica criterio del danno prevalente ai soli fini della determinazione del contributo, ciò nondimeno l’applicazione della disciplina urbanistico-edilizia, sostanziale e procedurale, prescinde dal criterio della prevalenza ai fini del calcolo del contributo e deve essere attuata in tutti i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016.

Pertanto, come già chiarito con la Circolare prot. n. CGRTS 2594 del 27 gennaio 2021, merita di essere sottolineato che agli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016, come novellato dal decreto legge 76/2020.

Non si applicano dunque, per quanto concerne il regime giuridico degli interventi edilizi, le norme del Testo unico dell’edilizia, in specie per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

Rispetto alle limitazioni, introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” con riferimento agli immobili vincolati o a quelli ubicati nei centri storici (mantenimento della sagoma, dei prospetti, etc.), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, introdotta dal comma 6 dell’art. 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che (modificando il comma 3 dell’art. 12 del decreto “sisma” del 2016) ha espressamente escluso, come si è detto, l’ “obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.

La disciplina fondamentale è quella ora contenuta all’art. 12, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel testo riformato, secondo cui “all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni”.

La disciplina ora introdotta dal legislatore consente la realizzazione con SCIA di tutti gli interventi edilizi che siano conformi all’edificio preesistente ossia che non aumentino le volumetrie, salvo che per le parziali modifiche per ragioni sismiche o di efficientamento energetico, a condizione che l’edificio preesistente sia “legittimo”, fatti salvi gli abusi per difformità parziali comunque sanabili ai sensi dell’art 1 sexies del decreto legge n. 55 del 2018. E’ sempre ammessa la ricostruzione con totale demolizione, nei limiti di cui sopra, anche nei centri storici. Se l’intervento è conforme e non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore non è dovuta l’autorizzazione paesaggistica ed è comunque ammessa la modifica dei prospetti. La modifica della sagoma è ammessa con SCIA solo nei limiti degli ingombri planivolumetrici esistenti mentre, nei casi diversi, sarà necessario il permesso di costruire. Il permesso di costruire è altresì necessario per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie con aumenti di volumetria nonché per le delocalizzazioni volontarie.

L’interpretazione ora fornita deve ritenersi valida per tuti i comuni del cd. “doppio cratere”, a prescindere dunque dalla misura del calcolo del contributo secondo il criterio di “prevalenza del danno”.

 

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Rispetto delle altezze minime nella ricostruzione degli edifici

Con il quesito in oggetto si chiede un parere in merito al corretto inquadramento giuridico delle fattispecie in cui, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, lo stato di progetto preveda altezze di interpiano maggiori rispetto allo stato di fatto ante sisma.

In particolare, si richiama la disciplina normativa secondo cui  “con riferimento alle altezze minime il decreto ministeriale di riferimento (5 luglio 1975) prevede il limite di 2,70 metri. Per i comuni montani al di sopra di 1000 m. sul livello del mare è consentito ridurre tale limite a m.2,55 (Amatrice e Accumoli)”.

Ciò premesso, vengono formulati i seguenti quesiti.

1.In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio sito in comune montano che aveva un’altezza di 2,55, si può giustificare l’aumento di volume ricostruendo il piano con altezze di 2,70 riconducendo tale decisione a motivi igienico sanitari considerato che non c’è nessun obbligo (potendo ricostruire com’era in precedenza)?

  1. La decisione di autorizzare un intervento con aumento dell’altezza a 2,70, per i motivi anzidetti, può essere causa di lesione di diritti di terzi (i frontisti) che vedono ridotta la propria visuale?

3.Ovvero rientra nel diritto di chi ricostruisce riedificare con le altezze ordinarie e non con le deroghe alle altezze previste per i comuni montani?”

  1. “Prevedere un aumento delle altezze interpiano (pari H = 2,70) nello stato di progetto rispetto ad altezze interpiano inferiori presenti nello stato di fatto legittimato comportano un aumento globale dell’altezza massima dell’edificio demolito è da considerarsi un aumento di volumetria? ovvero può essere giustificato dalla necessità di adeguare sismicamente e sotto il profilo igienico sanitario gli edifici? Ed in quest’ultimo caso tale adeguamento prescinde dalla circostanza che gli edifici si trovino in centro storico?”.

I quesiti illustrati meritano una risposta chiara e definitiva su una questione già con chiarezza disciplinata dalla legge statale, dalle ordinanze commissariali e da risposte a quesiti date in precedenti occasioni.

Come noto, l’articolo 1 del decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”, prescrive che per i locali adibiti ad abitazione l’altezza minima interna utile sia fissata in metri 2.70 riducibili a metri 2.40 per bagni, ripostigli, gabinetti, corridoi e disimpegni in genere (primo comma). Viene, inoltre, ulteriormente previsto, ai sensi del secondo comma , che nei comuni montani al di sopra di 1000 metri sul livello del mare, può essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2.55, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia di edilizia locale.

Il decreto n.76/2020, all’articolo 10, fornisce un’ interpretazione autentica del D.M. 5 luglio 1975 e, in particolare, il secondo comma stabilisce che: “Nelle more dell’approvazione  del  decreto  del  Ministro  della salute  di  cui  all’articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e  i  requisiti igienico-sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti”.

Questo chiarimento risulta del tutto ragionevole poiché, diversamente, si applicherebbe retroattivamente la norma che prevede l’altezza minima dei vani a m. 2.70 con l’effetto di determinare una illegittimità di tutto il patrimonio edilizio preesistente o, peggio, un obbligo generalizzato di adeguamento di tutti gli edifici costruiti anteriormente al 5 settembre 1975.

Dunque, il sopracitato decreto legge n.76/2020 è chiaro nel disporre che le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti igienico-sanitario e quelli relativi all’altezza minima dei locali ad uso abitativo non sono da considerare riferiti agli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto del 1975 e ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n.1444/1968 ovvero in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.

Tuttavia, per gli interventi che prevedono la ricostruzione ex novo allo stato attuale, la regola deve ritenersi quella dell’altezza minima di metri 2.70 a meno che il comune non ritenga di esercitare la facoltà di deroga, con delibera consiliare, per motivate ragioni di natura architettonica e morfologica dei tessuti urbani o altre ragioni.

Ai sensi del terzo comma del citato art. 1, le altezze minime previste nel primo e secondo comma dell’articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975 possono, in altri termini, essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati, per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo che siano meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative, atte a garantire, comunque, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio in relazione al numero degli occupanti (ottenibile ad esempio, attraverso un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, ovvero dai riscontri d’aria trasversali..).

Pertanto, è la norma primaria a stabilire in via generale 2.70 metri di altezza per i locali ad uso abitativo ed è la medesima norma a consentire, altresì, che il comune, nell’esercizio delle proprie facoltà, con deliberazione del consiglio comunale possa motivatamente disporre di ricostruire in deroga, ad esempio anche solo per alcuni tessuti urbani di particolare pregio, al fine di garantire in tal senso l’allineamento della linea di gronda, ove ne ricorrano  i richiamati presupposti di legge.

In ogni caso, giova evidenziare che, in caso di demolizione  e ricostruzione  di un edificio sito in comune montano che aveva un’altezza di metri 2.55 nello stato di fatto legittimato, la ricostruzione a metri 2.70, con la conseguente variazione di cubatura che ne deriverebbe, non costituisce un incremento di volumetria, e ciò ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, secondo e terzo comma dell’ordinanza 107 del 22 agosto 2020 nonché dall’art.8, quarto comma, dell’ordinanza n.100/2020. L’intervento si realizza con S.C.I.A edilizia (ove conforme) e non necessita, in via ordinaria, dell’autorizzazione paesaggistica.

 Riguardo al profilo paesaggistico, deve infatti ritenersi che l’innalzamento a un’altezza interpiano di metri 2,70 possa senz’altro rientrare nell’ambito delle “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici” consentite dalla voce A.20 dell’allegato “A” al d.P.R. n. 31 del 2017 nel caso degli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, e che sia pertanto esonerata dalla previa autorizzazione paesaggistica, salvo però che non si tratti di un edificio facente parte del costruito storico del centro urbano (già) inserito in aggregati o insiemi di fabbricati costituenti una quinta architettonica omogenea e unitaria, sottoposta come tale a vincolo paesaggistico provvedimentale, ai sensi dell’attuale art. 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, come complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, in specie ove risulti dalla relazione storico-architettonica posta a corredo del vincolo una considerazione espressa di tale caratteristica tipologica, architettonica e costruttiva, come caratterizzante quel complesso di immobili e dunque costitutiva delle ragioni giustificatrici del vincolo stesso.

Quindi, in via conclusiva, ed auspicabilmente anche definitiva poiché ogni ritardo nell’interpretazione e nell’attuazione determina un ingiustificato rallentamento della ricostruzione e dà luogo a responsabilità del RUP:

  1. la ricostruzione previa totale demolizione ha in via ordinaria, come da legge, la quota di altezza minima dei vani di metri 2.70, salva diversa determinazione da assumersi in deroga da parte del consiglio comunale con la previsione di un’altezza minima di metri 2.55 nei comuni montani;
  2. il rilascio del titolo edilizio, anche nel caso di s.c.i.a., fa sempre salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell’ art.11, terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 sicché il problema non è di competenza del comune ( anche se, in via generale, un incremento dell’ altezza di poche decine di centimetri non dovrebbe ingenerare contenziosi);
  3. chi ricostruisce deve rispettare l’altezza minima di m.2,70 a meno che il comune non preveda, con delibera consiliare trattandosi di norma regolamentare, la facoltà di deroga a m.2,55: decide la legge o il comune, non il privato;
  4. la ricostruzione con altezza dei vani a 2,70 non costituisce aumento di cubatura, neanche in centro storico, come sopra motivato;
  5. ove sussista un vincolo diretto provvedimentale, previa dichiarazione di “notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 136, lett. c) del decreto legislativo 42/2004, su “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici”, al fine di assicurare l’omogeneità degli interventi, il Comune può, sentita la Soprintendenza competente, deliberare il mantenimento dell’altezza preesistente o l’innalzamento alla quota di m. 2,70.

Per gli interventi di mero ripristino può valere, invece, il rispetto della quota dell’esistente, come precisato dalla legge.

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Amatrice, ok al Programma di ricostruzione. Legnini ricorda il sindaco Fontanella

“C’è sicuramente un modo per onorare la memoria e il sacrificio del Sindaco Antonio Fontanella, scomparso pochi giorni prima dell’approvazione del Programma Straordinario di Ricostruzione  del vecchio centro storico di Amatrice: portare avanti ed attuare  quel programma che lui aveva fortemente voluto  con decisione, e se possibile implementarlo ulteriormente con la rapida approvazione dei programmi delle frazioni ”. L’ha dichiarato il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, partecipando alla riunione del Consiglio Comunale di Amatrice che ha approvato all’unanimità il primo PSR.

“Ricorderò sempre l’Udienza Pubblica di pochi giorni fa, la prima in assoluto nella storia di questa ricostruzione,  convocata   per raccogliere le istanze dei cittadini sul Programma: fu un’occasione di lavoro intenso che si concluse con piena soddisfazione del Sindaco e di tutti i presenti. Ricordo inoltre con emozione che Antonio in quell’occasione volle fermarsi davanti al pavimento di una delle tantissime case distrutte : mi disse che quella era la casa dei suoi genitori,  dove lui era nato, e che avrebbe voluto  rivedere presto in piedi. La ricostruzione di Amatrice è un’impresa difficile per il grado di danno che ha subito, le caratteristiche del territorio, la complessità di immaginare una ricostruzione ex novo. La vostra decisione di confermare questo Consiglio, oggi ad appena 4 giorni dalla scomparsa del Sindaco, è la migliore testimonianza della  forte volontà di andare avanti sulla strada tracciata. Da parte mia vi offro la totale disponibilità a trovare, per il tempo che sarà necessario, un luogo di coordinamento stabile e permanente tra i tre livelli di governo coinvolti, Comune, Regione e Commissario, per accelerare e dare certezza a questo processo. Adesso è il momento di concentrare il lavoro sull’Ordinanza speciale che darà il via alla sua attuazione”.

 

Ricostruzione edifici pubblici, accordo tra il GSE e il Commissario per il Sisma

 

L’intesa consentirà di combinare gli incentivi del Conto Termico per la riqualificazione energetica, con le risorse per la ricostruzione nelle Regioni colpite dal sisma del 2016-2017. Priorità a scuole, sanità, case popolari, edifici municipali

Utilizzare gli incentivi finanziari del GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, che devono essere ricostruiti dopo il sisma del 2016. Il Commissario alla Ricostruzione post Sisma 2016, Giovanni Legnini, e Francesco Vetrò, Presidente del GSE, società del Ministero dell’Economia che promuove la transizione ecologica con il sostegno alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa per favorire l’integrazione fra gli incentivi del Conto Termico del GSE con i finanziamenti dello Stato per la riparazione degli edifici pubblici ed in tal modo, e cofinanziare la ricostruzione delle strutture strategiche nel cratere.

Il cofinanziamento dei progetti che, grazie all’intesa, saranno qualificati con esito positivo dal GSE, consentiranno di liberare risorse che i Comuni potranno destinare ad altre opere pubbliche sul territorio, indirizzando al meglio gli investimenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dalla Ue per il 2030. Ai Comuni, anche grazie agli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, sarà fornita assistenza individuale per l’uso combinato dei fondi commissariali con gli incentivi previsti dal Conto Termico, che mette a disposizione 200 milioni di euro l’anno per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

L’intesa prevede che sia data priorità alla riqualificazione delle scuole, ai progetti relativi all’edilizia sanitaria e a quella residenziale pubblica, ad impianti sportivi pubblici, luoghi della cultura ed altri edifici di proprietà degli enti locali (come uffici o musei).

“La collaborazione con l’ufficio del Commissario, già avviata nel 2019, si consolida con la sottoscrizione del Protocollo che trova oggi la luce, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici consacra il suo impegno ad aiutare i territori e le popolazioni colpiti dal sisma del 2016. La realizzazione di azioni concrete di supporto acquista, nel momento attuale, un maggiore significato in termini di inclusione e ritorno alla quotidianità”, ha detto il Presidente del GSE Francesco Vetrò.

“La firma di oggi è un accordo oltre l’accordo, perché frutto di un dialogo che ha avuto sin da subito l’obiettivo di avviare una nuova stagione per tutti i territori colpiti dal sisma del 2016/17. L’adozione di un modello di ricostruzione sostenibile è una concreta opportunità di sostegno, riqualificazione e ripopolamento di questi luoghi fragili, per lo più piccoli Comuni e Aree Interne, dall’incredibile potenziale”, ha dichiarato l’Amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, aggiungendo: “Già da oggi il Comitato di Coordinamento e i Direttori degli Uffici Speciali Regionali per la ricostruzione, rappresentanti dei 140 Comuni colpiti, lavoreranno per avviare una programmazione condivisa degli interventi compatibili con gli incentivi GSE, molti dei quali cumulabili, e anche per estendere il supporto ai 502 Comuni fuori cratere. Facciamo tesoro dell’esperienza del Comune di Costacciaro, primo beneficiario della sinergia tra le risorse commissariali e il Conto Termico, e replichiamo velocemente questa esperienza di successo”.

“Questo accordo con il GSE, che intendo ringraziare, è molto importante perché consente di combinare al meglio e mettere a sistema le risorse pubbliche che già sono a disposizione, per un obiettivo strategico come la ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016, che è finalmente partita e che può rappresentare un’opportunità per l’intero Paese”, ha detto il Commissario Legnini. “Gli incentivi del GSE per l’efficientamento degli edifici pubblici, insieme a quelli del Super Ecobonus per le abitazioni private, possono così essere sommati ai fondi pubblici per la ricostruzione post-sisma, rafforzando concretamente”, ha aggiunto il Commissario, “la possibilità di conseguire agli obiettivi del processo di transizione ecologica intrapreso dalla Ue e dal governo per realizzare un nuovo modello di sviluppo. Anche le linee di azione proposte per il Centro Italia nel Recovery Fund saranno in grado di dare un’ulteriore spinta per la ricostruzione di città e paesi sicuri e sostenibili dal punto di vista energetico ed ambientale”.