Avanzano gli studi sulle faglie, svincolate altre aree. Legnini: ricostruire in sicurezza

Gli studi di approfondimento sulle faglie, fratture della crosta terrestre superficiale che possono muoversi in un sisma e che interessano alcuni comuni colpiti dai terremoti del 2016 impattando sulla ricostruzione, avanzano e portano buoni risultati.

Il lavoro affidato dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, all’INGV, all’ISPRA, al CNR-IGAG e alle Università del territorio, il primo che viene realizzato su scala sistematica nell’ambito di una ricostruzione post sisma, ha infatti consentito di accertare la reale pericolosità di molte faglie conosciute e per gran parte della loro estensione, di ridurre ulteriormente le zone di rispetto e di attenzione, che costituiscono vincoli per la ricostruzione.

“Abbiamo il dovere di ricostruire in sicurezza soprattutto dopo un terremoto, di verificare le fragilità del terreno che conosciamo e quelle che solo ipotizziamo, come i dissesti idrogeologici o le faglie, per liberare dai vincoli le aree non rischiose dove i cittadini attendono di ricostruire”, ha detto il Commissario Legnini, che ha anticipato oggi ai Sindaci dei Comuni di Norcia, Campotosto, Capitignano, Barete, Pizzoli, Montereale, Rieti, Leonessa, Rivodutri, Cantalice, Cittareale, interessati da questi fenomeni, i risultati delle analisi.

Il lavoro condotto fin qui dai geologi delle Università di Camerino, l’Aquila, Chieti, dell’ISPRA, coordinati dall’INGV, ha consentito in generale un avanzamento molto importante delle conoscenze sul rischio sismico del territorio e di restringere le aree che altrimenti, in base alle Linee Guida per la gestione dei territori interessati dalle faglie attive e capaci, sarebbero state interdette alla ricostruzione. Alcune faglie che si presumevano pericolose sono state declassificate, altre ancora sono state localizzate meglio, escludendo rischi per gli abitati.

Un’ultima fase degli studi, che sarà avviata dopo l’adozione di una nuova Ordinanza nelle prossime settimane, si concentrerà sulle situazioni dove il potenziale di pericolosità delle faglie, che si estendono per diversi chilometri, deve essere ancora interamente accertato con trincee di scavi e analisi che richiedono un elevato grado di accuratezza. Gli interventi nelle aree che hanno bisogno di ricerche più approfondite, in particolare in alcuni comuni abruzzesi e del Lazio, saranno al centro di un nuovo incontro tra il Commissario Legnini e i sindaci lunedì prossimo, a Capitignano (Aq).

Sisma 2016: Ordinanze Speciali per Accumoli, Arquata, Castelluccio e Pieve Torina

La Cabina di coordinamento della ricostruzione post sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, ha dato via libera oggi a quattro Ordinanze Speciali per Arquata del Tronto, Accumoli, Pieve Torina e Castelluccio di Norcia, comuni e borghi tra quelli maggiormente colpiti dai terremoti di quattro anni fa.

Le Ordinanze, su cui è registrata l’intesa unanime dei Presidenti delle quattro regioni interessate, prevedono l’utilizzo di deroghe alla normativa di carattere generale per la realizzazione di alcune opere pubbliche urgenti e necessarie anche per la partenza della ricostruzione privata.

Nei giorni scorsi la Cabina di coordinamento aveva già raggiunto l’intesa su altre otto Ordinanze Speciali in deroga, che riguardano la ricostruzione di Campotosto, Cascia, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Ussita, delle scuole di Montegiorgio e di Tolentino, del complesso di Sant’Eutizio a Preci.

Tutte le nuove Ordinanze Speciali, che saranno firmate ed emanate dal Commissario Straordinario nei prossimi giorni, saranno immediatamente esecutive con la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Struttura, www.sisma2016.gov.it . La firma dell’Ordinanza relativa alle scuole di Tolentino resta subordinata all’acquisizione di alcuni documenti, non ancora trasmessi dal Comune.

Sisma 2016: entro il 30 settembre la “prenotazione” dei contributi, più tempo per chiudere i danni lievi.

I proprietari degli edifici danneggiati dal sisma 2016 potranno presentare la manifestazione di interesse per il contributo di ricostruzione fino al prossimo 30 settembre, due mesi in più rispetto al termine originario del 31 luglio. E ci sarà la possibilità di un’integrazione entro 30 giorni, 60 in casi eccezionali, per le domande di contributo per i danni lievi presentate in forma semplificata a novembre, che dovevano essere completate il 30 giugno.

E’ quanto prevede un’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, su cui è stata raggiunta oggi l’intesa dei presidenti delle Regioni e dei sindaci nella Cabina di Coordinamento, che ha dato via libera anche ad un atro nutrito pacchetto di Ordinanze Speciali in deroga per la ricostruzione dei Comuni più colpiti e durante la quale è stata annunciata l’imminente presentazione di un’Ordinanza sulle imprese e i costi della ricostruzione.

Quella privata, oggi, ha finalmente acquisito un ritmo molto sostenuto, con 3 mila richieste di contributo approvate nei primi cinque mesi dell’anno e oltre 5 mila cantieri aperti, ma rischia un nuovo rallentamento, soprattutto a causa dell’impennata dei prezzi di alcune materie prime. Per ovviare al problema è stato chiesto un intervento normativo al Governo e al Parlamento che la nuova Ordinanza potrà recepire, prevedendo anche nuove misure per accelerare i pagamenti sugli stati di avanzamento dei lavori ed alleggerire i requisiti che devono avere le imprese per partecipare ai lavori della ricostruzione.

Quanto ai danni lievi, i professionisti che non hanno ancora definito ed inoltrato agli USR la domanda entro il 30 giugno, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza di oggi, riceveranno prima del preavviso di rigetto dell’istanza incompleta un’ultima e definitiva richiesta di integrazione documentale con la concessione di un ulteriore, limitato, margine di tempo.

Le Ordinanze Speciali esaminate oggi dalla Cabina di Coordinamento, e che saranno firmate ed emanate nei prossimi giorni dal Commissario, una volta acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni sono tredici.

Su nove di queste, che riguardano la ricostruzione pubblica a Norcia e Cascia (Pg), Campotosto (Aq), Castelsantangelo sul Nera e Ussita (Mc), quella del complesso di Sant’Eutizio a Preci (Pg), delle scuole di Montegiorgio (Fm) e di Tolentino (Mc) (quest’ultima subordinata all’acquisizione di alcuni atti necessari) è stato già raggiunto un accordo di massima. Altre quattro Ordinanze, che riguardano la ricostruzione di Accumoli (Ri), Pievetorina (Mc), Arquata del Tronto (Ap) e Castelluccio, frazione di Norcia (Pg), e che necessitano di alcuni altri approfondimenti tecnici, saranno esaminate nel corso di nuova Cabina di Coordinamento, già convocata per il prossimo 12 luglio.

 

 

 

 

A Offida incontro con i sindaci ANCI del cratere sisma

“I dati della ricostruzione al 31 maggio confermano il buon andamento della ricostruzione e la bontà delle scelte di semplificazione fatte nel corso del 2020”.
Lo ha detto Giovanni Legnini, Commissario sisma 2016, durante l’incontro con i rappresentanti Anci delle quattro Regioni colpite dai terremoti del 2016, la prima assemblea in presenza da un anno e mezzo, che si è svolta ad Offida (AP).

“Nei primi mesi del 2021 sono stati 3mila i contributi concessi dagli Usr, che ringrazio per il lavoro svolto, tenendo conto che nell’intero 2020 i decreti di contributo emanati furono 2.700”.

L’incontro di Offida è stato occasione per il Commissario di fornire il quadro aggiornato sia dell’attività svolta e in corso, sia dei prossimi passi da attuare. Tra gli obiettivi dei prossimi mesi, “un’ordinanza per la ricostruzione delle scuole, sia dentro che fuori cratere e il secondo programma delle opere pubbliche che stiamo definendo con le Regioni”,

“Questa fase nuova per la ricostruzione non può fare a meno dell’apporto dei sindaci e dell’Anci – ha aggiunto rivolto ai rappresentanti presenti e alla presidente Anci Marche Valeria Mancinelli -. Il loro ruolo è stato fondamentale per raggiungere i risultati fin qui ottenuti”.

Nell’incontro di oggi si è discusso anche delle iniziative legislative all’esame del Parlamento, che potrebbero essere utilmente adattate per agevolare la ricostruzione. Tra queste anche una norma che il Commissario Legnini ha sollecitato al Governo per scongiurare che l’aumento dei prezzi delle materie prime si traduca in un blocco dei cantieri della ricostruzione privata o in un aggravio economico a carico dei cittadini.

La ricostruzione privata accelera, oltre 5 mila cantieri aperti a fine maggio

 

Tremila decreti concessione del contributo approvati, con oltre 5 mila cantieri aperti alla fine del periodo, un obiettivo anche superiore alle previsioni formulate all’indomani dell’approvazione dell’Ordinanza 100, che ha modificato radicalmente le procedure per l’ottenimento dei contributi. Nei primi cinque mesi del 2021 la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 ha infatti avuto un’ulteriore accelerazione rispetto al 2020, che aveva già registrato una forte crescita delle domande di contributo e dei decreti di concessione. Grazie all’impegno degli Uffici Speciali regionali, degli uffici tecnici dei Comuni e dei professionisti incaricati dai cittadini di presentare i progetti, la ricostruzione in questo primo scorcio dell’anno procede a una velocità tripla rispetto alla media del 2020. E comincia a scontare qualche difficoltà legata soprattutto alle dinamiche di mercato, relative ai prezzi delle materie prime, ma non solo. Problemi sui quali il Commissario ha già avviato un confronto con il Governo, con l’obiettivo di individuare al più presto le possibili soluzioni, anche normative.

A fine maggio le domande di contributo presentate dai privati per la ricostruzione posi sisma 2016 hanno superato quota 20 mila (+5% rispetto a dicembre 2020). Grazie alle modifiche alla procedura di presentazione delle domande e di concessione del contributo introdotte con l’Ordinanza 100 e al rafforzamento degli Uffici Speciali della Ricostruzione, in questo periodo è cresciuto soprattutto il numero delle istanze approvate: al 31 maggio i contributi concessi erano 9.888, quasi 3 mila in più rispetto a fine dicembre dell’anno scorso (nell’intero 2020 le domande approvate sono state 2.700).

A fine maggio, nelle quattro Regioni del cratere Sisma 2016, erano attivi 5.065 cantieri della ricostruzione privata, mentre 4.823 erano gli interventi già conclusi, con il rientro a casa delle famiglie che abitavano gli immobili, e delle imprese che vi svolgevano le loro attività.

Nelle Marche le domande di contributo presentate sono arrivate a quota 10.667 (+6% rispetto a fine 2020), mentre quelle accolte sono salite a 4.635 (+37% su dicembre dello scorso anno). Nei primi cinque mesi del 2021 l’USR Marche ha approvato 1.734 richieste di contributo (+37% rispetto a fine 2020). Nello stesso tempo sono stati ultimati, sempre nelle Marche, 761 cantieri della ricostruzione privata (+30% su dicembre).

L’incremento più elevato delle richieste di contributo accolte si registra, in questi primi cinque mesi dell’anno, in Abruzzo, che sta recuperando il ritardo arretrato. Le istanze approvate tra gennaio e maggio sono state 370, con una crescita del 68% rispetto a fine 2020. Nello stesso periodo sono terminati i lavori in 135 cantieri, con un incremento del 57% rispetto a fine dicembre scorso. Nel complesso le richieste presentate in Abruzzo sono 3.525, quelle approvate 918, i cantieri conclusi 373.

In Umbria le domande presentate complessivamente sono 3.442, mentre quelle avanzate nel periodo gennaio-maggio sono state 114. Le richieste approvate fin qui sono state 1.636, 533 delle quali nei primi cinque mesi di quest’anno. I lavori ultimati in Umbria sono 649, 142 dei quali nel periodo gennaio-maggio 2021 (+48% rispetto a fine 2020).

Nel Lazio le istanze di contributo presentate sono state finora 2.193, quelle accolte 965, i cantieri già chiusi 475. Nei soli primi cinque mesi del 2021 le istanze approvate sono state 305, i cantieri ultimati 91 (+24% su fine 2020).

 

 

 

 

Ordinanza 116: la riforma non crea disparità di trattamento, salvi i diritti acquisiti

Oggetto: Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 – Articolo 14 (Abrogazioni)

XXXXXX con la nota che si riscontra, rileva criticamente che l’avvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 14 dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, della “lettera a) della tabella 7 allegata all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017”, ossia dell’incremento del costo parametrico del 10 per cento per gli edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42 del 2004 già riconosciuto in via automatica (“soltanto perché l’immobile in questione rientra nelle classificazioni normative richiamate, a prescindere dal tipo di intervento che si va a compiere, e quindi a prescindere che si tratti di restauro/ricostruzione o demolizione/ricostruzione”), avrebbe determinato la perdita dell’incremento del costo parametrico per gli edifici costruiti dopo il 1945, anche per quelli sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta, che non beneficiano degli incrementi di cui all’ordinanza n. 116 del 2021.

Tale riforma sembrerebbe, osserva XXXXX  “abbastanza paradossale perché gli immobili costruiti dopo il 1945, specialmente negli anni ’60-’70-’80, poiché spesso realizzati senza tener conto di piano regolare alcuno, sarebbero quelli che dal punto di vista paesaggistico sono soggetti a maggiori prescrizioni dagli enti di competenza, alle quali dovrebbe corrispondere un incremento del costo parametrico, e non piuttosto una privazione totale di tale incremento del costo parametrico a favore, invece, di immobili costruiti prima del 1945 che, seppur vecchi, hanno una loro fisionomia più caratteristica e compatibile con i luoghi di cui trattasi”. Con la conseguenza per cui gli “immobili paesaggisticamente da migliorare si troverebbero sprovvisti del riconoscimento dell’incremento del costo parametrico, nonostante su questi stessi fabbricati tutti gli enti di competenza si espongono con numerose prescrizioni che andrebbero appunto sorrette da una premialità che invece si intende togliere”.

Analoga critica viene quindi svolta dal con riferimento all’abrogazione dell’incremento del costo parametrico di cui al “numero 4 della tabella 7 allegata all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”, in relazione agli immobili ad uso produttivo, che già beneficiano di un contributo piuttosto esiguo, nonché, pur trattandosi di una fattispecie in via di esaurimento, con riguardo all’abrogazione dell’incremento del costo parametrico di cui all’ “articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016”, quindi in relazione agli immobili con danni lievi.

Queste modifiche, si conclude nella nota in esame, determinerebbero una disparità di trattamento difficile da spiegare tra chi fino ad oggi, presentando la relativa pratica di richiesta di contributo, ha potuto beneficiare di tale incremento del costo parametrico e chi, successivamente all’entrata in vigore dell’ordinanza n.116 del 2021, non potrebbe più beneficiarne.

Le critiche sollevate dall’istante vertono essenzialmente sulla scelta, caratterizzante l’indirizzo strategico espresso dalla nuova ordinanza n. 116 del 2021, di sostituire al sistema antevigente, imperniato sull’automatismo dell’incremento del contributo, riconosciuto indistintamente in relazione a tutti gli edifici comunque ricompresi in un’area tutelata paesaggisticamente, un sistema nuovo, più selettivo, graduato e proporzionato in relazione alla tipologia dell’edificio (se riconducibile, in quanto anteriore al 1945, al costruito storico e tradizionale), nonché in relazione al tipo di vincolo paesaggistico (se “generico” o “specifico”) e al tipo di intervento progettato (se conservativo o di demolizione e ricostruzione).

Sotto questo profilo, in effetti, l’ordinanza n. 116 del 2021 non si è limitata a operare un mero riordino delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati, ma ha inteso operare una vera razionalizzazione degli incrementi, con un ripensamento del sistema sinora vigente, giudicato sotto molti aspetti non soddisfacente e inadeguato a conseguire l’obiettivo di favorire una ricostruzione attenta alla qualità architettonica e alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche tradizionali, tipiche e identitarie di molti edifici del Cratere, dei nuclei e centri storici e, più in generale, del patrimonio culturale e paesaggistico delle aree colpite dal sisma.

Uno dei punti qualificanti di questa riforma consiste esattamente nell’aver superato il previgente sistema automatico, che non distingueva tra interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di conservazione e di restauro, né in base al tipo di vincolo paesaggistico – generico o specifico – gravante sull’area, attribuendo a tutti ugualmente l’incremento del 10 per cento del costo parametrico per il solo fatto che l’edificio ricadesse in una zona vincolata.

Il nuovo sistema, invece, premia (in base alle tabelle allegate all’ordinanza n. 116 del 2021) gli interventi conservativi, che cercano di ricostruire le caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tradizionali dei luoghi, rispetto a quelli di demolizione e di ricostruzione, e distingue tra gli edifici che costituiscono parte integrante dei centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico (vincoli “specifici”), che contribuiscono a rappresentarne il valore paesaggistico tutelato, e gli edifici che, pur ritrovandosi all’interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico, non recano in sé alcuna caratteristica architettonica tale da giustificare l’incremento del contributo.

Per comune convenzione e generale riconoscimento la soglia temporale dell’anno 1945 segna, come chiarito nelle premesse motivazionali e nella relazione illustrativa che accompagna l’ordinanza n. 116 del 2021, in quanto limite cronologico che separa il periodo precedente l’ultimo conflitto e il periodo della ricostruzione post-bellica, uno spartiacque epocale nella configurazione degli ambiti edificati e dello sviluppo urbanistico ed edilizio del Paese, come riconosciuto anche nell’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante i Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che, nell’allegato 1, al paragrafo 1, nel punto 1a), riconosce la presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico, da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, nel caso di “1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra”. La soglia cronologica del 1945 è altresì indicata dalla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, n. 42, prot. 21322, del 21 luglio 2017 che, nell’interpretare il riferimento, contenuto nel d.P.R. n. 31 del 2017, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, richiama e fa proprio “l’orientamento storico-critico – sul quale sembra potersi registrare un’ampia convergenza di posizioni, e al quale lo stesso MiBACT ha in definitiva aderito (si veda ad esempio la ricerca promossa dalla allora DARC, con il concorso di varie Università, sulle “architetture italiane del secondo Novecento”, identificate quali architetture realizzate in Italia a partire dal 1945) – che individua nell’inizio del secondo dopoguerra, e dunque convenzionalmente nel 1945, la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere ‘contemporaneo’ del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale “patrimonio del secondo Novecento”): ciò – fondatamente – sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella produzione edilizia successiva alla data suddetta”.

Segue dalle esposte considerazioni che non si giustifica(va) l’attribuzione di una particolare premialità al contributo per l’edilizia del periodo post-bellico, successiva al 1945, notoriamente priva di un proprio valore o interesse paesaggistico riconoscibile, in quanto connotata di regola da caratteristiche costruttive, tipologiche e dei materiali edili adoperati affatto eterogenee rispetto alle costruzioni appartenenti all’edificato storicizzato, che riveste, invece, un suo proprio significato sotto il profilo paesaggistico.

Deve invero considerarsi che, come già sopra accennato, la presenza di un vincolo paesaggistico non implica affatto per ciò solo la sussistenza di un valore e di un interesse pubblico paesaggistico insisto nel singolo edificio che ricade nell’area tutelata. La maggior parte dei vincoli paesaggistici, infatti, hanno una connotazione generica, nel senso che includono vaste porzioni di territorio ritenute di notevole interesse paesaggistico soprattutto per i valori naturalistici espressi (è così, ad esempio, per le zone sottoposte a vincoli di legge “Galasso”, oggi art. 142 del codice di settore del 2004, quali i territori montuosi sopra i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica, i parchi e le riserve nazionali o regionali, i territori di protezione esterna dei parchi e quelli coperti da foreste e da boschi, le zone gravate da usi civici, etc., che sono vincolati ex lege in quanto aree geografiche, a prescindere del tutto dalla tipologia e dalla qualità degli edifici in esse ricompresi); oppure riguardano il cono visivo che va da un punto di belvedere alla bellezza naturale protetta (così è di regola per le così dette “bellezze panoramiche”, vincoli d’insieme contemplati dall’art. 136, comma 1, lettera d), del codice del 2004), poiché anche in questo caso il vincolo opera del tutto indipendentemente dalla qualità e dalla tipologia degli edifici inclusi nel perimetro vincolato.

Diversamente, nel caso di vincoli specifici (le “bellezze individue”, ossia le ville, i giardini e i parchi, oppure i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 136 cit.), la qualità paesaggistica presa in considerazione (che giustifica il vincolo) spesso coincide con le caratteristiche storico-artistiche e architettoniche degli antichi borghi protetti e, quindi, dei singoli edifici che appartengono a quell’insieme di edificato storico e tradizionale che costituisce il borgo antico tutelato. Ma anche in quest’ultimo caso, tuttavia, occorre distinguere, all’interno del complesso edificato vincolato, tra gli edifici che recano in sé quelle caratteristiche che giustificano il vincolo e sono parte organica del centro o nucleo storico tutelato (e che di solito sono quelli che appartengono all’architettura storica e tradizionale anteriore al 1945), e gli edifici più recenti, degli anni ’60, ’70 o ’80 del secolo scorso, che sono quasi sempre estranei rispetto al complesso di immobili che compongono quel caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che giustifica il vincolo.

Questa esposizione dimostra che è illogico attribuire indistintamente a tutti gli edifici ricompresi in qualsiasi tipo di vincolo paesaggistico (e in ugual misura) il beneficio dell’incremento sul costo parametrico, e che è invece necessario distinguere, a seconda del tipo di vincolo (generico o specifico) e del tipo di edificio (se anteriore al 1945 e presumibilmente espressivo di un suo valore paesaggistico, almeno di tipo identitario, o successivo, e dunque appartenente a un’edilizia più recente, priva di valore storico-testimoniale e di rilievo paesaggistico), e ciò allo scopo di concentrare le risorse per incentivare la conservazione e il restauro di quella tipologia di edifici, in luogo della loro demolizione e ricostruzione, che difficilmente può assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati.

È vero che, nella legislazione vigente, il regime giuridico “vincolistico”, di sottoposizione al previo controllo autorizzativo (autorizzazione paesaggistica) è comune e uguale per tutti gli edifici comunque ricompresi in un’area vincolata, indipendentemente dal tipo di vincolo e dall’età e dalla tipologia architettonica dell’edificio. Ma tale circostanza – che obbedisce ad altre finalità di tutela paesaggistica diverse e autonome da quelle proprie della ricostruzione post-sisma – non implica alcuna ricaduta sul piano della commisurazione del contributo per la ricostruzione, che non ha e non potrebbe in nessun caso avere una valenza (in senso lato) “indennitaria” per gli oneri insiti nell’assoggettamento dell’edificio al regime vincolistico.

In disparte la considerazione che, come è noto, la natura dichiarativa e conformativa dei vincoli paesaggistici esclude in radice ogni forma di indennizzabilità a favore dei privati proprietari, possessori o detentori del bene (Corte cost., sentenze nn. 55 e 56 del 1968), non v’è dubbio sul fatto che le risorse pubbliche preordinate alla ricostruzione post-sisma non potrebbero mai essere finalizzate a un siffatto scopo estraneo al fine istituzionale ad esse impresso dal legislatore.

Aggiungasi, infine, la considerazione che la nuova ordinanza del 2021, se, da un lato, ha abrogato l’incremento automatico del 10 per cento, ha, dall’altro lato, notevolmente aumentato gli incrementi (fino al 50 per cento per i beni paesaggistici e fino al 100 per cento del costo parametrico per gli edifici sottoposti a vincolo come beni culturali), con la conseguente necessità di operare un generale riequilibrio economico-finanziario della riforma, che non avrebbe evidentemente consentito a un tempo gli aumenti suddetti e il mantenimento dell’incremento automatico del 10 per cento per tutti gli edifici (di qualunque tipo e di qualunque epoca), sol perché inclusi nel perimetro di vincoli paesaggistici (di qualunque tipo).

Alla luce di questa ampia argomentazione, non appaiono condivisibili le critiche sollevate nella nota che si riscontra che, pur esprimendo un’opinione soggettiva del tutto legittima, non evidenziano profili rilevanti in punto di legittimità, ma rappresentano solo una non condivisione della scelta politica di merito, in termini di convenienza e di opportunità.

Sotto un primo profilo, si rileva nella nota in esame che l’abolizione dell’incremento automatico del 10 per cento per gli edifici gravemente danneggiati compresi in aree vincolate non consentirebbe di coprire i maggiori costi dovuti alle gravose prescrizioni migliorative imposte dagli organi di tutela proprio per il minor pregio paesaggistico degli edifici successivi al 1945, degli anni ’60, ’70 o ’80 del Novecento.

Il rilievo non sembra condivisibile. Basti in proposito considerare che, come stabilito dalla voce A.29 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, nonché dalle ordinanze n. 100 e n. 107 del 2020 (articoli, rispettivamente, 8 e 5), e come chiarito nella circolare interpretativa del 22 gennaio 2021 (par. 2), non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica in tutti i casi di ricostruzione conforme e fedele dell’edificio preesistente, con le tolleranze e le lievi modifiche necessarie a fini di miglioramento o adeguamento sismico o di efficientamento energetico e degli impianti tecnologici, ragion per cui il titolare dell’edificio di epoca successiva al 1945, ancorché ricompreso in un’area vincolata,  può senz’altro, di regola, con una semplice SCIA, demolire e ricostruire, senza dover eseguire nessuna prescrizione o condizione degli organi di tutela (salvo che non intenda liberamente introdurre, in sede di ricostruzione, modifiche sostanziali, tali da giustificare, quindi, il previo controllo autorizzatorio paesaggistico, non trattandosi più in tal caso di ricostruzione conforme e fedele, esonerata, come tale, dall’autorizzazione paesaggistica). Fuori dai casi di ricostruzione non fedele (implicante, cioè, modifiche sostanziali, paesaggisticamente rilevanti), gli organi di tutela (Comune e Soprintendenza) non hanno titolo a prescrivere alcunché (ove si proceda, si ripete, a una ricostruzione fedele), ferma restando ovviamente la libertà del privato di accettare eventuali indicazioni estetiche migliorative che intenda volontariamente apportare per la scelta di migliorare la qualità architettonica dell’edificio. È da escludere, quindi, che gli edifici degli anni ’60, ’70, ’80 del Novecento, in quanto rientranti in un vincolo paesaggistico, debbano o possano essere sottoposti, in sede di riparazione o di ricostruzione, a più onerosi condizionamenti e prescrizioni in linea di tutela paesaggistica.

Neppure può condividersi l’ulteriore osservazione secondo la quale la riforma determinerebbe una disparità di trattamento difficile da spiegare tra chi fino ad oggi ha potuto beneficiare di tale incremento del costo parametrico e chi, successivamente all’entrata in vigore dell’ordinanza n.116 del 2021, non potrebbe più beneficiarne. Al riguardo potrebbe replicarsi con l’osservazione speculare, uguale e contraria, per cui, caso mai, era difficile da spiegare perché un edificio di edilizia storica e tradizionale, anteriore al 1945, collocato per un centinaio di metri al di fuori di una zona gravata da uso civico, o dal perimetro di una parco o di un’area naturale protetta, o posto a 1000 m. di quota, non poteva beneficiare di alcun incremento, mentre un edificio degli anni ’70, in cemento armato, totalmente estraneo per tipologia costruttiva e architettonica all’edilizia storica tipica dei luoghi, ubicato a un centinaio di metri di distanza dal primo, dovesse invece godere senz’altro dell’incremento del 10 per cento per il solo fatto di trovarsi per caso all’interno del perimetro dell’uso civico o dell’area naturale protetta, oppure sopra i 1.200 m. di quota.

In ogni caso il problema di diritto intertemporale, peraltro insito inevitabilmente in ogni intervento di riforma, che segna necessariamente una linea di demarcazione tra il regime previgente e quello di nuova introduzione, trova una risposta adeguata nel regime transitorio introdotto dall’art. 13 dell’ordinanza, in base al quale ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell’ordinanza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti, venendo così salvaguardati i diritti quesiti di coloro che diligentemente hanno già provveduto a presentare la domanda di contributo.

L’Esperto Giuridico                                                Il Consigliere Giuridico
Paolo Carpentieri                                                        Pierluigi Mantini

Scarica qui il parere 

Aperto lo sportello “Rilancio PMI Cratere Sismico”, al via le domande di finanziamento

Dal 14 giugno 2021 è aperto lo sportello per presentare la domanda, esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia, per ottenere le agevolazioni previste da “Rilancio PMI Cratere Sismico”.

Si tratta del nuovo incentivo promosso dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 e gestito da Invitalia, che sostiene il ripristino e il riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 2016. Le iniziative imprenditoriali finanziabili riguardano tutti i settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio, turismo, produzione agricola, pesca e acquacoltura.

La misura agevolativa, estremamente semplice e snella, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, esercitate anche nella forma della libera professione individuale, presenti nei territori dei comuni delle regioni interessate. Riguarda esclusivamente le realtà produttive già costituite e attive al momento in cui si sono verificati i terremoti e le cui sedi siano state dichiarate inagibili a causa degli eventi sismici stessi.

Sono stati messi a disposizione delle imprese beneficiarie 9.512.000 euro per la concessione di mutui a tasso zero e senza garanzie, a copertura del 100% degli investimenti da realizzare.

Ne potranno fruire più di 300 PMI di ogni settore e forma giuridica (società di capitali, di persone, ditte individuali, attività professionali, imprese sociali, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.), a fronte della realizzazione di investimenti di modesto ammontare e di varia natura: ammodernamento, ampliamento, incremento/diversificazione della capacità produttiva, adeguamento delle attrezzature e degli arredi, ecc.

I programmi di spesa agevolabili non possono superare l’importo complessivo di 30.000 euro. Nel caso l’importo complessivo delle spese da realizzare fosse superiore a 10.000 euro, una parte delle stesse potrà essere costituita da costi di gestione, in misura non superiore al 50% delle spese di investimento.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono inoltre essere stati avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro i 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni

Il finanziamento agevolato, senza alcuna forma di garanzia ed erogato in anticipo in un’unica soluzione, dovrà essere restituito secondo un piano di ammortamento di massimo 10 anni, con un periodo di preammortamento di 3 anni.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili e gli eventuali nuovi stanziamenti destinati all’intervento, sono ripartiti su base regionale come segue:

Abruzzo: 10%
Lazio: 14%
Marche: 62%
Umbria: 14%

Per saperne di più

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-pmi-cratere-sismico

Ricostruzione, accordo tra E-distribuzione e il Commissario per il sisma 2016

L’intesa mira a semplificare e velocizzare le procedure e tutte le attività sulle forniture elettriche nei comuni del cratere sismico per dare risposte sempre più rapide ed efficaci ai cittadini

Roma, 17 giugno 2021 – Agevolare gli allacci e i distacchi delle linee elettriche nei cantieri della ricostruzione dopo il terremoto nel Centro Italia 2016, con la riduzione dei tempi di intervento, l’apertura di un canale di assistenza dedicato e un meccanismo che consenta ai cittadini di fronteggiare eventuali costi con il contributo pubblico, senza spese a loro carico.

La ricostruzione privata sta acquistando un passo sempre più sostenuto e il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, con l’amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, hanno concordato e firmato un Protocollo con le nuove procedure per semplificare ed accelerare le operazioni di cantiere legate agli approvvigionamenti di energia elettrica.

E-Distribuzione, che gestisce la rete di media e bassa tensione in oltre 130 comuni del cratere sismico, si impegna a ridurre della metà i tempi tecnici di propria competenza oggi previsti per l’esecuzione dei lavori di allaccio delle forniture di cantiere e definitive, spostamento degli impianti e di eventuale distacco delle linee dagli edifici che devono, ad esempio, essere demoliti prima della ricostruzione. La società elettrica si è resa disponibile a soddisfare queste richieste nell’arco di trenta giorni dall’accettazione del preventivo dei lavori, al netto dei tempi legati agli Iter autorizzativi, il che rende possibile accelerare le operazioni per i cantieri di imminente apertura ed i nuovi allacci per gli edifici riparati o ricostruiti.

“Grazie a questa intesa – commenta Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione – il nostro impegno per i territori del cratere sismico potrà essere ancora più efficace, con cantieri più rapidi e soluzioni individuate a partire dalle necessità dei cittadini. Il lavoro delle nostre persone, intervenute sin dalle prime ore dell’emergenza, prosegue oggi nella fase di ricostruzione con lo stesso obiettivo: garantire alle comunità locali un servizio di importanza fondamentale come la fornitura di energia elettrica”.

“Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e l’impegno manifestato nei confronti della ricostruzione post sisma, che con questo Protocollo viene ulteriormente semplificata ed accelerata, e soprattutto dei cittadini, che aspirano a tornare il più presto possibile nelle loro case, evitando costi a loro carico” ha detto il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini.

Il Protocollo prevede, infatti, che gli eventuali costi delle operazioni legate alle forniture elettriche possano essere considerati nell’ambito dei costi ammissibili al contributo pubblico per la ricostruzione e, dunque, non gravare sui cittadini. A tale scopo E-Distribuzione si è resa disponibile ad allungare da sei mesi ad un anno la validità dei preventivi per i lavori: in tal modo i progettisti, qualora esista, possono contemplare la spesa nella richiesta di contributo, perché sia finanziata dallo stesso.

E-Distribuzione e Commissario Straordinario si sono poi impegnati a rendere i nuovi meccanismi più fluidi ed efficaci possibili, avviando specifiche azioni nei confronti degli utenti e delle amministrazioni locali e stabilendo periodiche occasioni di confronto tra le due strutture. E-Distribuzione ha attivato una casella di posta elettronica dedicata per i clienti interessati, per rispondere a eventuali quesiti e dubbi. La struttura del Commissario sensibilizzerà i cittadini sulle procedure da seguire e le amministrazioni locali sul corretto e più rapido adempimento delle attività di loro competenza, in particolare le autorizzazioni necessarie.

 

Avviso ai professionisti che operano con la modulistica Terremoto Centro Italia

Dal 15 giugno, ai sensi dell’ordinanza del 6 maggio 2021, n 116, è possibile  presentare la domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili:
  • di interesse culturale appartenenti a soggetti privati sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio;
  •  sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza dello stesso codice, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945;
  • qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati all’ordinanza  116.
La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dalla suddetta Ordinanza 116, in misura variabile in ragione degli interventi e fino alla soglia massima del 100%, è asseverata dal professionista, all’atto della presentazione della domanda di contributo corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell’allegato 1 alla citata ordinanza,  mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.
Al fine di dare attuazione alle procedure stabilite dalla citata ordinanza si è reso necessario procedere ad una revisione del foglio di calcolo del contributo inerente ai predetti interventi nonché alla redazione della modulistica in formato telematico delle asseverazioni richieste.
In ragione di quanto sopra, il prossimo venerdì 2 luglio sarà effettuato un aggiornamento di tutta la modulistica MUDE per la richiesta di contributo (RCR) per il Sisma Centro Italia volto a recepire le informazioni necessarie alle maggiorazioni per beni immobili di interesse culturale previsti dall’ordinanza n. 116. Si consiglia pertanto, ai professionisti che avessero istanze RCR in compilazione (stato di BOZZA o VERIFICATA), di completare l’invio entro tale data, onde evitare di dovere scaricare il nuovo modulo e procedere a nuova compilazione.
Il fermo servizio è stato pianificato in tale data in maniera da permettere test approfonditi dello strumento informatico ed al contempo non determinare un disservizio prima della scadenza del 30 giugno per l’invio delle varianti alle RCR semplificate per interventi di immediata esecuzione presentate lo scorso 30 novembre 2020.
Al fine di permettere a tutti coloro che volessero usufruire della maggiorazioni previste dalla ordinanza n. 116/2021, anche prima della pubblicazione della nuova modulistica per la richiesta di contributi, sarà messo a disposizione già dal prossimo venerdì 18 giugno un aggiornamento del foglio di calcolo in grado di determinare tali maggiorazioni, inserendo direttamente le casistiche che si potranno applicare all’interno dello strumento di calcolo, come sempre scaricabile dalla seguente URL:  https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=147
Si ricorda che in caso di problemi o chiarimenti è sempre disponibile il servizio di ASSISTENZA della Struttura del Commissario raggiungibile attraverso il link: https://assistenza.sisma2016.gov.it

Ricostruzione: Legnini al Parlamento chiede governance speciale e multilivello per gestire risorse PNC

Una governance speciale e multilivello per l’utilizzo delle risorse stanziate con il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza destinate alle aree dell’Appennino Centrale colpite dai terremoti.
E’ ciò che è necessario garantire per far sì che siano coinvolti il Governo centrale, attraverso le strutture operanti per la ricostruzione, le Regioni ed i Comuni, come già accade per il sisma 2016 e in parte per quello del 2009, e che si sta rivelando efficace, anche grazie ai poteri speciali in deroga di recente introdotti.

E’ quanto ha chiesto oggi al Parlamento il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, illustrando la proposta condivisa con il Dipartimento Casa Italia, la struttura di Palazzo Chigi che coordina tutte le ricostruzioni, e con la Struttura di Missione che gestisce la ricostruzione all’Aquila, dopo il sisma del 2009.

“La ripartenza dell’Appennino Centrale sconvolto dai terremoti si configura come un progetto unitario, per il rilancio economico – sociale dei territori dell’Appenino centrale colpiti dai terremoti, aggiuntivo alle misure generali del PNRR, e coerente anche con gli altri interventi previsti dal Governo per favorire la ripresa economica di questi territori, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il cratere sisma 2016, o il programma Re-Start per L’Aquila. Per questo sarebbe opportuno garantire una governance unitaria, sul modello di quella prevista per la ricostruzione dopo il terremoto del 2016” ha detto Legnini, ascoltato oggi dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto-legge che disciplina la gestione del Recovery Fund e del Fondo complementare nazionale.

“Il Commissario Straordinario e  la Struttura di Missione Aquila 2009 possono assolvere al ruolo di soggetti attuatori, con il coordinamento di Casa Italia, del  pacchetto di misure,  che vale 1,780 miliardi di euro, contenute nel fondo complementare del PNR, con la  partecipazione attiva e la condivisione degli altri livelli di governo, come Regioni e Comuni, nel formato della Cabina di Coordinamento che gestisce la ricostruzione 2016 e che, se necessario, potrà essere integrata dal governo” ha aggiunto il Commissario. “Le risorse previste nel Piano  presentato al Governo per gli interventi complementari alla ricostruzione,  finalizzati a rendere le città e i paesi dei crateri sicuri , sostenibili e connessi e per  assicurare una ripresa dell’attività economica e la vita sociale nei territori colpiti dalle catastrofi naturali, sono sufficienti, ma solo se saranno considerate effettivamente aggiuntive rispetto a tutte le altre risorse previste per le missioni generali del PNRR, a cui questa parte del Paese rappresentata da quasi 200 comuni in quattro Regioni, ha diritto di utilizzare, al pari del reato del territorio nazionale” ha concluso il Commissario.