La nuova guida sugli interventi unitari e gli aggregati edilizi

Sul sito internet della Struttura Commissariale è disponibile una nuova guida sulla “Disciplina degli interventi unitari e degli aggregati edilizi“, che fa il punto sulle regole applicabili alla ricostruzione unitaria degli edifici strutturalmente o funzionalmente connessi gravemente danneggiati dal sisma.

La guida affronta tutti gli aspetti connessi a questo tipo di interventi: l’individuazione delle unità strutturali che compongono gli aggregati, con una rappresentazione fotografica esemplificativa, la natura giuridica e gli aspetti fiscali dei consorzi tra i proprietari delle unità che li compongono, le differenze tra aggregati volontari o obbligatori, i poteri dei Comuni, la determinazione del contributo e le relative maggiorazioni, la normativa di riferimento applicabile.

Il testo è stato messo a punto da Francesco Perrone, esperto della Struttura e dirigente dell’Usr Lazio, con la collaborazione dei tecnici degli altri Uffici Speciali della Ricostruzione delle quattro regioni del cratere.

Dissesti: via agli studi per svincolare le aree dove si può ricostruire subito

Con Ispra e cinque Università parte la verifica delle 295 aree dissestate nei Comuni del cratere

Legnini: “Dobbiamo ricostruire in sicurezza e dare risposte ai cittadini”
D’Angelis: “Con le tecnologie più avanzate monitoriamo acque e territori”

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini e il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale Erasmo D’Angelis hanno siglato oggi a Roma l’accordo di collaborazione per gli studi di approfondimento ed il monitoraggio di 295 aree franose e interessate dai dissesti idrogeologici che bloccano la ricostruzione di diversi centri urbani nei 138 comuni del cratere sisma 2016.

È la prima volta che nell’ambito di una ricostruzione post sisma di vasta portata, come quella dell’Italia Centrale, viene pianificato un lavoro di analisi sistematica, con controlli sul campo e l’uso di tecnologie più avanzate, su tutte quelle aree di dissesto che, se non studiate nel dettaglio o eventualmente non contenute con interventi e opere, rappresentano un ostacolo insormontabile al reinsediamento della popolazione.
Gli studi di approfondimento, in questa prima fase di analisi che durerà all’incirca sei mesi, serviranno a ridefinire il quadro delle aree a pericolosità “elevata” e “molto elevata”, e individuare quelle dove, invece, la ricostruzione può partire subito nella massima sicurezza. La mappa delle aree interessate ai dissesti, oggetto degli studi dell’accordo, è accessibile da questo link www.restartgis.it .
L’Accordo tra la struttura commissariale e l’Autorità, con il coinvolgimento e il supporto scientifico dell’ISPRA e di cinque Università dell’Italia centrale, con la messa in campo di una task force di oltre 100 docenti, tecnici e professionisti, è finanziato con 3 milioni di euro da parte del Commissario, e fa perno sulla piattaforma tecnologica satellitare WebGIS predisposta dall’Autorità di Bacino e già attiva nell’ambito del
progetto ReSTART.

La mappa dei 434 poligoni relativi ai 295 perimetri di frana oggetto di studio

Nei 138 comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, compresi nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, si effettueranno rilievi e sopralluoghi sulle 295 aree già individuate e vincolate, utilizzando le più moderne tecnologie oggi disponibili, dalle reti di sensori a terra ai telerilevamenti da aereo, drone e da satellite.

ISPRA affiancherà l’Autorità fornendo il suo supporto tecnico e scientifico di altissimo livello, e nelle indagini saranno mobilitate le aree tecniche delle Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e l’Università di Roma “La Sapienza”.

La distribuzione per provincia. I dati sono sempre riferiti ai 434 poligoni

Ha dichiarato il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini: “La ricostruzione in sicurezza è la priorità per l’Italia Centrale e questo accordo, come quello fatto con l’Ingv per gli approfondimenti sulle faglie attive, dà piena sostanza a questo principio. Dal sisma sono ormai passati oltre quattro anni: il metodo di lavoro che ci siamo dati punta ad accelerare questi studi per arrivare nel più breve
tempo possibile ad accertare, sulla base delle migliori conoscenze e prassi scientifiche, quelle aree oggi indicate a rischio sulle carte, dove è invece possibile avviare la ricostruzione. Ringrazio fin d’ora l’Autorità, l’Ispra e le Università per il lavoro che si apprestano a fare, nella certezza che questi studi forniranno le risposte attese da tempo da molti cittadini colpiti dal sisma”.

Ha dichiarato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Erasmo D’Angelis: “È partita finalmente la pianificazione della ricostruzione più veloce e sicura. Abbiamo deciso di investire il nostro personale tecnico e, per la prima volta, anche il meglio della tecnologia a disposizione per raggiungere insieme al Commissario e alle istituzioni l’obiettivo di una ricostruzione sicura. Le attività di monitoraggio da satellite e l’enorme mole di informazioni già raccolte e messe a disposizione con la Piattaforma tecnologica ReSTART garantiscono una conoscenza del territorio in dettaglio. Lavorare insieme ai centri universitari di eccellenza e all’Ispra ci permette di accelerare nella riduzione dei rischi idrogeologici”.

 

Ricostruzioni conformi esenti da costo di costruzione e oneri urbanizzazione

Oggetto: Esenzione dal pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione nella ricostruzione privata.

Negli interventi della ricostruzione privata, vige l’esenzione dal contributo di concessione stabilito dall’art. 17, comma 3, lett. d) del Testo unico dell’edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La norma richiamata stabilisce, infatti, che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.

Restano, pertanto, esclusi dall’esenzione solo gli interventi di delocalizzazione volontaria che sono tenuti a corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione, calcolati dal comune, con riferimento al carico urbanistico determinato.

Gli interventi della ricostruzione privata sono, altresì, esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ove eseguiti con SCIA edilizia, ai sensi degli artt.22 e 23 del richiamato Testo unico dell’edilizia, “in conformità” con l’edificio edilizio preesistente ossia senza un sostanziale aumento di volumi e superfici.

Il giudice amministrativo ha precisato che “riguardo alla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, la giurisprudenza concordemente ritiene che i primi espletino la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurino quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2915/2016).

Si ricorda altresì che “in giurisprudenza viene pacificamente individuata quale ratio fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione (la nozione di) carico urbanistico, con connessa esigenza di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria” ovviamente nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti.

Viene precisato altresì che “la giustificazione sostanziale di tale forma di imposizione resta il carico urbanistico ingenerato” (TAR Piemonte, Sez. II, 21/5/2018, n. 630; si veda anche Cons. St., Sez. IV, n. 1187/2018).

Ciò precisato si ritiene che, fatta salva la tipologia delle delocalizzazioni volontarie assimilabile a quella delle  nuove costruzioni non per cause di calamità, tutti gli altri interventi della ricostruzione privata sono esenti dal pagamento del contributo di concessione ai sensi del richiamato art.17, comma 3, lett. d), del Testo unico dell’edilizia edilizia.

L’ Ufficio del Consigliere giuridico

Prof. Avv. Pierluigi Mantini

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In attesa del vincolo della Sovrintendenza si può presentare la domanda di contributo

Oggetto: Criticità progetti di ricostruzione privata per imposizione di vincolo postuma alla richiesta di contributo.

L’ing. XXX XXX ha segnalato – con mail in data 10 novembre 2020 – alcune criticità insorte nell’approvazione di un progetto di ricostruzione privata a causa della “imposizione di vincolo postuma alla richiesta di contributo”.

Più in particolare, riferisce l’ing. XXX di aver elaborato (negli ultimi due anni) “un progetto di edificio in livello operativo L4 (circa 160 mila euro di lavori), sito nel centro storico di un piccolo borgo (XXX) nella provincia di Ascoli Piceno, ove risultano formalmente assenti vincoli culturali-architettonici ai sensi del Dlgs 42/2004” per “l’adeguamento sismico della struttura muraria interessata”, con “la previsione di demolire e ricostruire porzioni di muratura e orizzontamenti voltati, aventi eccessive deformazioni, e la decisione di realizzare un intonaco armato su entrambe le facce delle murature, interessando anche porzioni di facciate esterne che erano originariamente con laterizio a vista”, “Il tutto scegliendo tecniche e materiali che permettessero di rientrare nel contributo convenzionale, non essendoci possibilità finanziaria di accollo da parte dei proprietari”.

Espone, dunque, il tecnico che, pur non sussistendo alcun vincolo sull’immobile oggetto dell’intervento, la soprintendenza territorialmente competente si è informalmente espressa negativamente sul progetto, sulla base di pregressi accordi con il Comune che prevederebbero la necessità “di far vagliare i progetti del centro storico alla stessa Soprintendenza, pur non essendo vigente alcun vincolo”. Più specificamente, la soprintendenza avrebbe fornito al Comune via pec un “parere preventivo negativo” “con un preavviso di imposizione di vincolo indiretto ai sensi dell’art.45 D.Lgs 42/2004 sulla zona ove ricade l’edificio, essendo vicino alla Chiesa del borgo”. Il parere sarebbe motivato sul rilievo “che l’intonaco di facciata sarebbe una dissimulazione alla “vera essenza del fabbricato”, e ciò nonostante il fatto che le “relazioni progettuali [che] indicavano non sufficiente la facciavista armata con solo intonaco sul lato interno”. Inoltre, nel parere verrebbero dettate anche “prescrizioni sugli ambienti interni (come se vi fosse un vincolo totale e diretto sull’intero manufatto)” e per “il mantenimento di alcune volte in muratura (era stato argomentato chiaramente nelle relazioni progettuali che le volte non erano tecnicamente recuperabili con le deformazioni in atto e in relazione al contributo a disposizione)”.

Lamenta, infine, l’esponente, che in tal modo il progetto sarebbe stato bloccato in attesa della notifica del vincolo di tutela indiretta preannunciato, ma non ancora apposto, e conclude con la proposta “acceleratoria” di “permettere a noi tecnici di presentare i progetti agli USR anche con il solo avvio del procedimento di vincolo da parte delle Soprintendenze o anche con il solo parere preventivo (e quindi giovare degli incrementi e delle deroghe previste)”, dichiarandosi “pronto anche oggi a ripresentare un progetto variato con le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza con il suo “parere preventivo” (a condizione di derogare all’adeguamento sismico e vedere riconosciuto l’incremento del 20%)”.

La nota dell’ing. XXX pone una pluralità di problematiche relative agli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali privati, nell’ambito della ricostruzione privata, soprattutto per quanto riguarda i centri storici.

Nel merito della specifica vicenda posta all’attenzione del Sig. Commissario, deve in primo luogo rilevarsi che, in assenza di vincoli (storico-artistici, paesaggistici o di tipo urbanistico, apposti, cioè, dal piano regolatore) la procedura (sia sul piano edilizio che sul piano del contributo per la ricostruzione) è senz’altro ammissibile e procedibile, sicché l’arresto amministrativo di fatto imposto dal Comune è illegittimo.

Deve peraltro avvertirsi che non è infrequente il caso in cui (come si chiarirà meglio più avanti) siano gli stessi strumenti urbanistici comunali a prevedere (più o meno legittimamente, qui non rileva) l’obbligo di acquisire il previo parere dell’organo di tutela nel caso di interventi nei centri storici, e ciò pur in assenza di vincoli (storico-artistici o paesaggistici) di sorta. Ma, nel caso di specie, risulta che non sussiste una simile ipotesi, poiché la strumentazione urbanistica comunale non conterrebbe previsioni in tal senso.

Il Ministero può, tuttavia, attraverso i suoi uffici periferici, avviare in qualsiasi momento – anche dopo che sia stata presentata una domanda edilizia – il procedimento diretto all’imposizione di un vincolo, anche di prescrizioni di tutela indiretta, come preannunciato in questo caso dal funzionario della soprintendenza (arg. ex art. 28, comma 3, del codice di settore del 2004).

L’art. 46 del codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 prevede, infatti, al comma 2, che la comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni, nonché, al comma 4, che “La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”; il successivo comma 5 precisa dunque che “Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”. Tale termine è di 120 giorni (come previsto dal d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni, allegato 1, n. 9). Il procedimento – in base al d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 sull’organizzazione del Ministero – prevede la competenza della Commissione regionale per il patrimonio culturale per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla base dell’istruttoria e su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

I tempi di conclusione del procedimento sono pertanto lunghi (e sono peraltro non perentori, ma solo ordinatori, atteso che alla cui inutile scadenza segue solo la cessazione degli effetti interinali di salvaguardia previsti dal citato comma 4 dell’art. 45).

La proposta dell’ing. XXX – di consentire la presentazione della domanda tenendo conto dell’avvio del procedimento di vincolo indiretto – è di assoluto buon senso e sembra anche coerente sul piano della legittimità, poiché implica che la domanda debba essere proposta e istruita alla stregua del regime giuridico vigente e attuale del bene, quale stabilito dalla comunicazione di avvio del procedimento, ancorché tale regime di sottoposizione alle prescrizioni di tutela indiretta sia per legge temporaneo e interinale.

Ed infatti, secondo un principio di presunzione di legittimità degli atti e dell’azione complessiva dell’Amministrazione, può e deve presumersi che il Ministero provveda a concludere il procedimento di apposizione delle prescrizioni di tutela indiretta in senso conforme alla comunicazione di avvio (in specie se vi è una sostanziale accettazione da parte privata, che non si oppone alla misura). In quest’ottica è del tutto logico e coerente che, nelle more (120 giorni o più) della conclusione del procedimento, la parte che non intenda opporsi alla misura di tutela possa agire come se il regime interinale fosse già definitivo (essendo naturalmente destinato a consolidarsi con la conclusione del procedimento) e, conseguentemente, l’Amministrazione (comunale e USR) debba regolarsi, a sua volta, tenendo conto di tale regime attuale ed effettivo del bene.

Una soluzione che consentisse uno spazio di operatività al miglioramento della qualità dell’intervento, sotto il profilo del rispetto dei tatti caratteristici e tradizionali dell’architettura originaria di un immobile situato nel centro antico del borgo, potrebbe in tesi giovare alla qualità architettonica complessiva della conservazione del carattere identitario del centro storico.

Fermo restando, conclusivamente, il diritto della parte istante a ottenere, già allo stato degli atti, l’esame nel merito del progetto così come presentato, prescindendo, dunque, dal parere della Soprintendenza e dal solo preannunciato, ma non attivato, procedimento di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, è possibile, ad avviso dello Scrivente, consentire anche una rielaborazione volontaria del progetto, alla luce del parere (ancorché informale) della Soprintendenza, in vista della prossima apposizione del vincolo indiretto sopra detto.

Riepilogando, in sintesi, la parte richiedente ha ad oggi due alternative:

  1. insistere per l’esame, da parte degli uffici (Comune e USR), del progetto così come presentato (in mancanza anche dell’avvio del vincolo indiretto ogni rifiuto o ritardo nell’esame della pratica, a motivo della soprintendenza, è illegittimo e causa di danno ingiusto risarcibile);
  2. attendere la notifica della comunicazione di avvio del procedimento di apposizione delle prescrizioni di tutela indiretta e, dopo tale notifica, sempre che non intenda opporsi al vincolo e lo voglio accettare, ripresentare (o variare) il progetto alla luce di tali prescrizioni (in tal caso gli uffici potranno da subito riesaminare il progetto ammettendolo anche alle maggiorazioni del 20 per cento previste per i casi di vincolo indiretto, senza dover necessariamente attendere la notifica del vincolo definitivo che, a fronte dell’accettazione della parte interessata, non dovrebbe incontrare ostacoli particolari nel suo iter conclusivo).

Ovviamente, finché non si abbia almeno la notifica dell’avvio del procedimento, l’unica strada percorribile sembra quella di cui al punto 1.

 

L’Esperto Giuridico                                                Il Consigliere Giuridico

Paolo Carpentieri                                                        Pierluigi Mantini

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Recovery Fund: Legnini presenta al Parlamento il pacchetto sisma

Il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ha consegnato oggi in Parlamento il pacchetto di proposte per l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund e dei fondi della programmazione europea per rafforzare la ricostruzione, non solo materiale, del Centro Italia colpito dai terremoti del 2009 e del 2016.

In tutto il pacchetto vale 4,7 miliardi di euro. Di questi, 1,78 miliardi sono previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla base dei progetti del Recovery Fund,  e sono finalizzati specificamente alla “Rigenerazione delle aree del sisma”. Altri 2,95  miliardi di euro sono previsti, per le stesse aree del Centro Italia, dalle risorse della programmazione dei fondi strutturali europei per il 2021-2026. “Al di là di queste risorse, le aree colpite dal sisma – ha detto oggi in audizione alla Camera il Commissario Legnini – hanno naturalmente accesso a tutte le misure orizzontali previste dal Recovery e alle altre misure di carattere generale messe in campo, rispetto alle quali chiediamo che vi sia, per le aree del sisma, un’esplicita quota di riserva, o un’indicazione di priorità”.

Il Documento messo a punto dal Commissario con il Dipartimento Casa Italia, sottolinea che le nuove risorse, tra Recovery e Fondi Ue, devono essere necessariamente considerate “aggiuntive e complementari” rispetto a quelle già disponibili per il Centro Italia per la ricostruzione pubblica (2,2 miliardi di euro già impegnati, più 1,7 miliardi di euro appena stanziati dalla Legge di Bilancio 2021)  e per quella privata, che ammontano, al momento, a 6 miliardi di euro.

Il programma specifico per la ricostruzione del Centro Italia prevede due linee di intervento. La prima, con una dotazione finanziaria stimata in 1 miliardo di euro, finalizzata alla ricostruzione di “Borghi e città sicuri, sostenibili e connessi”. Si prevedono, in questo ambito, interventi per la mobilità sostenibile ed efficienze, il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, la promozione di servizi digitali, lo sviluppo del fotovoltaico e di sistemi centralizzati di produzione di energia, delle “Comunità energetiche rinnovabili”, un’illuminazione urbana ecocompatibile.

Il secondo intervento, per il quale si stima un’esigenza finanziaria di 780 milioni di euro, riguarda lo sviluppo produttivo, anche del settore agricolo ed agroalimentare, con il sostegno agli investimenti, interventi per la valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e boschive, dei beni culturali e storici, la creazione di centri di ricerca universitaria.

Oltre a questi fondi ci sono 2,95 miliardi di euro della programmazione comunitaria, che devono ancora essere finalizzati, ma che sono essenziali per integrare la ricostruzione ed i progetti di sviluppo. Su questi fondi, innanzitutto, si fa affidamento per finanziare il Superbonus cratere, con l’estensione delle detrazioni al 2026 ed il loro ampliamento anche alla ricostruzione e riparazione degli edifici produttivi (oggi esclusi), e soprattutto con la reintroduzione dell’obbligo di miglioramento sismico degli edifici (non previsto dall’attuale Superbonus sisma). Altre linee di intervento riguardano lo sviluppo della rete di comunicazioni a banda larga, l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, la realizzazione di nuove scuole, la sicurezza sismica dei luoghi di culto, il rafforzamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie, la telemedicina e l’assistenza di prossimità, misure per l’impresa verde, l’economia circolare, il turismo e la cultura.

Accordo con Anac e Regioni, controlli di legalità sui cantieri più efficienti e veloci

L’attività di alta sorveglianza sugli appalti pubblici della ricostruzione nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016-2017 si riqualifica nel segno dell’efficienza. Considerata la forte semplificazione dell’attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti, l’Autorità Anti corruzione, lo stesso Commissario e Invitalia, che agisce come centrale di committenza, hanno sottoscritto oggi un nuovo accordo che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità.

L’intesa è stata firmata oggi a Roma dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, il Presidente dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Domenico Arcuri, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, e i presidenti delle regioni coinvolte, Marco Marsilio per l’Abruzzo, Nicola Zingaretti per il Lazio, Francesco Acquaroli per le Marche, e Donatella Tesei per l’Umbria.

Una delle principali novità dell’accordo riguarda proprio il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, in qualità di Vice-Commissari, sia per il ruolo delle Regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la supervisione del Commissario Straordinario.

Altra novità riguarda la verifica di legittimità preventiva dell’UOS, l’Unità Operativa Speciale dell’Anac, che si concentrerà sugli interventi più rilevanti e sull’esecuzione dei contratti, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. Un’attività che già nei mesi scorsi ha portato a una drastica riduzione del contenzioso legale sugli appalti legati alla ricostruzione.

Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell’incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro.

Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento di servizi tecnici e lavori. Nel protocollo si introduce, infine, la possibilità da parte del Commissario Straordinario di richiedere un parere preventivo all’Autorità per l’emanazione delle ordinanze speciali in deroga, ai sensi dell’art. 11 del ‘decreto semplificazione’.

Dichiarazione congiunta del presidente Anac, Giuseppe Busia, e del Commissario Straordinario, Giovanni Legnini

“Il controllo preventivo da parte di Anac è un utile presidio di legalità che può ben conciliarsi con la semplificazione amministrativa e l’accelerazione delle procedure necessarie alla ripresa economica del Paese. Come delineato nell’atto sottoscritto oggi, legalità ed efficienza possono e debbono procedere insieme, in un nuovo modello di governo con più livelli di responsabilità ed un’equilibrata collaborazione tra le istituzioni”.

 

Attività UOS per ricostruzione post sisma 2016 (fonte Anac)

Procedure vigilate dalla stipula del protocollo del dicembre 2016: oltre 460
Parerei emessi dalla stipula del protocollo: oltre 1.200
Procedure vigilate nel 2020: 208 (45% del totale)
Pareri emessi nel 2020: circa 680 (circa il 57% del totale)
Tempi medi di emissione del parere: circa 3 giorni lavorativi medi dal ricevimento della documentazione

 

Alcuni dati sulla ricostruzione pubblica post sisma 2016 (fonte Commissario straordinario)

Stanziamento per la ricostruzione pubblica post sisma: 2,2 miliardi di euro
Opere pubbliche in senso stretto finanziate dalle Ordinanze: 1.288
Spesa effettiva erogata nel 2020 per le opere pubbliche: 283 milioni di euro (+36% sul 2019)
Lavori conclusi a fine dicembre 2020: 126 (+50% rispetto al 30 giugno 2020)

Scarica il comunicato stampa congiunto

Scarica l’accordo 

Roma, 2 febbraio 2021

Interventi conformi, ruolo dei Comuni, incarichi professionisti: i chiarimenti nella nuova Circolare

Per la ricostruzione di edifici conformi a quelli preesistenti, anche nei centri storici, si applicano le semplificazioni introdotte dal decreto 76 dell’anno scorso, che tra l’altro esclude l’obbligo di autorizzazione per la modifica dei prospetti e la necessità di ricorrere all’autorizzazione paesaggistica. I Comuni, da parte loro, devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori, di domande di sanatoria o di condono e la regolarità della Scia entro 30 giorni dalla richiesta del professionista, decorsi i quasi scatta il silenzio assenso, e limitando a precise condizioni la possibilità di agire in autotutela dopo questo termine.

E’ quanto sottolinea, fra le altre cose, la Circolare interpretativa sulla ricostruzione firmata oggi dal Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che chiarisce ulteriormente alcuni aspetti della normativa sulla ricostruzione pubblica e privata, tra i quali l’esenzione del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi, fatta eccezione per le delocalizzazioni volontarie, la misura delle tolleranze costruttive, stabilita al 5% per gli interventi realizzati ante sisma in assenza di Scia e la disciplina degli incarichi ai tecnici, rimuovendo gli ostacoli alle collaborazioni professionali tra di loro.

Legnini: la semplificazione è reale

“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia – sottolinea il Commissario Legnini – ha subìto l’anno scorso una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure. E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.

La semplificazione per gli interventi “conformi”, ok a modifica prospetti

La Circolare chiarisce che “agli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016, come novellato dal decreto legge 76/2020, nonché le disposizioni delle ordinanze 100 e 107 del 2020. Non si applicano dunque, per quanto concerne il regime giuridico degli interventi edilizi, le norme del Testo unico dell’edilizia, in specie per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici”. E questo vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili vincolati o ubicati nei centri storici, per i quali risulta prevalente, per specialità, la semplificazione riferita esplicitamente agli interventi di ricostruzione post sisma, che ha tra l’altro escluso l’obbligo di speciali autorizzazioni anche in relazione alla modifica dei prospetti.

Autorizzazione paesaggistica non necessaria

In tutti i casi in cui gli interventi che comportano modifica dei prospetti siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, precisa la Circolare, “non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore dell’immobile, e pertanto non è necessario produrre l’autorizzazione paesaggistica”. Sono comunque consentite quelle variazioni che si rendano necessarie a fini di miglioramento o adeguamento sismico o di efficientamento energetico, e dunque sono consentite, senza previa autorizzazione paesaggistica, quelle variazioni rispetto alle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti “che il progettista asseveri come necessarie per il conseguimento delle suindicate finalità di miglioramento/adeguamento antisismico e di efficientamento energetico e igienico-sanitario”.

Come il Comune attesta l’assenza di sanzioni o condoni

A fronte della dichiarazione del professionista da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o di condono edilizio, la norma prevede che l’attestazione debba essere rilasciata dall’ufficio comunale competente entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende assentita. Questa disposizione, precisa la Circolare, non impone agli uffici comunali “un obbligo di svolgere alcuna istruttoria nel merito ma solo quello di fornire un’informazione ossia se risulti aperto sul fabbricato un procedimento di condono o sanzionatorio. Si tratta di una mera consultazione di dati – si sottolinea – che rientra tra i doveri del responsabile del procedimento”. Ai fini dell’attestazione rilevano per giunta solo gli abusi edilizi “gravi”, mentre per quelli “minori” l’ufficio comunale “potrà darne conto, ma in funzione della tempestiva conclusione, nei termini di legge, del procedimento di sanatoria, e non anche in funzione dell’arresto del procedimento o del diniego di attestazione”. Il professionista può comunque attestare lo “stato legittimo” dell’immobile anche nei modi previsti dall’art. 9 bis del Testo unico dell’edilizia edilizia, come novellato dall’art art. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120.

Limiti alle azioni in autotutela dei Comuni

Il Comune è tenuto a concludere i controlli relativi alla regolarità della Scia nel termine di 30 giorni, decorsi i quali l’esercizio di questo potere di controllo decade. Oltre i 30 giorni il Comune può arrestare l’intervento solo dimostrando che il mancato esercizio dei poteri inibitori era giustificato da impedimenti oggettivi non imputabili alla responsabilità del titolare del procedimento, e che l’annullamento si fonda su una prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto a quelli privati amministrati.  A tale proposito la Circolare sottolinea che “l’interesse pubblico prevalente, in materia di interventi per la riparazione e la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si identifica con l’interesse alla speditezza della ricostruzione sicché, sul piano pratico, può sussistere un interesse pubblico prevalente tale da giustificare l’inibizione tardiva dell’attività di ricostruzione del privato, di regola, solo ove si sia in presenza di un abuso edilizio grave, ai sensi dell’art. 31 Testo unico dell’edilizia, tale da pregiudicare seriamente la qualità della ricostruzione e il corretto assetto urbanistico-edilizio comunale”.

Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione

La Circolare chiarisce che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”. Restano, pertanto, esclusi dall’esenzione solo gli interventi di delocalizzazione volontaria che sono tenuti a corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione, calcolati dal comune, con riferimento al carico urbanistico determinato.

Gli interventi della ricostruzione privata sono, altresì, esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ove eseguiti con SCIA edilizia, ai sensi degli artt.22 e 23 del richiamato Testo unico dell’edilizia, “in conformità” con l’edificio edilizio preesistente ossia senza un sostanziale aumento di volumi e superfici.

Tolleranze costruttive

Ai sensi del decreto 76/2020 sulle semplificazioni, in caso di interventi edilizi realizzati sugli edifici privati nei comuni del cratere realizzati in assenza di SCIA prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, le difformità edilizie, concernenti il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituiscono violazione edilizia se contenute entro il limite del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Per gli interventi realizzati dopo il sisma il limite per il quale le tolleranze costruttive, rispetto al titolo abilitativo, non costituiscono violazione edilizia è fissato dal testo unico dell’edilizia al 2%.

Affidamento servizi architettura e ingegneria sopra i 75 mila euro

Alla luce del principio di “semplificazione prevalente” di cui all’art. 11, comma primo del decreto legge n. 76/2020, non risulta corretto, nell’affidamento di servizi di architettura e ingegneria  di valore pari o superiore alla soglia dei 75 mila euro, l’utilizzo promiscuo di parti di procedure diverse ossia, ad esempio la disciplina relativa al numero degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata( ..almeno 5 ) , come prevista dal decreto Semplificazione n. 76/2020, e della disciplina del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, come ricavata dal decreto Sisma n. 189/2016.

Per garantire un’omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016”.

Incarichi dei professionisti

Le previsioni dell’Ordinanza 12, che pone ai professionisti il divieto di avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa, non può essere interpretato nel senso di restringere i diritti dei professionisti abilitati nell’esercizio della professione. Tra le forme di collaborazione riconosciute, oltre all’associazione professionale, la Circolare esplicita anche il contratto di collaborazione professionale, con il quale regolare con maggior libertà le prestazioni tra le parti, anche per favorire quelle specialistiche.

Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privata

La Circolare stabilisce che per la riparazione o ricostruzione di edifici di proprietà mista, nei quali quella pubblica è prevalente (in base al valore catastale, o del costo degli interventi di ricostruzione), gli interventi seguono la procedura delle opere pubbliche e sono finanziati a carico della contabilità speciale del Commissario.

Verifica della progettazione per i lavori pubblici

La conformità dei progetti per le opere pubbliche alle Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018, anche con riferimento alle norme antisismiche, in precedenza competenza del Genio Civile, possono essere affidate all’esterno dalle stazioni appaltanti se non hanno personale tecnico interno competente per questi adempimenti.

 

Adesione Ordinanza 100 e danni lievi, il punto sulle scadenze

Entro il 31 gennaio le adesioni all’Ordinanza 100

Domenica 31 gennaio 2021 sarà il termine ultimo per la l’invio della comunicazione di adesione all’ordinanza 100 per tutte le vecchie richieste di contributo (ovvero quelle presentate con la modalità ordinaria ex art. 12 del D.L. n. 189/2016) che si trovano ancora in corso di istruttoria presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

Il termine di adesione, prorogato a fine gennaio dall’art. 16 dell’ordinanza n. 111/2020, è indipendente dalla data di ricezione della notifica con la richiesta di adesione inviata da parte dell’USR al professionista.

Si invitano, pertanto, i professionisti che avessero RCR non ancora oggetto di decreto di concessione del contributo e depositate ai sensi della norma previgente alla semplificazione dell’ordinanza 100, a compilare la comunicazione di adesione ed inviarla entro tale data.

Si segnala altresì che, decorso il termine del 31 gennaio 2021, il modulo di comunicazione di adesione all’ordinanza 100 non sarà più disponibile sulla piattaforma MUDE, e che l’omissione di risposta alla richiesta ricevuta dal professionista, sarà segnalata dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione competente al titolare dell’intervento e all’Ordine professionale di appartenenza.

Si ricorda infine che in caso di problemi o necessità di chiarimenti è sempre disponibile il servizio di Assistenza della Struttura del Commissario raggiungibile attraverso il link https://assistenza.sisma2016.gov

Danni lievi, il calendario delle scadenze

Si ricorda, inoltre, il calendario dei termini per la presentazione delle RCR per i danni lievi, stabilito dall’Ordinanza 111.

Per le domande di contributo presentate attraverso la procedura semplificata prima del 21 novembre 2020, ovvero prima della pubblicazione della Circolare che introduce ulteriori semplificazioni, il termine per il completamento delle istanze è fissato al 31 gennaio 2021.

Per le domande presentate dopo il 21 novembre, ed entro il 30 novembre 2020, il termine per il completamento delle istanze è:

  • il 28 febbraio 2021 se l’edificio contiene almeno un’unità immobiliare usata come abitazione principale da chi percepisce il Contributo di autonoma sistemazione (Cas)
  • il 31 marzo 2021 se l’edificio contiene almeno un’unità immobiliare usata come abitazione principale da chi usufruisce di una Soluzione abitativa di emergenza (Sae)
  • il 30 aprile 2021 in tutti gli altri casi.

I suddetti termini di presentazione della domanda non riguardano le unità immobiliari:

  • che fanno parte di aggregati che richiedono interventi unitari (il termine di presentazione delle domande segue quello dei danni gravi)
  • che si trovano in zone di dissesto, o aree di instabilità sismoindotta (il termine per chiudere queste domande è di 150 giorni dalla rimozione dell’impedimento)
  • si trovino all’interno delle “zone rosse” o siano inagibili per rischio esterno (il termine per chiudere queste domande è di 150 giorni dalla rimozione dell’impedimento)

Pagamento diritti di segreteria nella ricostruzione privata

Pagamento diritti di segreteria nella ricostruzione privata

L’art. 48, comma 7 del decreto legge n. 189/2016 stabilisce che: “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta
di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all’articolo 2, secondo comma. Il deposito delle
istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell’imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”.

Poiché per il noto brocardo latino ubi lex voluit dixit, deve pertanto concludersi per la non esentabilità ex lege dei diritti di segreteria; la norma sopra richiamata infatti non annovera tra i tributi oggetto di sospensione del pagamento i diritti di
segreteria, né è consentito al Comune, in assenza di una espressa previsione di legge, operare tale estensione dei margini di esentabilità, a fronte della competenza esclusiva dello Stato, in materia, e dell’obbligatorietà dell’azione di riscossione.

Ciò posto, premesso che ai sensi dell’art. 40, primo comma della legge n. 604/1962 è fatto obbligo a tutti i Comuni di riscuotere i diritti di segreteria (a mezzo di marche segnatasse in conformità alla allegata tabella D della summenzionata legge) e che il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, all’art. 10, comma 10 ha espressamente indicato la riscossione dei suddetti diritti di segreteria nel novero delle attività istruttorie di cui è onerato il Comune, in relazione alle pratiche edilizie richiamate nella medesima disposizione, deve concludersi che non possono essere richiesti diritti di segreteria per attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione, possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina direttore dei lavori) che non richiedano una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell’ufficio. Questi elementi devono risultare in un regolamento comunale che disciplini in via generale le modalità di riscossione dei diritti di segreteria.

In tal senso, vale ulteriormente evidenziare che “i diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione dell’articolo 10 attengono a corrispettivi per l’attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall’attività istruttoria normalmente richiesta” (così TAR Sardegna, sent. n. 760 del 23.08.2018; sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria, si veda
anche Tar Campobasso, sent. n. 210/2014).

Per completezza del quadro informativo, si segnala che le disposizioni contenute nel Decreto Sisma sono parimenti incontrovertibili nell’annoverare espressamente l’imposta di bollo tra quelle passibili di esenzione, con la diretta conseguenza che per questa ultima non deve pertanto esserne richiesto il pagamento.

Il Consigliere Giuridico
Prof Avv. Pierluigi Mantini

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Sisma 2016: Legnini chiede proroga agevolazioni bollette e degli incentivi per le imprese

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sima 2016, Giovanni Legnini, è tornato a sollecitare oggi in Parlamento la proroga per il 2021 delle agevolazioni sulle bollette di gas e luce per gli immobili inagibili e di altre norme di legge scadute alla fine dello scorso anno, come il credito d’imposta per gli investimenti delle imprese e la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali.

“Le agevolazioni sulle utenze domestiche sono scadute a fine 2020, e la ripresa dei pagamenti con il recupero degli arretrati rischia già di essere molto pesante da sostenere per i cittadini colpiti dal sisma. Il Decreto di Agosto prevedeva la possibilità di una proroga per i soli immobili inagibili nel 2021, che l’ARERA autorità indipendente, ha ritenuto di non attuare. Non condivido quella posizione e la stessa ARERA peraltro sollecita al governo una norma cogente. Credo che le agevolazioni sulle utenze degli immobili inagibili debbano essere mantenute” ha detto Legnini in audizione alle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, che sta esaminando il Decreto Milleproroghe.

Legnini ha sottolineato l’esigenza di prorogare altre disposizioni, come la sospensione del pagamento delle rate dei mutui da parte dei Comuni, l’esenzione dal pagamento di alcune imposte comunali, come quella di occupazione del suolo pubblico e della pubblicità, la sospensione della riscossione delle cartelle, la conferma delle norme che stabiliscono l’impignorabilità dei contributi concessi dallo Stato per la ricostruzione delle case e che consentono alle Regioni di indicare i siti temporanei di stoccaggio delle macerie. “E’ importante anche stabilire il regime di esclusione del reddito degli immobili inagibili ai fini del calcolo dell’Isee, indicatore essenziale per l’accesso a benefici importanti per le fasce deboli” ha detto il Commissario.

In audizione Legnini ha fornito i dati più aggiornati sull’andamento della ricostruzione, che nel 2020 ha visto crescere del 60% il numero delle richieste di contributo presentate e approvate.

“Oltre 4 mila famiglie sono rientrate a casa, 1.700 l’anno scorso, in piena pandemia, e anche le opere pubbliche cominciano a registrare avanzamenti significativi, come ha riconosciuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa in Parlamento” ha detto il Commissario, che ha chiesto maggior flessibilità sull’uso delle risorse per il finanziamento della ricostruzione nel cosiddetto “doppio cratere” dei dodici comuni abruzzesi colpiti sia nel 2009 che nel 2016.

Il Commissario ha poi segnalato al Parlamento il caso di Mario Sanna, padre di una delle vittime di Amatrice, che sollecita un intervento a favore dei cittadini che erano in affitto al momento del sisma e che ha avviato uno sciopero della fame.

“La legge sul terremoto prevedeva forme di tutela per i locatari che oggi, dopo quattro anni e mezzo, è opportuno rivedere, valutando una nuova norma di legge, prevedendo un contributo per chi era in affitto e volesse acquistare o costruire una nuova casa” ha detto il Commissario. “Il tema del risarcimento alle vittime – ha aggiunto – riguarda anche altre calamità, ed è molto rilevante. Come Commissario non ho alcun potere al riguardo, ma da cittadino mi auguro che questo tema sia affrontato e risolto positivamente dal Parlamento”.