Poteri sostitutivi nella ricostruzione privata: i Comuni potranno nominare Commissari

La Cabina di Coordinamento Sisma 2016 ha raggiunto l’intesa su una serie di provvedimenti.

La Cabina di Coordinamento sisma 2016 ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che introduce una nuova possibilità per i Comuni che decidono di sostituirsi ai privati in caso di inerzia nella ricostruzione privata. L’Ordinanza istituisce infatti un Albo dei Commissari, gestito dal Commissario Straordinario. Chi è interessato deve presentare una manifestazione di interesse per essere incluso nell’Albo, e rispettare determinati requisiti di idoneità e competenza specifica nel campo della ricostruzione. Oltre a non dover avere conflitti di interesse con le imprese incaricate dei lavori, l’incarico di Commissario non può essere conferito a chi ha svolto, negli ultimi due anni, incarichi di progettazione, direzione lavori o altre attività tecniche nei cantieri oggetto di commissariamento.

“Una misura attesa dai Comuni e dai cittadini e su cui abbiamo ragionato attentamente insieme alle Regioni e agli Uffici speciali per la ricostruzione – dichiara la Struttura commissariale sisma 2016 -. L’Ordinanza introduce una novità che consentirà finalmente ai Comuni di avere uno strumento in più per ricomporre in modo coerente e sicuro il tessuto urbano dei propri borghi. Importanti in particolar modo l’introduzione della possibilità per il Comune di intervenire nel caso di mancata costituzione di consorzio obbligatorio entro i termini di legge e nel caso di inerzia degli organi del consorzio, sia direttamente sia tramite nomina del Commissario”.

L’Ordinanza prevede che i Comuni, dopo aver notificato un preavviso di 30 giorni, possano sostituirsi ai proprietari di immobili che non hanno risposto o che sono inerti, dissenzienti o irreperibili, in modo che si possa procedere con gli interventi di ricostruzione. Il Comune può anche decidere di nominare un Commissario (selezionato da un elenco specifico), che agirà con tutti i poteri necessari. L’obiettivo è garantire una risposta più efficiente e tempestiva nelle operazioni di ricostruzione degli edifici inagibili.

A integrare sinergicamente le disposizioni sul nuovo Albo dei Commissari e i poteri sostitutivi dei Comuni, interviene anche un’altra Ordinanza che introduce novità nella gestione delle spese professionali degli amministratori di condominio e dei consorzi coinvolti nella ricostruzione privata. Le due Ordinanze dialogano tra di loro, in modo da rendere le regole e i compensi per questi ruoli chiave per il buon andamento delle procedure private, più chiari e adeguati.

L’Ordinanza stabilisce che le spese saranno coperte fino a un massimo calcolato attraverso una scala progressiva di percentuali applicate agli importi degli interventi. In particolare le percentuali sono: 1,50% per contributi fino a 500.000 euro, 0.80% per contributi tra 500.001 euro e 1.000.000 euro, 0.50% per contributi tra 1.000.001 euro e 2.000.000 euro e 0.20% per contributi superiori a 2.000.000 euro. Le percentuali possono essere incrementate se gli amministratori di condominio o i presidenti di consorzio soddisfano specifici requisiti professionali. Il compenso per le spese professionali è unico e omnicomprensivo e può includere fino al 10% di spese forfettarie. Il compenso inoltre sarà corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori e il pagamento dovrà essere approvato dall’assemblea dei condomini o dei consorziati.