Con la nota prot.n. CGRTS 19070 del 4 agosto 2020 il Sindaco di xxx pone un quesito relativo ad un caso di potenziale applicabilità della lettera h, comma terzo, dell’art. 23 dell’ordinanza 13/2017 con riguardo ad una questione di ammissibilità al contributo di una società proprietaria di un immobile vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, danneggiato dal sisma, attualmente in regime di concordato che potrebbe evolvere nel regime fallimentare.
Come già noto, la società in regime di concordato ha diritto alla concessione del contributo ove sussistano le condizioni di cui all’art.6, secondo comma, lett. e) del decreto legge n. 189/2016 secondo cui: “I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: … e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”.
Tuttavia la situazione rappresentata è più complessa poiché l’edificio in oggetto è vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 con l’obbligo specifico, a carico del proprietario dell’immobile, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della conservazione del bene monumentale, come previsto dall’art. 30 del medesimo decreto, e con l’ulteriore conseguenza del reato di danneggiamento, in caso di omissione, ai sensi dell’art. 733 del codice penale.
Evidenzia la nota del Sindaco di xxx che “alla luce della normativa di riferimento (ordinanza n. 13/2017), è possibile attivare la progettazione e la esecuzione delle necessarie opere, ma permane il disposto dell’art. 23 comma 3, lett. h), della stessa ordinanza che espone la società in concordato, e per essa i liquidatori, alla restituzione del contributo percepito, in caso di fallimento dell’impresa. Questa condizione impedisce al liquidatore giudiziale di assumere il benché minimo rischio di aggravare (nel deprecato caso di fallimento) la difficile situazione finanziaria della società”.
In sostanza il Sindaco di xxx chiede, in presenza “di questa carenza normativa” (come già attestato nel parere dell’Ing. Pazzaglia) che il Commissario straordinario “provveda per quanto in Suo potere ad integrare la norma con un provvedimento che consenta in questo specifico caso ed in analoghi altri casi di poter procedere alla riparazione e al recupero del manufatto storico, al ripristino dello stato di agibilità e fruibilità del bene danneggiato dagli eventi sismici, senza incorrere nel rischio di restituzione delle somme percepite a tal fine”.
La questione posta è certamente meritevole della dovuta attenzione.
In primo luogo, si richiama in proposito l’art. 1, quinto comma dell’ordinanza 13/2017 che stabilisce che “Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza”.
La disposizione cristallizza, pertanto, il possesso dei requisiti di ammissibilità a contributo alla data del 24 agosto 2016.
In secondo luogo, si rileva che il contributo di costruzione è un’obbligazione propter rem ossia relativa all’edificio danneggiato, sebbene per categorie di soggetti legittimati determinati dalla legge, e pertanto può essere percepito anche da colui che acquista l’immobile danneggiato a qualunque titolo legittimo.
In terzo luogo, si rammenta che il curatore fallimentare dell’eventuale fallimento della società proprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma dovrà attenersi, nell’interesse del comitato dei creditori e del fallito, agli obblighi di legge e alle indicazioni del giudice delegato.
La disposizione di cui all’ordinanza 13/2017, art. 23, comma terzo, lett. h), che prevede la revoca del contributo per il fallito costituisce un’eccezione alla regola e va applicata solo ove ne ricorrano in concreto i presupposti.
Ciò premesso, la disposizione richiamata presenta profili di criticità meritevoli di approfondimento.
Allo stato attuale si potrebbe ritenere, con un’interpretazione integrativa ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. b) del decreto legge n. 189/2016, che l’art. 23, comma terzo, lett. h) dell’ordinanza n. 13/17 non trovi applicazione nel caso in cui l’immobile danneggiato risulti soggetto al vincolo culturale diretto che, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 42/2004, prevede l’obbligo della manutenzione e della conservazione, trattandosi di un obbligo di legge nella fattispecie prevalente rispetto alla disposizione dell’ordinanza.
L’Ufficio del Consigliere giuridico
Prof. Avv. Pierluigi Mantini