L’esenzione temporanea dalla TOSAP e dal COSAP – dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020- per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma 2016, prevista dal comma 997 dell’art.1 della legge n. 145/2018, si estende anche a favore delle imprese che eseguono lavori di ristrutturazione e ricostruzione di edifici danneggiati.
In risposta a un quesito sollevato dal Commissario Straordinario – su impulso del Comune di Norcia, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il comma 997 suddetto non effettua alcuna distinzione soggettiva tra le fattispecie che godono dell’agevolazione, sicché: le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese edili aventi sede legale od operative nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono incluse nel relativo ambito di applicazione; invece, nei casi in cui esse abbiano sede al di fuori di questi territori, i proprietari degli immobili, incisi dal trasferimento della TOSAP e del COSAP da parte dell’impresa edile, possono richiederne il rimborso ai sensi dell’art. 6, comma 8-bis del d.l. n. 189/2016.