Pagamento diritti di segreteria nella ricostruzione privata
L’art. 48, comma 7 del decreto legge n. 189/2016 stabilisce che: “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta
di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all’articolo 2, secondo comma. Il deposito delle
istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell’imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”.
Poiché per il noto brocardo latino ubi lex voluit dixit, deve pertanto concludersi per la non esentabilità ex lege dei diritti di segreteria; la norma sopra richiamata infatti non annovera tra i tributi oggetto di sospensione del pagamento i diritti di
segreteria, né è consentito al Comune, in assenza di una espressa previsione di legge, operare tale estensione dei margini di esentabilità, a fronte della competenza esclusiva dello Stato, in materia, e dell’obbligatorietà dell’azione di riscossione.
Ciò posto, premesso che ai sensi dell’art. 40, primo comma della legge n. 604/1962 è fatto obbligo a tutti i Comuni di riscuotere i diritti di segreteria (a mezzo di marche segnatasse in conformità alla allegata tabella D della summenzionata legge) e che il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, all’art. 10, comma 10 ha espressamente indicato la riscossione dei suddetti diritti di segreteria nel novero delle attività istruttorie di cui è onerato il Comune, in relazione alle pratiche edilizie richiamate nella medesima disposizione, deve concludersi che non possono essere richiesti diritti di segreteria per attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione, possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina direttore dei lavori) che non richiedano una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell’ufficio. Questi elementi devono risultare in un regolamento comunale che disciplini in via generale le modalità di riscossione dei diritti di segreteria.
In tal senso, vale ulteriormente evidenziare che “i diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione dell’articolo 10 attengono a corrispettivi per l’attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall’attività istruttoria normalmente richiesta” (così TAR Sardegna, sent. n. 760 del 23.08.2018; sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria, si veda
anche Tar Campobasso, sent. n. 210/2014).
Per completezza del quadro informativo, si segnala che le disposizioni contenute nel Decreto Sisma sono parimenti incontrovertibili nell’annoverare espressamente l’imposta di bollo tra quelle passibili di esenzione, con la diretta conseguenza che per questa ultima non deve pertanto esserne richiesto il pagamento.
Il Consigliere Giuridico
Prof Avv. Pierluigi Mantini