Chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno degli affidamenti ai professionisti per l’ord. 84/2019 con gli incarichi di ricostruzione privata di cui all’ord. 13/2017 e 19/2017 e ss.mm.ii, ovvero se l’incarico affidato con l’ordinanza di cui all’oggetto deve essere considerato per il calcolo del numero massimo degli incarichi principali o parziali che un tecnico può assumere.
L’art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che “Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”.
L’art. 34 del decreto-legge ha trovato attuazione con l’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12 (Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016), il cui art. 1 (Ambito di applicazione) prevede disposizioni “finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato “elenco speciale”, con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”. L’art. 2 ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione». L’art. 6 del protocollo d’intesa reca i Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.
La successiva ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 ha poi sostituito il precedente protocollo d’intesa con quello contenuto nell’allegato A (Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione).
L’art. art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, modificando l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, ha stabilito che “i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti . . . di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori”. L’effetto di questa riforma consiste, in sintesi, nel ricondurre a tutti gli effetti gli interventi sugli edifici di culto, appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria, nell’alveo loro proprio della ricostruzione privata.
Le ordinanze n. 105 del 22 agosto 2020 (Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto), n. 84 del 2 agosto 2019 (Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17), n. 13 del 9 gennaio 2017 (Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016), n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) nulla dicono in ordine alla cumulabilità degli incarichi.
Segue dalla surriportata ricostruzione normativa la conclusione che – ad esclusione degli incarichi professionali concernenti gli Interventi di immediata esecuzione, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 – i limiti di cumulabilità degli incarichi per i professionisti stabiliti dai richiamati protocolli d’intesa attuativi del comma 7 dell’art. 34 del citato decreto-legge valgono con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione privata, ivi inclusi, dunque, dopo la riforma introdotta dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, che seguono le procedure previste per la ricostruzione privata.
In conclusione, anche gli incarichi ai professionisti conferiti in relazione agli interventi attuativi dell’ordinanza n. 84 del 2019 soggiacciono al limite di cumulo e non sono dunque cumulabili senza limiti con gli incarichi di ricostruzione privata di cui alle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017.
L’Esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri
Il Consigliere giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini