Segnalazioni di illecito

L’art. 1, co. 9, lett. c), della L. 190/2012 – con particolare riguardo ai contenuti del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – stabilisce che in esso debbano essere previsti “obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano”. Il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e/o delle disposizioni normative nazionali prevede inoltre che siano adottati “propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché’ del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

 

Le segnalazioni possono essere presentate dal personale operante presso la Struttura commissariale nonché da coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con il Commissario (ad es., consulenti ed esperti, lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici etc.) che in ragione del proprio rapporto di lavoro, collaborazione professionale o fornitura (ovvero nella fase di selezione o anche se il rapporto si è concluso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso), vengano a conoscenza di:

● condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge 190/2012 e normativa collegata, comprese le misure di prevenzione della corruzione adottate dal Commissario a tali fini;

● illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

● illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ad es. ai seguenti settori rilevanti per il Commissario straordinario: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell’ambiente;

● atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

● atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

● atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Il Commissario straordinario ha adottato, quale sistema di segnalazione interno, una specifica piattaforma raggiungibile al seguente link: https://sisma2016.segnalazioni.net/

 

Le caratteristiche della piattaforma informatica utilizzata dal Commissario sono le seguenti:

· la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario online ovvero, in alternativa, attraverso il sistema di messaggistica vocale, e può essere inviata in forma anonima o non anonima, previa registrazione del segnalante sulla piattaforma;

· la segnalazione perviene in via esclusiva al soggetto Gestore delle segnalazioni nominato ed appositamente autorizzato dal Commissario straordinario il quale, valutatane l’ammissibilità, conduce l’istruttoria sulla stessa;

· tutte le notifiche, riscontri ed interlocuzioni con il segnalante avvengono all’interno della piattaforma mediante il sistema di messaggistica attivo sia per gli utenti registrati che per quelli non registrati (che accedono alla segnalazione tramite i codici alfanumerici generati dal sistema nella fase di invio della segnalazione);

· la piattaforma adotta misure di sicurezza tecniche aggiornate rispetto allo stato dell’arte e ritenute adeguate rispetto ai rischi per gli interessati; in particolare, sono adottati protocolli di cifratura sia in relazione alle comunicazioni (dati in transito sulla piattaforma) che ai dati a riposo (database, repository dati e documenti), valutate come adeguate mediante specifica valutazione d’impatto condotta dal Commissario ai sensi degli artt. 35 GDPR e 13, co. 5, del D.Lgs. 24/2023.

 

Al segnalante nonché a tutti i soggetti che potrebbero avere ripercussioni (es., ritorsioni) dall’effettuazione di una segnalazione, è garantito il più rigoroso regime di riservatezza sulla propria identità, salvo il consenso del segnalante stesso alla rivelazione. Resta ferma la possibilità di segnalazione diretta ad ANAC (al link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/) esclusivamente nei seguenti casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023 ovvero: nel caso di mancato riscontro ad una segnalazione interna nel termine di tre mesi dalla presentazione; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla stessa non sarà dato seguito o che sarà oggetto di ritorsione o che la violazione asserita possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto d’ufficio o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Le tutele predette, compresa la segretezza e riservatezza sull’identità del segnalante, non trovano, però, applicazione nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione (che saranno perseguite ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile) e nelle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

 

Di seguito il link all’Informativa per il trattamento dei dati personali connessi alla segnalazione di illecito