2 - Una Scuola ha avuto un Esito di inagibilità da Scheda AeDES di tipo B (Edificio temporaneamente inagibile ma Agibile con provvedimenti di pronto intervento). Immediatamente dopo sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza e la Scuola è tutt’ora utilizzata. Si può procedere all’inserimento nel presente censimento dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio?
Si. L’intervento deve essere inserito all’interno di questo censimento ed in quanto immobile ad uso scolastico deve conseguire l’adeguamento sismico (art.7 c.1 lett.b D.L.189/2016 e s.m.i.)
3 - E’ già stato finanziato all’interno di un’ordinanza uno specifico intervento di ristrutturazione di un opera pubblica. I fondi finanziati non risultano più sufficienti per completare l’intervento. Si può procedere all’inserimento dell’intervento di completamento nel presente censimento?
No, in questo censimento non devono rientrare le opere di completamento di un intervento già finanziato. Sono ammissibili solo gli inserimenti riguardanti lotti funzionalmente indipendenti: Se esiste già un finanziamento per il corpo scuola può essere inserito per esempio nel presente censimento il corpo Palestra.
4 - In questa fase risulta prematuro indicare le categorie SOA e quelle dei servizi tecnici, visto che non si dispone di un progetto in stato avanzato. Sarebbe possibile indicarle successivamente?
No, è propedeutico alla valutazione delle procedure da porre in essere. Pertanto dovranno essere indicate le categorie SOA e le categorie dei servizi tecnici previste dal D.M. 17 giugno 2016, sulla base delle lavorazioni che si ipotizzano necessarie per la realizzazione dell’intervento.
5 - Cosa si intende quando viene chiesto se esistono ricorsi giudiziali o pendenze sull’area oggetto dell’intervento?
Si chiede di indicare eventuali ricorsi giudiziali o pendenze sull’area oggetto dell’intervento al fine di comprendere se l’area risulta disponibile o se soggetti terzi possano avere pretese sulle medesime aree tali da rendere illegittima la procedura di affidamento.
6 - Quando si tratta di un intervento di messa in sicurezza di un’area in frana che interessa anche proprietà private occorre indicare già in questa fase di censimento che probabilmente sarà necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio?
Sì, in caso di interventi ricadenti in aree private da espropriare è necessario indicarlo.
7 - Nel presente censimento viene già richiesto di indicare il codice CUP definitivo dell’intervento. In questa fase iniziale non si dispone di alcuni dettagli al fine di inquadrare l’opera, compreso il costo dell’intervento. Sarebbe possibile acquisirlo solo dopo l’eventuale finanziamento?
Il Codice Unico di Progetto (CUP), codice che identifica un progetto d’investimento pubblico, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici nonché per il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari. Al fine di consentire il predetto monitoraggio, è necessaria la puntuale collaborazione da parte dei soggetti attuatori, tenuti agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 229/2011, tra i quali figura quello di “garantire che (…) l’opera sia corredata, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP)”.
In base al vigente assetto normativo, con la riforma della disciplina del CUP originariamente introdotta dalla L. n. 3/2003 ad opera dell’art. 41, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, tale istituto risulta oggi potenziato al punto che il novellato comma 2-bis dell’art. 11, L. n. 3/2003 cit., stabilisce che “Gli atti amministrativi (…) che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”, e il nuovo comma 2-ter prevede che “Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti”.
Infine, per quanto riguarda l’importo, si precisa che il sistema CUP è un sistema di identificazione del progetto d’investimento pubblico (natura, tipologia dell’intervento, localizzazione, linea di copertura finanziaria, soggetto attuatore), per cui non vengono rilevate le eventuali variazioni economiche finanziarie.
Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'acquisizione del CUP è indispensabile, obbligatoria e non rinviabile, in considerazione che il presente censimento determina l'avvio delle attività di programmazione dei finanziamenti delle opere pubbliche danneggiate dal sisma.
8 - L'edificio pubblico oggetto di inserimento è risultato agibile secondo la scheda AeDES rilasciata a ridosso degli eventi sismici del 2016, ma poiché si tratta di una struttura degli anni '60, la stessa essendo destinata ad una Scuola necessita di un Adeguamento Sismico. Risulta possibile segnalare l’intervento in questo censimento?
Ai fini del presente censimento possono essere segnalati esclusivamente gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016. Possono pertanto essere inseriti edifici di proprietà pubblica (o comunque a prevalenza pubblica), non classificati agibili secondo la procedura AeDES o comunque nei casi in cui l’attestazione di inagibilità per nesso causale sisma-danno possa essere dimostrata attraverso il possesso di uno dei documenti riportati nell’elenco di cui al punto A11 del censimento (Scheda Mibact di rilevamento del danno, Ordinanza Sindacale di inagibilità, Verbale GTS ecc).
9 - Quali enti possono essere soggetti attuatori?
Ai sensi del D.L. 189/2016, art. 15, comma 1, “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
- a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) omissis.
e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Con riferimento alla lettera a), il comma 2 demanda a eventuale apposito provvedimento del Presidente della Regione - Vice Commissario la possibilità di delega ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Inoltre, ai sensi dell’Ordinanza 109/2020, art. 7, comma 4, il Vice Commissario “esercita i compiti di vigilanza e coordinamento del soggetto delegato, previa motivata verifica delle capacità tecniche, organizzative e gestionali del soggetto attuatore cui si conferisce la delega”.Pertanto, per tutti i casi in cui ci si interroghi sulla possibilità o meno di un ente non elencato al comma 1 dell’art. 15 cit. di essere soggetto attuatore, si invita a prendere contatti con l’USR di riferimento cui spettano, nella persona del Vice Commissario, le valutazioni e decisioni in merito.
10 - La scheda oggetto di inserimento rientra nella categoria A05 “4-Dissesti”; l’area di intervento però ricade su area di proprietà privata. Quale sono le indicazioni per poter inserire interventi di questo tipo in meritò alla proprietà?
Con riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ricadenti in aree di proprietà privata (anche se solo parzialmente), le relative schede riportate sulla piattaforma per il censimento ricostruzione pubblica del Commissario Sisma 2016 (SOSE), devono essere compilate come segue:
“A05 – Categorie ” risposta “ 4 – Dissesti “
“A06 – Confermi proprietà dell’opera pubblica?” risposta convenzionale “SI” indipendentemente dall’effettiva proprietà dell’area di sedime dell’intervento;
“A07 – Denominazione dell’Ente Proprietario” risposta convenzionale indicando il Comune interessato dal dissesto “Comune di……………..”
“A08 – Codice fiscale dell’Ente Proprietario” risposta convenzionale “00000000000” (numero composto da undici zero)
“A09 – Prevalenza Proprietà “risposta convenzionale “1 – Pubblica 100%”
“A10 - Confermi la necessità di contributo? “SI”
Per il completamento della compilazione del questionario si può procedere in via ordinaria inserendo tutte le altre informazioni richieste.