Articolazione degli uffici

La struttura del Commissario straordinario è articolata in Uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali la cui organizzazione è disciplinata dall’Ordinanza 115 del 09 Aprile 2021 

Organizzazione della Struttura commissariale

  1. Il Commissario straordinario è l’organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.
  2. La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre 7 uffici di livello dirigenziale non generale.

  1. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all’articolo 5. Al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all’acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all’impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
  2. Il Commissario straordinario, nell’ambito dell’attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è soggetto attuatore, può delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.
  3. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario.
  4. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario.
  5. Per gli esperti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale.
  6. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla Struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.
  7. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.

Uffici di diretta collaborazione

    1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all’esercizio delle funzioni attribuiti all’organo commissariale dal medesimo decreto.
    2. Gli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono articolati in:
  1. a) Segreteria tecnica del Commissario;
  2. b) Ufficio del Consigliere Giuridico;
  3. c) Ufficio Monitoraggio, Stampa e Comunicazione istituzionale;
  4. d) Ufficio per le Relazioni Istituzionali;
  5. e) Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità;
  6. f) Ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e il sistema produttivo.

Segreteria tecnica

  1. La segreteria tecnica del Commissario straordinario svolge attività di supporto tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle attività della struttura e per le determinazioni strategiche alla base dei provvedimenti commissariali, nonché di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire sia quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e della loro successiva attuazione.
  2. In particolare, la segreteria tecnica assicura il supporto al Commissario straordinario:
    a) per i lavori della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge;
    b) per i rapporti con il Dipartimento della protezione civile;
    c) per i rapporti con il comitato dei garanti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge;
    d) per i rapporti con gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge;
    e) per i lavori della conferenza permanente e con le commissioni paritetiche di cui all’articolo 16 del decreto legge;
    f) per l’istituzione e il funzionamento del servizio help desk a disposizione di cittadini e professionisti.
  3. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016.
  4. Il Capo della segreteria tecnica del Commissario straordinario, coadiuvato da un vice Capo, assiste e coadiuva il Commissario straordinario nell’esercizio delle sue funzioni, nei rapporti politici e istituzionali e adempie su suo mandato a compiti specifici.

Ufficio del consigliere giuridico

  1. Il Consigliere giuridico ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.
  2. L’Ufficio del Consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l’attività di redazione delle ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l’analisi dell’impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.
  3. Coadiuva il Commissario, i sub Commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.
  4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la Struttura di 10 missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero dell’interno, di cui all’art. 30 del decreto legge, e con l’ANAC.
  5. In raccordo con la Segreteria e l’Ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario.
  6. L’ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d’appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest’ultima è chiamata a stipulare.

Ufficio Monitoraggio, Stampa e Comunicazione istituzionale

  1. Assicura il supporto al Commissario straordinario, in raccordo con il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, gli Esperti informatici della Struttura commissariale e gli Uffici speciali per la ricostruzione, nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata, utilizzando a tal fine piattaforme informatiche per la raccolta e l’elaborazione dei dati.
  2. Programma iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti per la ricostruzione, nonché alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione.
  3. Realizza i contenuti e cura il layout del sito istituzionale e dei canali social della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali.
  4. Cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all’attività istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni.
  5. Coordina, in raccordo con la Segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del Commissario e comunque afferenti al processo di ricostruzione.

Segreteria del Commissario straordinario

  1. La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Commissario, provvedendo all’organizzazione degli impegni. Cura, inoltre, l’agenda e la corrispondenza privata dal Commissario straordinario, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

Ufficio per le Relazioni Istituzionali

  1. L’Ufficio per le relazioni istituzionali opera alle dirette dipendenze del Commissario, in coordinamento con la Segreteria e gli uffici di staff. L’Ufficio assicura l’assistenza al Commissario nel raccordo con le 11 istituzioni centrali, gli enti e gli organismi con i quali si rapporta per le sue attività.
  2. Cura le relazioni con la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e l’Avvocatura Generale dello Stato, nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali e per lo studio di tutte le problematiche tecnicogiuridiche connesse ai compiti istituzionali.
  3. In raccordo con la Segreteria e l’Ufficio del consigliere giuridico, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri, quelli di iniziativa parlamentare e le proposte normative nelle materie di competenza del Commissario, segue l’iter delle risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l’attività del Commissario straordinario ed il seguito dato agli stessi.

Ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità

  1. Coordina le attività istruttorie e cura la predisposizione delle ordinanze in deroga di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020 e all’articolo 1 dell’Ordinanza n.110 del 2020, assicurando a tal fine il raccordo tra il Commissario e i sub Commissari, con gli esperti della struttura commissariale, nonché con il dirigente del “Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali” e con la Direzione Generale della struttura commissariale.
  2. Sovrintende e cura la predisposizione degli atti di competenza del Commissario straordinario in materia di accordi e convenzioni con enti pubblici nonché, su incarico del Commissario, degli atti connotati da una particolare rilevanza e complessità sotto il profilo giuridico o dei soggetti istituzionali coinvolti.
  3. Per la direzione dell’Ufficio il Commissario straordinario individua una figura in possesso di adeguata professionalità, anche facendo ricorso alle convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A.

Ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e il sistema produttivo

  1. Coadiuva il Commissario nell’elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, al Contratto istituzionale di sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente.
  2. Cura, sulla base degli indirizzi del Commissario, la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nei territori colpiti dal sisma, attraverso la definizione, in raccordo con le Regioni e gli Enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori produttivo, artigianale, agricolo, turistico, culturale e della promozione dell’innovazione e della ricerca; cura altresì la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e servizi complementari e connessi al processo di ricostruzione.
  3. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell’edilizia sostenibile, anche in edifici storici, in ambito privato e pubblico; nella verifica della filiera dei rifiuti e riuso delle macerie e relativi sistemi di tracciabilità; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali, economiche e sociali, delle aree interne e dei piccoli comuni e borghi, anche mediante l’ausilio di processi di progettazione partecipata.
  4. Presta assistenza al Commissario per ogni altra misura comunque connessa allo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma.

Articolazione interna del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 9, il settore affari generali e interventi di ricostruzione è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:
  2. a) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata;
  3. b) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione pubblica;
  4. c) unità di coordinamento per le misure di sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori;
  5. d) unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali;
    e) unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne.
  6. L’unità di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata sovraintende alla definizione dei procedimenti intesi alla ricostruzione degli immobili privati e del patrimonio edilizio distrutti o danneggiati dal sisma, ivi compresi i controlli sull’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili e mobili danneggiati, le successive attività di verifica a campione e gli eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero dei contributi erogati, come previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del decreto legge.
  7. L’unità di coordinamento per la ricostruzione pubblica sovraintende alla definizione degli atti di pianificazione di cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, 27 e 28 del decreto legge ed all’attività di competenza del Commissario ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del medesimo decreto legge ed alla loro attuazione, anche attraverso l’elaborazione dei criteri e gli indirizzi con i quali il Commissario provvede alla vigilanza e al monitoraggio sull’esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica.
  8. L’unità di coordinamento per il sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori sovraintende all’attuazione delle misure di sostegno alle imprese di cui agli articoli 20 e 21 nonché all’elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 2, e 24 ed all’attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori di cui all’articolo 45 del decreto legge, sulla cui esecuzione esercita la vigilanza e il monitoraggio.
  9. L’unità di coordinamento per la ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali sovraintende agli atti di programmazione e pianificazione ed alle successive procedure attuative finalizzate alla ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, curando altresì ogni iniziativa e attività, ivi compresa la realizzazione di nuovi edifici scolastici, ritenuta necessaria ad assicurare la ripresa e/o la continuità dell’attività didattica.
  10. L’unità di coordinamento per gli interventi nelle aree interne sovraintende all’elaborazione delle strategie e delle misure intese ad assicurare la continuità e il rilancio dello sviluppo economico delle aree interne nei territori interessati dalla ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di interventi nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico e in ogni altro settore d’interesse.
  11. Il settore operativo affari generali cura altresì ogni altra attività di competenza della struttura non rientrante fra le attribuzioni del settore di cui al successivo articolo 10, e in particolare l’istruttoria relativa ai rapporti con l’Anac, l’istituzione e la tenuta dell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto legge, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi professionali. Assicura il proprio supporto al Commissario straordinario ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti commissariali, curando altresì, in raccordo con l’unità di cui al successivo articolo 9, comma 5, la gestione dei flussi documentali della struttura e la gestione del sito istituzionale e del servizio help desk. L’ufficio cura altresì gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti commissariali in tema di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari, sia della ricostruzione pubblica che di quella privata e cura la verifica dell’apposizione dei CUP e dei CIG nei mandati di pagamento a valere sulla contabilità speciale ovvero effettuati per il tramite di conti correnti dedicati.

Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilità 

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 del precedente articolo 8, il settore operativo personale, risorse e contabilità è articolato nelle seguenti unità di coordinamento:
    a) unità di coordinamento per la gestione finanziaria;
    b) unità di coordinamento per le risorse umane;c) unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali;
    d) unità di coordinamento per la gestione informatica.
  2. L’unità di coordinamento per la gestione finanziaria cura la tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di spesa e coadiuva il Ministero dell’economia e delle finanze nell’istruttoria per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legge.
  3. L’unità di coordinamento per le risorse umane cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi all’inquadramento giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale e dei collaboratori della struttura commissariale e assicura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  4. L’unità di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali provvede alla programmazione e alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico.
  5. L’unità di coordinamento per la gestione informatica assicura il proprio supporto alla gestione delle piattaforme informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta del sito istituzionale.
  6. Al fine di assicurare l’immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al 31 dicembre 2017, il dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilità, che assume la veste di  funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all’acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali e indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo che sarà definito con successiva ordinanza. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all’impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione per l’acquisto dei beni strumentali.
  7. Per l’esercizio dei compiti di propria competenza, il dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilità opera per quanto necessario raccordandosi col dirigente del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.

Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n.76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120

  1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può nominare fino a due sub Commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma.
    Il Commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub Commissari, ne stabilisce altresì il relativo compenso, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n.76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.
    3. I sub Commissari operano in stretto raccordo con il Commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonché provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attività svolte in ragione di quanto previsto dal predetto articolo 11, comma 2, e sui risultati raggiunti.
  2. Nell’ambito della struttura è istituita una unità organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attività dei sub Commissari, denominata “Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali”.
    5. Alla suddetta unità è preposto un Dirigente e, con successivo provvedimento, sono assegnate le unità di personale tecnico e/o amministrativo nell’ambito del contingente di cui all’art. 50, comma 3, lett. a), b) e c), del decreto legge n. 189 del 2016.
    6. I sub Commissari, nell’espletamento delle attività agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all’articolo 2, commi 5 e 8, e degli Uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.

Direzione generale

  1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all’esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto legge, nonché al funzionamento della struttura.
  2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il Dirigente generale di cui all’art. 50, comma 3, del decreto legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l’esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4.
  3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal Direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all’art. 50, comma 4, del decreto legge.
  4. Per l’espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale è articolata in tre Servizi di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei Servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6.
  5. La Direzione generale in particolare:
    – cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei Servizi, l’organizzazione del personale e della Struttura commissariale;
    – coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa;
    – cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa;
    – cura, in raccordo con l’Ufficio del Consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la Struttura di missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero dell’interno, di cui all’art. 30 del decreto legge, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali;
    – provvede, in collaborazione con l’Ufficio Monitoraggio, Stampa e Comunicazione istituzionale, gli Esperti della struttura commissariale e il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, alla gestione della piattaforma informatizzata per l’acquisizione e il monitoraggio degli interventi oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche;
    – assicura, in collaborazione con i dirigenti dei Servizi, ciascuno nell’ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l’adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.
  1. Il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità in particolare:
    – cura la gestione degli affari generali provvedendo alle attività istruttorie e al coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche fornendo il necessario supporto agli Uffici di diretta collaborazione, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge;
    – sovrintende alla convocazione della cabina di coordinamento per l’adozione delle ordinanze commissariali, cura la verbalizzazione delle relative riunioni, provvedendo alla definitiva stesura delle ordinanze in relazione a quanto deciso dalla cabina di coordinamento; provvede all’inoltro delle ordinanze alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità; cura e verifica l’attuazione delle ordinanze, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti;
    – cura la gestione del personale che opera presso la Struttura, nonché del contingente di esperti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e dei consulenti di cui all’articolo 2, comma 8, e di cui all’articolo 4, comma 7, della presente ordinanza, ed il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli Uffici Speciali;
    – coadiuva la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
    – rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;
    – cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell’assegnazione della posta tramite il protocollo della Struttura commissariale;
    – assicura la programmazione e gestione delle procedure per l’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività della Struttura;
    – cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza;
    – cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  1. Il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare:
    – cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;
    – assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;
    – coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l’ufficio del Consigliere Giuridico e con l’Ufficio Monitoraggio, Stampa e Comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;
    – gestisce l’Elenco dei professionisti provvedendo all’aggiornamento periodico dei dati e all’allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;
    – coadiuva l’Ufficio del Consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l’attività di redazione delle ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge e degli altri provvedimenti commissariali.
  1. Il Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali in particolare:
    – coadiuva i sub Commissari nell’attuazione delle attività a questi demandate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l’attività di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario;
    – assicura il coordinamento con il Direttore Generale e i Dirigenti dei Servizi per l’adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub Commissari;
    – assicura il supporto ai sub Commissari per l’attività di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76;
    – coadiuva i sub commissari nel coordinamento delle azioni volte all’attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell’attività di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al: controllo delle fasi procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell’espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;
    – cura l’indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 per l’approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
    – provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga.
  1. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del decreto legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell’ambito dei Servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei Servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell’area o della unità organizzativa. Il Commissario Straordinario, con proprio decreto, nell’ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unità organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennità di responsabilità.
  2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unità di personale alla Direzione generale ed ai Servizi.
  3. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al Direttore generale e ai Dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.