Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione 2016 informa che l’Arera, Autorità di regolazione dell’energia, ha approvato la Delibera con la quale estende al 2021 le agevolazioni tariffarie sulle utenze di luce, gas e acqua per le abitazioni inagibili, le Sae e le abitazioni ricadenti nelle “zone rosse” del cratere sisma 2016, ed allunga da 36 a 120 mesi la rateizzazione delle fatture sospese fino alla fine del 2020 per tutti gli altri utenti.
La proroga delle agevolazioni, sollecitata più volte dallo stesso Commissario, è prevista dal decreto legge milleproroghe approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. La delibera 111/2021 di Arera, ed i successivi chiarimenti, in cui si specifica che le agevolazioni su richiesta sono accessibili a tutti i titolari di utenze negli immobili inagibili, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità https://www.arera.it/
Per godere della proroga dell’agevolazione i titolari delle utenze negli immobili inagibili sono tenuti a presentare entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps territorialmente competenti una dichiarazione in cui attestano lo stato di inagibilità dell’immobile.
La stessa comunicazione andrà inoltrata al fornitore del servizio, corredata dai riferimenti contrattuali, ricavabili anche dalla bolletta, entro il prossimo 30 giugno. I fornitori sono tenuti a comunicare alla clientela le modalità per presentare l’istanza utile ai fini del riconoscimento del beneficio. Per le utenze delle Soluzioni Abitative di Emergenza, dei Mapre e degli immobili che ricadono nelle “zone rosse” la proroga delle agevolazioni scatterà invece in modo automatico.
Per tutti gli altri utenti del cratere Sisma 2016 sono stabiliti termini più favorevoli per il pagamento delle fatture arretrate, sospese dal momento del sisma fino alla fine dello scorso anno. La rateizzazione è stata infatti allungata da 36 a 120 mesi. Il termine per la fattura di conguaglio è stato spostato alla fine del 2021, ma qualora fosse stata già emessa Arera ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle rate per permetterne il ricalcolo, tenendo conto dell’allungamento della dilazione.
I venditori e i gestori non dovranno procedere ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse e dovranno informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali (sulla homepage del proprio sito e con altre modalità idonee) della sospensione dei termini di pagamento delle fatture. Roma, 19 Marzo 2021 Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.