Per la ricostruzione di edifici conformi a quelli preesistenti, anche nei centri storici, si applicano le semplificazioni introdotte dal decreto 76 dell’anno scorso, che tra l’altro esclude l’obbligo di autorizzazione per la modifica dei prospetti e la necessità di ricorrere all’autorizzazione paesaggistica. I Comuni, da parte loro, devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori, di domande di sanatoria o di condono e la regolarità della Scia entro 30 giorni dalla richiesta del professionista, decorsi i quasi scatta il silenzio assenso, e limitando a precise condizioni la possibilità di agire in autotutela dopo questo termine.
E’ quanto sottolinea, fra le altre cose, la Circolare interpretativa sulla ricostruzione firmata oggi dal Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che chiarisce ulteriormente alcuni aspetti della normativa sulla ricostruzione pubblica e privata, tra i quali l’esenzione del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi, fatta eccezione per le delocalizzazioni volontarie, la misura delle tolleranze costruttive, stabilita al 5% per gli interventi realizzati ante sisma in assenza di Scia e la disciplina degli incarichi ai tecnici, rimuovendo gli ostacoli alle collaborazioni professionali tra di loro.
Legnini: la semplificazione è reale
“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia – sottolinea il Commissario Legnini – ha subìto l’anno scorso una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure. E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.
La semplificazione per gli interventi “conformi”, ok a modifica prospetti
La Circolare chiarisce che “agli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016, come novellato dal decreto legge 76/2020, nonché le disposizioni delle ordinanze 100 e 107 del 2020. Non si applicano dunque, per quanto concerne il regime giuridico degli interventi edilizi, le norme del Testo unico dell’edilizia, in specie per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici”. E questo vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili vincolati o ubicati nei centri storici, per i quali risulta prevalente, per specialità, la semplificazione riferita esplicitamente agli interventi di ricostruzione post sisma, che ha tra l’altro escluso l’obbligo di speciali autorizzazioni anche in relazione alla modifica dei prospetti.
Autorizzazione paesaggistica non necessaria
In tutti i casi in cui gli interventi che comportano modifica dei prospetti siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, precisa la Circolare, “non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore dell’immobile, e pertanto non è necessario produrre l’autorizzazione paesaggistica”. Sono comunque consentite quelle variazioni che si rendano necessarie a fini di miglioramento o adeguamento sismico o di efficientamento energetico, e dunque sono consentite, senza previa autorizzazione paesaggistica, quelle variazioni rispetto alle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti “che il progettista asseveri come necessarie per il conseguimento delle suindicate finalità di miglioramento/adeguamento antisismico e di efficientamento energetico e igienico-sanitario”.
Come il Comune attesta l’assenza di sanzioni o condoni
A fronte della dichiarazione del professionista da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o di condono edilizio, la norma prevede che l’attestazione debba essere rilasciata dall’ufficio comunale competente entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende assentita. Questa disposizione, precisa la Circolare, non impone agli uffici comunali “un obbligo di svolgere alcuna istruttoria nel merito ma solo quello di fornire un’informazione ossia se risulti aperto sul fabbricato un procedimento di condono o sanzionatorio. Si tratta di una mera consultazione di dati – si sottolinea – che rientra tra i doveri del responsabile del procedimento”. Ai fini dell’attestazione rilevano per giunta solo gli abusi edilizi “gravi”, mentre per quelli “minori” l’ufficio comunale “potrà darne conto, ma in funzione della tempestiva conclusione, nei termini di legge, del procedimento di sanatoria, e non anche in funzione dell’arresto del procedimento o del diniego di attestazione”. Il professionista può comunque attestare lo “stato legittimo” dell’immobile anche nei modi previsti dall’art. 9 bis del Testo unico dell’edilizia edilizia, come novellato dall’art art. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120.
Limiti alle azioni in autotutela dei Comuni
Il Comune è tenuto a concludere i controlli relativi alla regolarità della Scia nel termine di 30 giorni, decorsi i quali l’esercizio di questo potere di controllo decade. Oltre i 30 giorni il Comune può arrestare l’intervento solo dimostrando che il mancato esercizio dei poteri inibitori era giustificato da impedimenti oggettivi non imputabili alla responsabilità del titolare del procedimento, e che l’annullamento si fonda su una prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto a quelli privati amministrati. A tale proposito la Circolare sottolinea che “l’interesse pubblico prevalente, in materia di interventi per la riparazione e la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si identifica con l’interesse alla speditezza della ricostruzione sicché, sul piano pratico, può sussistere un interesse pubblico prevalente tale da giustificare l’inibizione tardiva dell’attività di ricostruzione del privato, di regola, solo ove si sia in presenza di un abuso edilizio grave, ai sensi dell’art. 31 Testo unico dell’edilizia, tale da pregiudicare seriamente la qualità della ricostruzione e il corretto assetto urbanistico-edilizio comunale”.
Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione
La Circolare chiarisce che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”. Restano, pertanto, esclusi dall’esenzione solo gli interventi di delocalizzazione volontaria che sono tenuti a corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione, calcolati dal comune, con riferimento al carico urbanistico determinato.
Gli interventi della ricostruzione privata sono, altresì, esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ove eseguiti con SCIA edilizia, ai sensi degli artt.22 e 23 del richiamato Testo unico dell’edilizia, “in conformità” con l’edificio edilizio preesistente ossia senza un sostanziale aumento di volumi e superfici.
Tolleranze costruttive
Ai sensi del decreto 76/2020 sulle semplificazioni, in caso di interventi edilizi realizzati sugli edifici privati nei comuni del cratere realizzati in assenza di SCIA prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, le difformità edilizie, concernenti il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituiscono violazione edilizia se contenute entro il limite del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Per gli interventi realizzati dopo il sisma il limite per il quale le tolleranze costruttive, rispetto al titolo abilitativo, non costituiscono violazione edilizia è fissato dal testo unico dell’edilizia al 2%.
Affidamento servizi architettura e ingegneria sopra i 75 mila euro
Alla luce del principio di “semplificazione prevalente” di cui all’art. 11, comma primo del decreto legge n. 76/2020, non risulta corretto, nell’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di valore pari o superiore alla soglia dei 75 mila euro, l’utilizzo promiscuo di parti di procedure diverse ossia, ad esempio la disciplina relativa al numero degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata( ..almeno 5 ) , come prevista dal decreto Semplificazione n. 76/2020, e della disciplina del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, come ricavata dal decreto Sisma n. 189/2016.
Per garantire un’omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016”.
Incarichi dei professionisti
Le previsioni dell’Ordinanza 12, che pone ai professionisti il divieto di avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa, non può essere interpretato nel senso di restringere i diritti dei professionisti abilitati nell’esercizio della professione. Tra le forme di collaborazione riconosciute, oltre all’associazione professionale, la Circolare esplicita anche il contratto di collaborazione professionale, con il quale regolare con maggior libertà le prestazioni tra le parti, anche per favorire quelle specialistiche.
Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privata
La Circolare stabilisce che per la riparazione o ricostruzione di edifici di proprietà mista, nei quali quella pubblica è prevalente (in base al valore catastale, o del costo degli interventi di ricostruzione), gli interventi seguono la procedura delle opere pubbliche e sono finanziati a carico della contabilità speciale del Commissario.
Verifica della progettazione per i lavori pubblici
La conformità dei progetti per le opere pubbliche alle Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018, anche con riferimento alle norme antisismiche, in precedenza competenza del Genio Civile, possono essere affidate all’esterno dalle stazioni appaltanti se non hanno personale tecnico interno competente per questi adempimenti.