In vista della scadenza di legge del 30 novembre 2020 per le istanze di contributo per i danni lievi, il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ha concordato con i rappresentanti delle professioni tecniche una circolare, firmata e pubblicata oggi, che semplifica ulteriormente i contenuti della domanda e chiarisce la tipologia di interventi che devono ritenersi esclusi da questa scadenza.
La circolare, inviata a tutti i sindaci e agli Ordini professionali, sottolinea che la domanda semplificata per la riparazione dei danni lievi da presentare agli Uffici Speciali della Ricostruzione attraverso la piattaforma informatica Mude, potrà contenere solo i dati identificativi catastali dell’immobile, i dati anagrafici del richiedente il contributo e del professionista, il contratto di incarico e l’indicazione provvisoria del costo dell’intervento.
Sulla base delle istanze pervenute entro il 30 novembre, d’intesa con le professioni tecniche, il Commissario definirà un calendario articolato delle scadenze per l’integrazione delle pratiche presentate in forma semplificata.
La circolare chiarisce che l’obbligo di presentare la domanda entro il 30 novembre, non si applica alla riparazione dei danni lievi per gli edifici compresi negli aggregati edilizi, oppure ubicati nelle zone rosse o nelle aree perimetrate dove esistono vincoli alla ricostruzione, oppure che abbiano rischi esterni inagibilità, o che siano situati in aree instabili o in dissesto.
Resta sempre possibile presentare la domanda semplificata per il contributo alla riparazione dei danni lievi anche nel caso sia stata chiesta, ma non ancora ottenuta, l’autorizzazione al miglioramento sismico o la definizione del livello operativo dell’intervento. In caso di autorizzazione non si perde, infatti, il diritto a presentare la domanda per la riparazione del danno grave.
Scarica il testo della Guida alla compilazione della domanda semplificata