Possono essere avviati i lavori di messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese inagibili del centro Italia con danni lievi provocati dai terremoti dell’ultimo anno. E’ stata pubblicata, infatti, l’ordinanza 23 a firma del commissario per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani, che definisce “i criteri del primo programma di interventi edili per garantire la continuità dell’esercizio di culto”. Prevista l’apertura dei cantieri in 69 chiese (5 in Abruzzo, 4 nel Lazio, 40 nelle Marche e 20 in Umbria),finanziati dallo Stato con 14milioni e 358mila euro. L’obiettivo è di consentire la riapertura dei luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle comunità locali, già a partire dal prossimo Natale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta ufficiale, devono essere presentati i progetti agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni competenti. Tra i vari documenti da consegnare: numero e data dell’ordinanza comunale di inagibilità; i nominativi dei tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori; l’impresa scelta tra almeno 5 ditte attraverso procedura concorrenziale; gli estremi del conto corrente bancario dove far confluire i contributi. I lavori devono essere “obbligatoriamente affidati a imprese iscritte all’Anagrafe antimafia e che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali”. Infine, per interventi superiori a 150mila euro, le imprese devono essere in possesso della qualificazione di esecutori di lavori pubblici (articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al progetto devono essere allegati, tra i vari documenti, anche la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, la documentazione relativa alla “procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa”, “l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima del terremoto per il risarcimento dei danni” “dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto”. L’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente, “cura l’istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti” e “provvede a determinare l’importo massimo ammissibile a contributo entro 30 giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il termine può essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali che devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta”. L’importo massimo del contributo non può superare i 300mila euro di lavori. Esaurita l’istruttoria, il presidente di Regione – vicecommissario, con proprio provvedimento rilascia l’autorizzazione ad effettuare i lavori ed adotta il decreto di concessione del contributo. La liquidazione, infine, viene effettuata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente mediante accredito su conto corrente bancario. SOTTO LINK CON TESTO COMPLETO ORDINANZA
ordinanza-n-23-del-5-maggio-2017-2